LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (10G0047) 
(GU n.59 del 12-3-2010)
 
 Vigente al: 27-3-2010  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il primo periodo del  comma  5  dell'articolo  137  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque, in  relazione  alle  sostanze  indicate  nella  tabella  5
dell'Allegato   5   alla   parte   terza   del   presente    decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi
i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso  di  scarico  sul
suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del  presente
decreto, oppure i limiti piu' restrittivi  fissati  dalle  regioni  o
dalle  province  autonome  o  dall'Autorita'   competente   a   norma
dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 25 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente 
                                  e della tutela del territorio e 
                                  del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano