N. 92 ORDINANZA 24 febbraio - 5 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Marche  -  Modalita'  di
  stabilizzazione  del  personale  non  dirigenziale  -  Ricorso  del
  Governo - Ritenuta difformita' con la disciplina statale in materia
  - Eccepite disparita' di trattamento e violazione del principio  di
  imparzialita' dell'azione amministrativa - Rinuncia al  ricorso  in
  assenza di parte costituita - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Marche 24 dicembre 2008, n. 37, art. 9, commi 2
  e 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 97; norme integrative per i giudizi davanti
  alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.10 del 10-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO. 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 2 e  3
della  legge  della  Regione  Marche  24  dicembre  2008  n.   37   (
Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio   annuale   2009   e
pluriennale  2009/2011  della  Regione  -  Legge  finanziaria  2009),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 26 febbraio-3 marzo 2009, depositato in cancelleria  il
3 marzo 2009 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
ricorso notificato il 26 febbraio e depositato il 3 marzo  del  2009,
ha impugnato l'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione  Marche
24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del  Bilancio
annuale  2009  e  pluriennale  2009/2011  della   Regione   -   Legge
finanziaria 2009); 
        che il ricorrente  sostiene  che  le  disposizioni  impugnate
disciplinano  le  modalita'  di  stabilizzazione  del  personale  non
dirigenziale in contrasto con la normativa  statale  di  riferimento,
costituita dall'art. 1, commi 557 e  558,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), dall'art. 3, commi
90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2008) e dalla circolare 18 aprile  2008,  n.  5,  emanata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Linee  di  indirizzo  in
merito all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 3,  commi  da
90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  -  legge
finanziaria 2008); 
        che, in particolare, ad avviso del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, l'art. 9, comma 2,  della  legge  regionale  censurata,
nell'includere «nel periodo di anzianita'  positivamente  valutabile»
ai fini della stabilizzazione  «i  periodi  relativi  a  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa», detterebbe una  disciplina
difforme da quella statale, la quale non  ammette  «la  cumulabilita'
delle  esperienze  lavorative  maturate  con  tipologie  contrattuali
differenti»; 
        che,  in  modo  analogo,  l'art.  9,  comma  3,  della  legge
impugnata, la quale concerne la  stabilizzazione  del  personale  non
dirigenziale  del  servizio  sanitario   regionale   e   dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale delle Marche,  «nel  prevedere
la possibilita' di cumulare il periodo di lavoro a tempo  determinato
o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con altre
forme  di  rapporto  di  lavoro   flessibile   o   attuato   mediante
convenzione», confliggerebbe a sua volta con la disciplina statale in
materia,  la  quale  «non  consente  la  positiva  attuazione   della
procedura di stabilizzazione del  personale  in  servizio  con  forme
contrattuali di lavoro  differenti  dal  tempo  determinato  e  dalla
collaborazione coordinata e continuativa»; 
        che, per tali ragioni, secondo il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, le disposizioni censurate, «introducendo una  normativa
diversa e piu' favorevole ai fini della procedura di  stabilizzazione
solo in  un  ambito  regionale»,  violerebbero  l'art.  3  Cost.,  in
considerazione della «disparita'  di  trattamento  nei  confronti  di
omologhe categorie lavorative radicate  in  altre  regioni»,  nonche'
l'art. 97 Cost., «sotto il profilo della violazione del principio  di
imparzialita' dell'azione amministrativa e uniformita'  della  stessa
nel territorio nazionale»; 
        che la Regione Marche non si e' costituita in giudizio; 
        che, con atto notificato a controparte in  data  16  novembre
2009 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il
24 novembre successivo, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
dichiarato di rinunciare al  presente  ricorso,  considerato  che  la
Regione Marche, con la successiva legge regionale 3 aprile 2009, n. 8
(Ulteriori modifiche all'art. 9 della  legge  regionale  24  dicembre
2008, n. 37 - Legge finanziaria 2009), ha  apportato  modifiche  alla
disciplina  impugnata,   adeguandosi   ai   rilievi   governativi   e
conformando  la  propria  disciplina  alla   normativa   statale   di
riferimento. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte  resistente,  la  rinuncia  al  ricorso  determina,  ai   sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione  del  processo  (fra  le  piu'  recenti,
ordinanze n. 14 e n. 8 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella