AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

DECRETO 1 marzo 2010 

Modifiche  al  regolamento   di   organizzazione   e   funzionamento.
(10A02946) 
(GU n.59 del 12-3-2010)

 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare l’art. 8; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, in  particolare
l’art.17; 
  Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia
Spaziale Italiana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  37  del  14
febbraio 2006; 
  Visto il decreto del Commissario straordinario n. 126/2009 in  data
6 agosto 2009  di  approvazione  alle  modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione e Funzionamento; 
  Viste le note del Commissario Straordinario, prot. n.  6958  del  6
agosto 2009 e prot. n. 7341 del 7 settembre 2009, con le  quali  sono
state trasmesse al Ministero dell’istruzione dell’universita' e della
ricerca  (MIUR)  le  modifiche  agli  articoli  dal  12  al  20   del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente ed  i  relativi
chiarimenti; 
  Vista la deliberazione n. 5 del 21 ottobre 2009 recante: «Modifiche
al Regolamento di Organizzazione  e  Funzionamento  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14  febbraio  2006  -  approvazione  del
decreto del Commissario Straordinario n. 126/2009 del 6  agosto  2009
ed  integrazioni   alla   declaratoria   della   Macro-organizzazione
dell’Agenzia Spaziale Italiana che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale dello stesso decreto»; 
  Vista la nota del 20 gennaio 2010 con la quale il MIUR  approva  le
modifi che apportate al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
dell’Agenzia; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                               Decreta 
 
  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
degli articoli  dal  12  al  20  che  modificano  il  Regolamento  di
Organizzazione e Funzionamento, come di seguito riportati: 
 
                              Titolo IV 
 
                           ORGANIZZAZIONE 
 
                               Art. 12 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  L'organizzazione  dell'Agenzia,  deliberata  dal  Consiglio  di
Amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il  Direttore
generale, coerentemente con il Piano Aerospaziale Nazionale e con  il
Piano Triennale di Attivita', definisce l'architettura generale della
struttura organizzativa, di staff e operativa, nonche' le  specifiche
funzioni, le responsabilita'  primarie  ed  i  criteri  generali  dei
flussi decisionali e dei processi interni. 
  2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in: 
    a) Unita' organizzative afferenti al Presidente; 
    b)  Unita'  organizzative  e  un  Settore  Tecnico  afferenti  al
Direttore Generale. 
  3. L'articolazione di dettaglio dell'organizzazione e' definita dal
Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione di cui all'art. 4,
comma 2, lettera 1). 
  4. Fino ad un massimo del dieci per cento della dotazione  organica
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.  128,
l'Agenzia puo' affidare incarichi ad esperti assunti con contratto  a
tempo determinato, ove non reperibili  tra  il  personale  dipendente
dell'Agenzia. 
 
                               Art. 13 
 
 
                   Unita' afferenti al Presidente 
 
  1.  Il  Presidente,   per   l'assolvimento   dei   propri   compiti
istituzionali, si avvale, oltre  che  della  propria  segreteria,  di
Unita' organizzative tecnico-amministrative, che non  si  configurano
come uffici di diretta collaborazione, ma rispondono, come  le  altre
strutture dell'ASI, al Direttore generale e che svolgono le  seguenti
funzioni: 
    a) predisposizione  degli  atti  di  competenza  del  Presidente:
provvedimenti presidenziali,  proproste  da  sottoporre  agli  organi
dell'ASI in ordine ad atti di indirizzo e programmazione; 
    b) supporto per le attivita' di segreteria e per il funzionamento
del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio  tecnico-scientifico,
del Collegio dei Revisori dei Conti,  del  Comitato  di  Valutazione;
attivita' di studio per la partecipazione dell'ASI  a  consorzi  e  a
societa' partecipate e controllate; 
    c) relazioni internazionali con organismi aerospaziali  di  altri
paesi e con l'Unione europea e partecipazione ai lavori della Agenzia
Spaziale Europea; 
    d)  relazioni  istituzionali  con  amministrazioni  e   organismi
pubblici e privati; 
    e)  pianificazione   strategica   dei   programmi   istituzionali
dell'Agenzia; 
    f) ispettore generale, che assicura le funzioni di cui all'art. 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286; 
    g) comunicazione e  diffusione  delle  conoscenze  della  ricerca
spaziale  ed  Aerospaziale  e  dei  risultati  economici  e   sociali
conseguiti; 
    h)  comunicazioni  e  informazione   (ufficio   stampa,   eventi,
portavoce); 
    i) rapporti con l'Autorita' nazionale per la sicurezza; 
    j) tenuta dell'albo delle delibere e dei decreti del  Presidente,
loro  pubblicazione  e  accesso  agli  atti  (legge  n.  241/1990   e
successive modificazioni e integrazioni). 
  2. La nomina dei responsabili delle Unita' afferenti al Presidente,
nonche' l'attribuzione delle  relative  funzioni  e  del  trattamento
economico,  e'  deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione,   su
proposta del Presidente, sentito il Direttore generale. 
  3.  I  responsabili  delle  Unita'  afferenti  al  Presidente  sono
prescelti e  nominati,  di  norma,  tra  i  dipendenti  dell'ASI  con
qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo  e  di
dirigente amministrativo. 
  4. L'individuazione dei  responsabili  delle  Unita'  organizzative
avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna. 
 
                               Art. 14 
 
 
               Unita' afferenti al Direttore generale 
 
  1. Il Direttore generale, per  l'assolvimento  dei  propri  compiti
istituzionali, oltre che  della  propria  segreteria,  si  avvale  di
Unita'  organizzative  tecniche  e  amministrative  aventi   funzioni
gestionali permanenti, cosi' articolate: 
    a) Unita' organizzative tecniche  e  amministrative  di  supporto
della Direzione generale (coordinamento amministrativo, sicurezza sul
lavoro, pianificazione investimenti e finanza, legale e  contenzioso,
ufficio relazioni con il pubblico); 
    b) un Settore tecnico e le seguenti due Unita'  organizzative  di
primo  livello,  articolate  in  Unita'  organizzative   tecniche   e
amministrative: 
      una  Direzione  amministrazione,  che  cura  le  attivita'   di
contabilita' e bilancio, i contratti e gli acquisti, il controllo  di
gestione; 
      una  Direzione  organizzazione,  che  cura  la   gestione   del
personale, la logistica, la documentazione, il trattamento  dei  dati
personali, le pari opportunita', i procedimenti disciplinari; 
    c) altre Unita' organizzative tecniche la cui rilevanza  richieda
il riporto diretto al Direttore generale. 
 
                               Art. 15 
 
 
             Settore Tecnico: istituzione e definizione 
 
  1. L'Agenzia  si  avvale,  in  coerenza  all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 128/2003, di un unico Settore tecnico che  nell'ambito
del piano triennale  di  attivita'  dirige  e  realizza  i  programmi
aerospaziali  di  competenza,  svolgendo  le  relative  attivita'  di
programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo; fornisce gli
elementi   tecnici   per   la   predisposizione   degli   affidamenti
contrattuali; cura gli elementi di pianificazione, di gestione  delle
attivita', nonche' di verifica dei risultati gestionali ed economici. 
  2. Il Settore Tecnico si articola in Unita' organizzative  tecniche
con responsabilita' di sviluppo  dei  progetti  e  di  supporto  alla
gestione. 
 
                               Art. 16 
 
 
                   Funzioni del Direttore Tecnico 
 
  1. Il Direttore  Tecnico  e'  responsabile  della  coerenza  tra  i
risultati  ottenuti  e  gli  obiettivi  della  programmazione   delle
attivita' del Settore Tecnico. A tal fine: 
    a) dirige, controlla e  attua,  in  armonia  alle  direttive  del
Direttore generale, i  programmi  definiti  nel  Piano  Triennale  di
Attivita'  gestendo  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
assegnate; 
    b) fornisce periodicamente al  Direttore  generale  gli  elementi
programmatico-gestionali di competenza, ai  fini  della  formulazione
del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto; 
    c) elabora e trasmette al Direttore generale  una  relazione  sui
risultati delle attivita', in rapporto agli obiettivi  programmatici,
e  sui  relativi  risultati  gestionali  ed  economici;  elabora  una
relazione di autovalutazione dell'attivita' del settore tecnico e  la
trasmette al Direttore  generale  che  la  presenta  al  Comitato  di
Valutazione; 
    e) propone al  Direttore  generale  l'istituzione  di  unita'  di
ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito  ai  sensi
dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino; 
    f) propone al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico  ai
responsabili di unita' organizzative e ai responsabili di progetto  e
gli eventuali atti di organizzazione interna. 
 
                               Art. 17 
 
 
                    Nomina del Direttore Tecnico 
 
  1. Per l'individuazione del Direttore Tecnico, scelto tra  soggetti
in  possesso  di  alta  qualificazione  professionale  ed  esperienza
scientifica e manageriale nel settore  spaziale  e  Aerospaziale,  si
provvede  attraverso  una  selezione  prioritariamente  interna,   in
applicazione dei principi di cui all'art. 7 comma 6, lettera  b,  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, nonche' dell'art. 12 comma 3 del decreto legislativo n.
128/2003.  In  caso  di  mancata  individuazione,  tra  il  personale
dipendente, delle competenze richieste, si procede  a  una  selezione
pubblica. 
  2.  Il  Consiglio  di  amministrazione   delibera   la   nomina   e
l'affidamento dell'incarico, con l'indicazione della durata, che  non
puo' essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che
non puo' essere superiore o uguale a quello del  Direttore  generale.
Il trattamento economico prevede una formula  retributiva  contenente
una parte fissa ed una parte variabile  associata  al  raggiungimento
degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione,
su proposta del Presidente. 
  3. L'incarico e' affidato dal Direttore generale con  contratto  di
diritto privato. 
  4. L'incarico del Direttore Tecnico puo' essere rinnovato  per  non
oltre un quinquennio, previa deliberazione motivata del Consiglio  di
amministrazione,  in  presenza  di   valutazioni   positive   annuali
sull'attivita' sviluppata. La  nomina  del  nuovo  Direttore  Tecnico
avviene sempre secondo le procedure di cui al comma 1. 
  5. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico  prima
del termine fissato e in attesa della selezione del nuovo  Direttore,
i relativi compiti sono svolti temporaneamente da un facente funzioni
nominato dal Consiglio di amministrazione. 
  6.  L'incarico  puo'  essere  revocato  prima  della  scadenza  con
provvedimento  del  Direttore  generale  previa   deliberazione   del
Consiglio di amministrazione, in conseguenza di: 
    a) violazione delle disposizioni in materia  di  incompatibilita'
previste dal presente regolamento o altra causa che non  consenta  la
prosecuzione del rapporto; 
    b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri  compiti
istituzionali e/o valutazio negativa sui risultati raggiunti espressa
dal Consiglio di Amministrazione, con  particolare  riferimento  alla
grave o  reiterata  inosservanza  delle  linee  guida  formulate  dal
Presidente e dal Direttore generale. Ai fini dell'applicazione  della
presente  lettera  il  Consiglio  di  Amministrazione  procede   alla
valutazione almeno  una  volta  all'anno  e  garantisce  comunque  al
Direttore  Tecnico  un  contraddittorio  davanti  al   Consiglio   di
amministrazione in relazione alle contestazioni attribuitegli. 
  7. Al Direttore Tecnico si applicano le norme  di  incompatibilita'
di cui all'art. 18 del presente regolamento. 
 
                               Art. 18 
 
 
         Incarichi di responsabilita' delle Unita' afferenti 
                       alla Direzione generale 
 
  1. L'affidamento degli incarichi di responsabilita' delle Unita' di
primo livello e'  deliberato  dal  Consiglio  di  amministrazione  su
proposta del Presidente, sentito il Direttore generale. 
  2. Le Unita' organizzative di I livello sono affidate  a  dirigenti
di prima fascia secondo la vigente normativa anche contrattuale. 
  3.  I  responsabili   delle   Unita'   organizzative   tecniche   e
amministrative sono prescelti e nominati tra i dipendenti dell'ASI  a
qualunque titolo con qualifica, di norma, non inferiore a  quella  di
primo tecnologo e di dirigente amministrativo. 
  4. I responsabili  delle  Unita'  tecniche  e  amministrative  sono
nominati dal Direttore generale, su proposta,  ove  interessati,  del
responsabile della  relativa  Unita'  di  I  livello  o  del  Settore
Tecnico. 
  5. L'individuazione dei  responsabili  delle  Unita'  organizzative
avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna. 
  6. I responsabili delle Direzioni e delle Unita' organizzative sono
assoggettati al regime di cui all'art. 53 del decreto legislativo  n.
165/2001 e sue modificazioni e integrazioni. 
 
                               Art. 19 
 
 
                 Responsabile di programma/progetto 
 
  1.  La  direzione,  il  controllo  e  l'attuazione  dei   programmi
(attivita' finalizzate di tipo complesso che possono coinvolgere piu'
progetti) e dei progetti dell'Agenzia sono affidati a responsabili di
programma o a responsabili di progetto che operano nell'ambito  della
Direzione Tecnica o delle Unita' organizzative. 
  2. La nomina dei responsabili di programma o progetto e' effettuata
dal Direttore generale, su proposta del responsabile della competente
Direzione o Unita', di norma, nell'ambito del  personale  di  profilo
«tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato. 
  3. Gli incarichi di responsabile di programma o progetto prevedono,
di norma, la direzione di attivita' svolte da terzi,  nell'ambito  di
contratti    stipulati    dall'Agenzia.     I     responsabili     di
programma/progetto operano, nell'ambito delle direttive impartite dal
responsabile della competente Direzione o Unita', con le deleghe e le
autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali. 
  4. I responsabili di programma/progetto assumono, avvalendosi delle
necessarie risorse della struttura, la  rappresentanza  dell'ASI  nei
confronti dei contraenti, al fine  di  assicurare  il  raggiungimento
degli obiettivi previsti,  indicati  nel  contratto,  in  termini  di
prestazioni tecniche, tempi e costi. 
 
                               Art. 20 
 
 
                   Personale presso soggetti terzi 
 
  1.  Per  singoli  progetti  a  tempo  definito,  il  Consiglio   di
amministrazione, ai sensi dell'art.  12,  comma  2,  del  decreto  di
riordino  dell'Agenzia,   puo'   autorizzare   l'istituzione   o   la
delocalizzazione di unita' di  progetto  costituite  da  uno  o  piu'
dipendenti dell'Agenzia in posizione di  comando  o  distacco  presso
soggetti pubblici o  privati,  italiani  ed  esteri,  sulla  base  di
specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata,  la
modalita' di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con
trattamento economico, a  carico  dei  soggetti  pubblici  o  privati
presso cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o  distaccati,
in misura non inferiore  a  quanto  stabilito  dal  CCNL,  nonche'  i
diritti e gli obblighi delle diverse parti. 
  2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale,
di concerto  con  il  competente  responsabile  di  Settore  tecnico,
fornisce motivazioni relative a opportunita' di efficacia, efficienza
o sinergia rispetto al conseguimento  degli  obiettivi  programmatici
del Settore. 
 
    Roma, 1° marzo 2010 
 
                                               Il presidente: Saggese