REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 15 

  Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio  2000,  n.
3, «Norme in materia di comunicazione e di emittenza  radiotelevisiva
locale e istituzione del  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni
CO.RE.COM.». 
(GU n.12 del 20-3-2010)

 
      (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
                   n. 34/I-II del 29 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modificazioni all'articolo 26 
 
    1. L'articolo 26 della legge regionale  11  gennaio  2000,  n.  3
(Norme in materia di comunicazione  e  di  emittenza  radiotelevisiva
locale e istituzione del Comitato regionale per  le  comunicazioni  -
CO.RE.COM.) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Struttura). - 1. CO.RE.COM. per  l'esercizio  delle  sue
funzioni, opera in  piena  autonomia  ed  e'  assistito  da  apposita
struttura la cui dotazione organica e' determinata  d'intesa  tra  il
Comitato e l'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale,  sentita
l'Autorita'. 
    2. La struttura di cui al comma 1 puo' anche avversi di personale
assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all'art. 1, comma
14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di  ruolo  degli
enti locali. 
    3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 il  Comitato
puo' avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta  indipendenza
e competenza, secondo la vigente normativa regionale  in  materia  di
incarichi professionali». 
    La presente legge e' dichiarata urgente ai  sensi  dell'art.  38,
comma 1  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  in  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 24 luglio 2009 
 
                             Lorenzetti 
 
(Omissis)