AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 marzo 2010 

Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del   medicinale
«Roactemra» (tocilizumab), autorizzato  con  procedura  centralizzata
europea dalla  Commissione  europea.  (Determinazione  n.  341/2010).
(10A03038) 
(GU n.65 del 19-3-2010)

 
 
  Regime di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale
«Roactemra» (tocilizumab)  autorizzato  con  procedura  centralizzata
europea dalla Commissione europea con la  decisione  del  16  gennaio
2009 ed inserita  nel  registro  comunitario  dei  medicinali  con  i
numeri: 
    EU/1/08/492/001 20 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 1 flaconcino; 
    EU/1/08/492/002 20 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 4 flaconcini; 
    EU/1/08/492/003 20 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; 
    EU/1/08/492/004 20 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 4 flaconcini; 
    EU/1/08/492/005 20 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 1 flaconcino; 
    EU/1/08/492/006 20 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 4 flaconcini. 
  Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido  Rasi
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Roche  Registration  Limited
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  16
dicembre 2009; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2010  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale  «Roactemra»  debba  venir
attribuito un numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla   specialita'   medicinale   ROACTEMRA   (tocilizumab)   nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
    Confezioni: 
      20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino  (vetro)  4  ml  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937013/E (in base 10) - 1548FP (in base 32); 
      20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino  (vetro)  4  ml  4  flaconcini  -  A.I.C.  n.
038937025/E (in base 10) - 1548G1 (in base 32); 
      20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro)  10  ml  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937037/E (in base 10) - 1548GF (in base 32); 
      20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro)  10  ml  4  flaconcini  -  A.I.C.  n.
038937049/E (in base 10) - 1548GT (in base 32); 
      20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro)  20  ml  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937052/E (in base 10) - 1548GW (in base 32); 
      20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro)  20  ml  4  flaconcini  -  A.I.C.  n.
038937064/E (in base 10) - 1548H8 (in base 32). 
  Indicazioni   terapeutiche:   «Roactemra»   in   combinazione   con
metotressato  (MTX)  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'artrite
reumatoide (AR) attiva da moderata a grave in pazienti adulti che non
abbiano risposto adeguatamente  o  siano  intolleranti  a  precedente
terapia con uno o piu' farmaci antireumatici modificanti la  malattia
(DMARD) o antagonisti del  fattore  di  necrosi  tumorale  (TNF).  In
questi pazienti «Roactemra» puo' essere dato in monoterapia  in  caso
di intolleranza a  MTX  o  quando  sia  inappropriato  continuare  un
trattamento con MTX. 
 
                               Art. 2. 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Roactemra» (tocilizumab) e' classificata come segue: 
    Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937013/E (in base 10) - 1548FP (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): ? 157,10; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): ? 259,28; 
    Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 4  flaconcini  -  A.I.C.  n.
038937025/E (in base 10) - 1548G1 (in base 32): 
    Classe di rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): ? 628,42; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): ? 1037,15; 
    Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937037/E (in base 10) - 1548GF (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): ? 392,76; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): ? 648,22; 
    Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 4 flaconcini  -  A.I.C.  n.
038937049/E  (in  base  10)  -  1548GT  (in  base  32);   Classe   di
rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): ? 1571,04; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): ? 2592,86; 
    Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 1 flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937052/E (in base 10) - 1548GW (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): ? 785,52; 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): ?1296,43; 
    Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 4 flaconcini  -  A.I.C.  n.
038937064/E (in base 10) - 1548H8 (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): ? 3142,08; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): ? 5185,73; 
    Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche  secondo
le condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  S.S.N.,   i   centri
utilizzatori   dovranno   compilare   la   scheda    raccolta    dati
informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e  la
scheda di  follow-up  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
http://monitoraggio?farmaci.agenziafarmaco.it,   che    costituiscono
parte integrante della presente determinazione. 
 
                               Art. 3. 
 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
  La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale
«Roactemra» (tocilizumab)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o  di  specialisti  -  reumatologo,  internista
(RRL). 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Farmacovigilanza 
 
  Il  presente  medicinale  e'  inserito  nell'elenco   dei   farmaci
sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette  reazioni  avverse
di cui al  decreto  del  21  novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale  1°
dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della  fase  di
monitoraggio intensivo vi  sara'  la  rimozione  del  medicinale  dal
suddetto elenco. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  La presente  determinazione  ha  effetto  dal  quindicesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  e  sara'  notificata  alla  societa'  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
    Roma, 2 marzo 2010 
 
                                          Il direttore generale: Rasi