Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM.».(GU n.12 del 20-3-2010)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 34/I-II del 29 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'articolo 26 1. L'articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Struttura). - 1. CO.RE.COM. per l'esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed e' assistito da apposita struttura la cui dotazione organica e' determinata d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l'Autorita'. 2. La struttura di cui al comma 1 puo' anche avversi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all'art. 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di ruolo degli enti locali. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 il Comitato puo' avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali». La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 24 luglio 2009 Lorenzetti (Omissis)