N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 marzo 2010 (della Regione Piemonte). 
 
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle  Regioni  a  statuto
  ordinario - Procedimento  elettorale  -  Interpretazione  autentica
  dell'art. 9, comma 1, della  legge  17  febbraio  1968,  n.  108  -
  Presentazione delle liste alla cancelleria del Tribunale - Rispetto
  del termine orario - Condizione  di  assolvimento  -  Presenza  nei
  locali del Tribunale, entro  il  termine  di  legge,  dei  delegati
  incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta
  documentazione, comprovabile  con  ogni  mezzo  idoneo  -  Ritenuta
  esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di  stabilire  i
  principi fondamentali nella materia concorrente della elezione  dei
  Consigli  regionali,  ed  interferenza  nella  correlata   potesta'
  regionale con  l'adozione  di  norme  di  dettaglio,  innovative  e
  interpretative - Lamentata mancanza  di  un'espressa  «clausola  di
  cedevolezza» di  rispetto  della  divergente  normativa  regionale,
  mancanza  di  coordinamento  con  le  Regioni,  uso   improprio   e
  irragionevole   della   decretazione    d'urgenza,    irragionevole
  interferenza con le elezioni regionali gia' indette - Ricorso della
  Regione  Piemonte  -   Denunciata   violazione   della   competenza
  legislativa regionale nella materia concorrente della elezione  dei
  Consigli  regionali,  lesione  del  principio  di   ragionevolezza,
  lesione del principio di  leale  collaborazione,  violazione  della
  riserva di legge in senso formale nella materia elettorale. 
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77,  114,  117,  120  e  122,
  primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  art.  5,
  comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. 
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle  Regioni  a  statuto
  ordinario - Procedimento  elettorale  -  Interpretazione  autentica
  dell'art. 9, comma 3, della  legge  17  febbraio  1968,  n.  108  -
  Regolarita' della autenticazione delle firme -  Sufficienza  che  i
  dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del  d.P.R.  n.
  445/2000, siano  comunque  desumibili  in  modo  univoco  da  altri
  elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la
  regolarita' medesima possa essere inficiata dalla presenza  di  una
  irregolarita'  meramente  formale  quale  la  mancanza  o  la   non
  leggibilita'   del    timbro    della    autorita'    autenticante,
  dell'indicazione  del  luogo  di  autenticazione,  dell'indicazione
  della   qualificazione   dell'autorita'    autenticante,    purche'
  autorizzata - Ritenuta esorbitanza del  legislatore  statale  dalla
  potesta'  di  stabilire  i  principi  fondamentali  nella   materia
  concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed  interferenza
  nella correlata potesta'  regionale  con  l'adozione  di  norme  di
  dettaglio, innovative e  interpretative  -  Lamentata  mancanza  di
  un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della  divergente
  normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni,  uso
  improprio   e   irragionevole   della    decretazione    d'urgenza,
  irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette -
  Ricorso  della  Regione  Piemonte  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa regionale nella  materia  concorrente  della
  elezione  dei  Consigli  regionali,  lesione   del   principio   di
  ragionevolezza, lesione  del  principio  di  leale  collaborazione,
  violazione della riserva di legge in senso  formale  nella  materia
  elettorale. 
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77,  114,  117,  120  e  122,
  primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  art.  5,
  comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. 
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle  Regioni  a  statuto
  ordinario - Procedimento  elettorale  -  Interpretazione  autentica
  dell'art. 10, comma 5, della legge  17  febbraio  1968,  n.  108  -
  Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di  candidati  o
  di singoli candidati da parte  dell'Ufficio  centrale  regionale  -
  Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti  legittimati
  a ricorrere - Ritenuta esorbitanza del  legislatore  statale  dalla
  potesta'  di  stabilire  i  principi  fondamentali  nella   materia
  concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed  interferenza
  nella correlata potesta'  regionale  con  l'adozione  di  norme  di
  dettaglio, innovative e  interpretative  -  Lamentata  mancanza  di
  un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della  divergente
  normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni,  uso
  improprio   e   irragionevole   della    decretazione    d'urgenza,
  irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette -
  Ricorso  della  Regione  Piemonte  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa regionale nella  materia  concorrente  della
  elezione  dei  Consigli  regionali,  lesione   del   principio   di
  ragionevolezza, lesione  del  principio  di  leale  collaborazione,
  violazione della riserva di legge in senso  formale  nella  materia
  elettorale. 
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77,  114,  117,  120  e  122,
  primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  art.  5,
  comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. 
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle  Regioni  a  statuto
  ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione  autentica  -
  Applicazione alle operazioni e ad  ogni  altra  attivita'  relative
  alle elezioni regionali in corso  -  Possibilita'  per  i  delegati
  incaricati della presentazione delle liste, che  si  siano  trovati
  nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto,  di
  presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del primo  giorno
  non festivo successivo a quello di entrata in  vigore  del  decreto
  medesimo -  Ritenuta  esorbitanza  del  legislatore  statale  dalla
  potesta'  di  stabilire  i  principi  fondamentali  nella   materia
  concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed  interferenza
  nella correlata potesta'  regionale  con  l'adozione  di  norme  di
  dettaglio,  innovative,  interpretative  -  Lamentata  mancanza  di
  un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della  divergente
  normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni,  uso
  improprio   e   irragionevole   della    decretazione    d'urgenza,
  irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette -
  Ricorso  della  Regione  Piemonte  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa regionale nella  materia  concorrente  della
  elezione  dei  Consigli  regionali,  lesione   del   principio   di
  ragionevolezza, lesione  del  principio  di  leale  collaborazione,
  violazione della riserva di legge in senso  formale  nella  materia
  elettorale. 
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77,  114,  117,  120  e  122,
  primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  art.  5,
  comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. 
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle  Regioni  a  statuto
  ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione  autentica  -
  Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni  a  statuto
  ordinario fissate per il 28  e  29  marzo  2010  -  Affissione  del
  manifesto recante le liste e le candidature  ammesse,  a  cura  dei
  sindaci, non oltre  il  sesto  giorno  antecedente  la  data  della
  votazione - Ritenuta  esorbitanza  del  legislatore  statale  dalla
  potesta'  di  stabilire  i  principi  fondamentali  nella   materia
  concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed  interferenza
  nella correlata potesta'  regionale  con  l'adozione  di  norme  di
  dettaglio,  innovative,  interpretative  -  Lamentata  mancanza  di
  un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della  divergente
  normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni,  uso
  improprio   e   irragionevole   della    decretazione    d'urgenza,
  irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette -
  Ricorso  della  Regione  Piemonte  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa regionale nella  materia  concorrente  della
  elezione  dei  Consigli  regionali,  lesione   del   principio   di
  ragionevolezza, lesione  del  principio  di  leale  collaborazione,
  violazione della riserva di legge in senso  formale  nella  materia
  elettorale. 
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 2. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77,  114,  117,  120  e  122,
  primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  art.  5,
  comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. 
(GU n.13 del 31-3-2010 )
    Per  la  Regione  Piemonte,  in  persona  della  sua  Presidente,
prof.ssa  Mercedes  Bresso,  legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dal prof. Roberto Cavallo Perin  del  Foro  di
Torino e dal prof. Alberto Romano del  Foro  di  Roma,  elettivamente
domiciliata presso lo studio di  quest'ultimo  in  Roma,  Lungotevere
Sanzio n. 1, in forza di procura  speciale  a  margine  del  presente
ricorso per  la  dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale  del
decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, artt. 1 e 2, in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - 6 marzo 2010, n. 54. 
 
                              F a t t o 
 
    1.  La  Presidente  della  Giunta  regionale   del   Piemonte   -
esercitando le competenze regionali in  materia  elettorale  ex  art.
122, comma 1, Cost. ed art. 51, primo comma, Statuto della Regione  -
ha indetto le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale per il 28  e  29  marzo  2010,  provvedendo  inoltre
all'assegnazione  dei  seggi  del  Consiglio  stesso   alle   singole
circoscrizioni  provinciali  (decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale 1° febbraio 2010. n. 6 e n. 7). 
    A procedimento elettorale in  corso  ed  a  tre  settimane  dalla
chiusura  della  campagna  elettorale  il  Governo  ha  approvato  il
decreto-legge in  epigrafe  (d.l.  5  marzo  2010,  n.  29)  dettando
disposizioni «d'interpretazione autentica» della  preesistente  legge
statale (legge 17 febbraio 1968, n. 108, artt. 9 e 10). 
    A seguito dei responsi d'esclusione  di  talune  liste  da  parte
degli uffici elettorali della Regione Lombardia e Lazio il Governo ha
con il decreto  inteso  imporre  una  propria  interpretazione  della
disposizione di legge statale: sul  termine  di  presentazione  delle
liste (art. 1, comma 1, d.l. n. 29 del 2010), sulle firme a  sostegno
delle liste (art. 1, comma 2, d.l. n. 29 del 2010), sui  rimedi  alle
decisioni degli uffici elettorali (art. 1 comma 3, d.-1.  n.  29  del
2010), comunque con effetto immediato sulle «operazioni ed ogni altra
attivita' relativa alle elezioni regionali in  corso»,  ivi  comprese
quelle della Regione Piemonte (art. 1, terzo  comma,  primo  periodo,
d.l. n. 29 del 2010), giungendo anzi a porre una singolare norma  per
la «nuova» presentazione di liste che vale solamente l'8  marzo  2010
(art. 1, comma 3, secondo periodo. d.l. n. 29 del 2010). 
    In epigrafe al decreto la straordinaria necessita' ed urgenza del
provvedimento  (art.  77,  Cost.)  e'  ritenuta  per  «consentire  il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali  per  il  rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo 2010» con affermazione di  un  favor  electionis  che  vorrebbe
incidere  sui  contenziosi  in  atto  dei   principali   procedimenti
elettorali  delle  Regioni  Lombardia  e  Lazio,  ma  con   l'effetto
ulteriore di «favorire»  in  ogni  Regione  italiana  la  piu'  ampia
partecipazione alle elezioni  in  modo  tale  da  «rendere  effettivo
l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo,  nel
rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti  della
espressione della volonta' popolare». 
    Lo stesso decreto legge - ancora per le sole  elezioni  regionali
28 e 29 marzo 2010 - impone ai sindaci  di  curare  l'affissione  del
manifesto «recante le liste e le candidature ammesse» «non  oltre  il
sesto giorno antecedente la data della  votazione»  (di.  n.  29  del
2010, art. 2). 
    La Regione  Piemonte  ritiene  che  tali  disposizioni  di  legge
statale ledano la propria sfera di competenza  legislativa  stabilita
in Costituzione e pertanto con il presente atto presenta  ricorso  ex
art. 127, Cost. per le seguenti ragioni in 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. Illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo  2010,  n.  29,
art. 1, per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost. e  dell'art.  5,
comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1. 
    A) «Il sistema di  elezione  ed  i  casi  di  ineleggibili  e  di
incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonche' dei consiglieri  regionali  sono  disciplinati  con
legge della Regione nei limiti dei  principi  fondamentali  stabiliti
con legge della Repubblica» (art.  122,  comma  1 Cost.,  cosi'  come
sostituito dalla legge Cost. 22 novembre 1999, n. 1, art. 2). 
    Fino alla data d'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali  e
delle nuove leggi elettorali  regionali  «l'elezione  del  Presidente
della Giunta regionale  e'  contestuale  al  rinnovo  dei  rispettivi
Consigli regionali e si effettua  con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia  di  elezione  dei
Consigli regionali» (legge cost. n. l del 1999,  art.  5,  comma  1),
cioe' la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e legge 23 febbraio 1995,  n.
43. 
    Tale disciplina statale fu approvata in  attuazione  della  norma
costituzionale previgente (art. 122, comma 1, Cost.)  che  attribuiva
allo  Stato  («legge  della  Repubblica»)  l'emanazione  delle  norme
sull'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario. 
    I  principi  fondamentali  -  posti  a  limite   della   potesta'
legislativa regionale in materia di  elezioni  dei  consiglieri,  del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale (ex  nuovo
art. 122, Cost.) sono stati cosi' definiti dalla legge 2 luglio 2004,
n. 165: «a) individuazione di un sistema elettorale  che  agevoli  la
formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e  assicuri
la rappresentanza delle minoranze;  b)  contestualita'  dell'elezione
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio  regionale,  se
il Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto. Previsione,
nel  caso  in  cui  la  regione  adotti  l'ipotesi  di  elezione  del
Presidente della  Giunta  regionale  secondo  modalita'  diverse  dal
suffragio universale  e  diretto,  di  termini  temporali  tassativi,
comunque  non  superiori  a  novanta  giorni,  per   l'elezione   del
Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti  della
Giunta; c) divieto di mandato imperativo» (art. 4). 
    La Regione Piemonte ha approvato  il  suo  nuovo  Statuto  (legge
regionale 4 marzo 2005, n. 1), nonche' apposita legge che -  ex  art.
122, comma 1, Cost. - regola la «presentazione  delle  liste  per  le
elezioni  regionali»  (legge  regionale  29  luglio  2009,   n.   21)
disciplinando autonomamente parte di quanto gia'  in  precedenza  era
disciplinato in via esclusiva dall'art. 9, legge n. 108  del  1968  e
dall'art. 1, comma 3, legge n. 43 del 1995. 
    Trattasi della nota tecnica di «rinvio recettizio» nel  quale  e'
la legge di rinvio - nel caso quella regionale - a definire l'assetto
normativo tra le due leggi, che preclude ad altri (nel caso lo Stato)
ogni  successiva  diversa  definizione  -   anche   d'interpretazione
autentica - proprio per l'espresso richiamo della legge regionale  ad
un determinato testo di legge statale (art 9, legge n. 108 del  1968;
art. 1, comma 3, legge n. 43 del 1995) ed ancor prima per  cessazione
della potesta' normativa statale in materia. 
    B) Da tempo la Corte costituzionale ha stabilito che in base alle
indicate disposizioni di rango costituzionale  (art.  122,  comma  1,
Cost.; art. 5, comma 1, legge cost. n. l del 1999) le  leggi  statali
vigenti in materia d'elezioni regionali (legge n. 108 del 1968; legge
n. 43 del 1995) «conservano la loro efficacia, in forza del principio
di continuita', fino a quando  non  vengano  sostituite  dalle  leggi
regionali» approvate in conformita' ai  principi  fondamentali  dello
Stato  (non  importa  qui  se  posti  ex  novo  o  ricavabili   dalla
legislazione preesistente). 
    La Corte ha soggiunto che le stesse leggi statali n. 108 del 1968
e n.  43  del  1995  -  che  recano  disposizioni  di  dettaglio  sul
procedimento elettorale - sono state «irrigidite in via  transitoria»
ex art. 5, comma 1, legge cost. n. 1 del 1999 (Corte cost., 5  giugno
2003, n. 196), cioe' risultano indisponibili allo stesso  legislatore
statale che le ha poste, poiche' per norma costituzionale si e' ormai
affermata la potesta' legislativa regionale ed e' cessata la potesta'
legislativa statale di dettaglio.  Tutto  cio'  a  prescindere  dalla
circostanza che in materia sia stata effettivamente emanata una legge
regionale in tutto  od  anche  solo  in  parte  -  sostitutiva  della
preesistente legge statale. 
    Quest'ultima  conclusione  fu   messa   a   punto   dalla   Corte
costituzionale con la prima attuazione della legge  cost.  n.  1  del
1999 e s'afferma a maggior ragione oggi  perche'  lo  Stato  ha  gia'
esercitato la sua residua potesta' legislativa  di  principio  (legge
regionale n. 165 del 2004, art. 4) ed a fortiori perche'  la  Regione
Piemonte ha approvato il suo nuovo Statuto (legge regionale n. l  del
2005) e le norme sulla presentazione delle liste (legge regionale  n.
21 del 2009) che alla legge statale preesistente espressamente  danno
rinvio (art. 9, legge n. 108 del 1968; art. 1 comma 3,  legge  n.  43
del 1995). 
    C) Ad avviso della ricorrente - dopo la legge costituzionale  n.1
del 1999 - lo Stato deve stabilire con  legge  ordinaria  i  principi
fondamentali cui le Regioni debbono attenersi con  le  proprie  leggi
elettorali, sicche' lo Stato non puo' piu' porre in  qualsiasi  forma
disposizioni  di  dettaglio,  anche  in  via   interpretativa   delle
preesistenti legge n. 108 del 1968 e legge n. 43  del  1995,  poiche'
cio' si risolverebbe in un esercizio attuale della  cessata  potesta'
legislativa di dettaglio in materia d'elezioni regionali che piu' non
gli appartiene per scelta costituzionale (art 122, Cost.). 
    Trattasi di principio che e' inderogabile anche per le Regioni  a
Statuto speciale, in particolare per la Regione  Trentino-Alto  Adige
ove la potesta' legislativa in materia d'elezione del Consiglio e del
Presidente  della   Provincia   di   Bolzano   e'   stato   sottratta
all'esclusiva competenza della Regione ed attribuita  alla  Provincia
stessa che la esercita «in armonia con la Costituzione e  i  principi
dell'ordinamento della Repubblica, con  il  rispetto  degli  obblighi
internazionali e con l'osservanza di quanto disposto» dal  Titolo  II
Capo II dello Statuto regionale che definisce i principi  in  materia
di «forma di governo» provinciale (art. 4, comma 1,  legge  cost.  31
gennaio  2001,  n.  2,  che  sostituisce  l'art.  47  dello   Statuto
regionale). 
    Analogamente  la  legge  costituzionale  valida  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige ha precisato che «fino alla data  di  entrata  in
vigore» della nuova  legge  elettorale  della  Provincia  di  Bolzano
«continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali
vigenti» della Regione Trentino-Alto Adige (art. 4,  comma  4,  legge
cost. n. 2 del 2001). 
    Affetta da illegittimita' costituzionale  e'  stata  ritenuta  la
legge  regionale  d'interpretazione  autentica  (legge  regionale  29
settembre  2004,  n.  3)  della  preesistente  legge  regionale   che
disciplinava l'elezione del Consiglio provinciale di  Bolzano  (legge
regionale 8 agosto 1983, n. 7, art. 11, comma 1), perche'  l'indicata
disposizione transitoria di legge costituzionale (art.  4,  comma  1,
legge cost. n. 2 del 2001) «non vale  certamente  a  ripristinare  la
competenza legislativa sottratta» dalla stessa  legge  costituzionale
(art. 4, comma 4, legge cost. n. 2 del 2001), sicche'  in  definitiva
quest'ultima legge costituzionale salva in via transitoria le  «leggi
elettorali ''vigenti'' emanate da chi fino a qual  momento  aveva  la
relativa competenza» (Corte cost. 16 giugno 2006, n. 232). 
    Si e' avuto cura di  precisare  che  la  legge  d'interpretazione
autentica «e' una legge espressione della potesta'  legislativa  -  e
non gia' di una ''soggettiva'' volonta' ''chiarificatrice''  del  suo
autore - e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge  puo'  provenire
soltanto» da chi e' «attualmente investito di  tale  potesta',  senza
che in alcun modo  rilevi  la  qualita'  di  ''autore''  della  legge
interpretata» (Corte cost. 16 giugno 2006,  n.  232  cui  adde  Corte
cost. 6 novembre 2009, n. 290 per un caso di legislazione concorrente
Stato-regioni). 
    Ad avviso della ricorrente risulta  dunque  precluso  allo  Stato
porre  norme  d'interpretazione  autentica  nella  materia  «elezioni
regionali» quand 'anche riferite a leggi statali proprio perche' oggi
tale  materia  e'  stata  sottratta  allo  Stato  ed  attratta  nella
competenza delle Regioni che  esercitano  la  relativa  potesta'  nel
rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato  (legge  n.  165
del 2004, art 4). 
    D)   Sotto   altro   profilo   si    evidenza    l'illegittimita'
costituzionale delle  disciplina  impugnata  in  epigrafe  anche  nei
confronti della Regione Piemonte poiche' lo Stato -  incidendo  sulla
sfera  di  competenza  legislativa  regionale  con  disposizioni   di
dettaglio - non le  ha  accompagnate  con  il  decreto  impugnato  in
epigrafe quanto meno da  un'espressa  «clausola  di  cedevolezza»  di
rispetto  della  «divergente  normativa  regionale  che  abbia   gia'
diversamente disposto o che disponga per l'avvenire» (Corte cost.  23
novembre 2007, n. 401; Corte cost. 1°  ottobre  2003,  n.  303;  cfr.
anche legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 2). 
    L'indirizzo costituzionale e' cosi' mutato rispetto al previgente
art. 117, Cost. (per tutte Corte cost. 22 luglio 1985,  n.  214)  che
riteneva invece la legge statale in materia di  potesta'  concorrente
capace di contenere anche disposizioni di dettaglio che s'affermavano
senz'altro nei confronti delle Regioni sino a  quando  queste  ultime
non avessero approvato la propria disciplina. 
    E) Da tutto quanto sinora argomentato discende - ad avviso  della
Regione ricorrente l'illegittimita' costituzionale del d.l. n. 29 del
2010, art. 1 per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost. e dell'art.
5, comma 1, legge cost. n.1 del  1999  avendo  lo  Stato  dettato  in
materia elettorale e con effetto per elezioni in corso nella  Regione
Piemonte  nuove  disposizioni  legislative  di  dettaglio  in   forma
d'interpretazione  autentica  sebbene  la  potesta'  legislativa   in
materia sia gia' stata affermata in capo alla  Regione  Piemonte  con
l'entrata in vigore dell'art. 122, Cost., della legge cost.  n.1  del
1999, della legge statale di principio n.  165  del  2004  ed  infine
della legge regionale Piemonte n. 21 del 2009, ricordata  l'immediata
lesivita' dello stesso decreto-legge qui impugnato  sulla  competenza
regionale a disciplinare il  procedimento  elettorale  in  corso  (ex
plurimis, Corte cost. 20 novembre 2009, n. 298; 14 dicembre 2007,  n.
430; 28 luglio 2004, n. 287). 
    2. Illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo  2010,  n.  29,
art. 2, per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost. ed art. 5, comma
1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1. 
    Le stesse ragioni sopra riportate d'illegittimita' costituzionale
del decreto impugnato in epigrafe  per  violazione  della  competenza
legislativa   regionale   in   materia   «elezioni   regionali»   per
l'impassibilita' della legge statale di porre nuove  disposizioni  di
dettaglio e non solo principi fondamentali (art. 122, comma 1, Cost.;
art. 5, comma 1, legge Cost., n. l  del  1999)  si  ripropongono  con
riferimento ad altra disposizione dello stesso d.l. n.  29  del  2010
(art. 2) ove con norma statale valida per le sole elezioni  regionali
28-29 marzo 2010, di carattere auto-applicativo e senza  clausola  di
cedevolezza, s'impone ai sindaci di curare l'affissione del manifesto
«recante le liste e le  candidature  ammesse»  «non  oltre  il  sesto
giorno antecedente la data della votazione». 
    3. Illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo  2010,  n.  29,
artt. 1 e 2, per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost.,  dell'art.
5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, degli artt.  70,  72,
76, 77, Cost., nonche' degli artt. 5, 114, 117, Cost. e dei  principi
di ragione (art. 3, Cost.) e di legale  collaborazione  Stato-Regioni
(art. 120, Cost.). 
    A) Lesiva  della  competenza  regionale  risulta  la  scelta  del
Governo di utilizzare la forma del decreto legge  per  addivenire  ad
emanare le norme  in  esame,  poiche'  il  relativo  procedimento  in
concreto adottato non ha contemplato da parte dello Stato neppure  la
ricerca di un coordinamento con le Regioni, in palese violazione  del
principio di leale collaborazione (art. 120, Cost.) che  impone  allo
Stato di sottoporre alle rappresentanze regionali - sub  specie  alla
Conferenza Stato Regioni - le norme recanti principi come limite alla
legislazione regionale concorrente (cfr. art.  1,  comma  4  legge  5
giugno 2003, n. 131). 
    A fortiori la violazione del principio si afferma con riferimento
al decreto impugnato in epigrafe che ha  adottato  norme  statali  di
dettaglio, emanate in materia  di  competenza  regionale  senz'alcuna
clausola di cedevolezza. 
    B) Per norma costituzionale - fino all'entrata  in  vigore  delle
norme regionali elettorali - l'elezione s'effettua «con le  modalita'
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia  di
elezione dei Consigli regionali» (legge cost. n.1 del  1999,  art  5,
comma 1). 
    La disposizione transitoria di legge costituzionale si  riferisce
alle «leggi ordinarie vigenti- dello Stato che tuttora sono la  legge
n. 108 del 1968 e la legge n.  43  del  1995,  enunciando  una  norma
costituzionale che  -  in  attuazione  dei  principi  sopra  indicati
(supra, § 1 e 2) - impedisce espressamente allo Stato sia di adottare
la forma della decretazione d'urgenza (ex art.  77,  Cost.),  sia  la
stessa possibilita' di modificare le leggi vigenti «irrigidite in via
transitoria» (Corte cost., 5 giugno 2003, n.196). 
    La legge costituzionale (n. 1 del 1999) completa un principio  di
rango costituzionale - individuato in via  ricognitiva  dalla  stessa
legislazione statale (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 2)
- in materia elettorale (artt. 70, 72, 76, 77, Cost.) il quale impone
la procedura normale nell'esame  dei  disegni  di  legge  che  appare
consona all'indicato principio  di  leale  collaborazione  una  volta
attratta alla sfera dell'autonomia regionale la disciplina elettorale
(arte. 5, 114, 117, Cost.). 
    La Regione Piemonte chiede  -  quanto  meno  -  la  dichiarazione
d'illegittimita' costituzionale del d.l. n. 29 del 2010 per invasione
della propria competenza legislativa (artt. 5, 114,  117,  Cost.)  in
materia elettorale (art. 122, comma 1, Cost.) avvenuta non secondo le
procedure  di  consultazione  e  di  garanzia  proprie  della   legge
ordinaria, ma facendo uso di una decretazione d'urgenza vietata  allo
Stato sia per espressa disposizione di legge costituzionale  speciale
(legge cost. n.1 del 1999, art. 5, comma 1),  che  completa  il  piu'
generale principio costituzionale ex artt. 70, 72, 76, 77, Cost. 
    Trattasi della prima volta in cui lo Stato - dopo la riforma  del
Titolo V, Parte II della Costituzione - e'  intervenuto  con  decreto
legge su operazioni elettorale in corso  nelle  Regioni  italiane,  a
conferma della gravita' della decisione presa dal Governo con il d.l.
n. 29 del 2010. Il Governo e' intervenuto in materia  elettorale  con
decretazione d'urgenza ex art. 77, Cost.  solo  per  le  elezioni  di
carattere nazionale (referendum  abrogativi;  elezioni  di  Camera  e
Senato) o di Comuni e Province (ad es. dal. 6  aprile  1993,  n.  97;
d.l. 19 gennaio 1994, n. 41; d.1. 19 gennaio 1994,  n.  41;  d.l.  19
gennaio 1994, n. 42; d.l. 29 gennaio 1994, n.  73;  d.l.  4  febbraio
1994, n. 88; d.l. 16 marzo 1995, n. 72; d.l. marzo 1995, n. 83;  d.1.
10 marzo 1996, n. 12; d.1. 10 maggio 1996, n. 257). 
    C) L'illegittimita' costituzionale della forma del  decreto-legge
qui impugnato si  afferma  anche  per  violazione  del  principio  di
ragione (ex art.  3,  Cost.)  poiche',  stante  che  la  Costituzione
caratterizza tale forma come «provvedimento  provvisorio»  (art.  77,
comma 2, Cost.), lo stesso non garantisce  -  in  ragione  della  sua
aleatorieta' data dalla conversione o non conversione in legge che lo
svolgimento delle elezioni  28-29  marzo  2010  assicuri  il  normale
funzionamento di organi ed enti che sono ritenuti  costitutivi  della
Repubblica italiana (art 114, Cost.). 
    L'utilizzo in  questo  caso  della  decretazione  d'urgenza  apre
infatti  la  strada  a  conseguenze   difficilmente   prevedibili   e
rimediabili poiche' non si puo' neppure escludere che  il  Parlamento
(in sede di conversione o con legge  di  sanatoria)  ponga  ulteriori
norme retroattive che - al pari  del  decreto-legge  qui  impugnato -
destabilizzerebbero ulteriormente i risultati  delle  elezioni  28-29
marzo 2010 (artt., 5 e 114, Cost.). 
    Ad avviso della Regione Piemonte vi e' un  principio  di  ragione
che  impedisce  una  disciplina   retroattiva   o   d'interpretazione
autentica   del   procedimento   elettorale   di   organi   ed   enti
costituzionali  a  partire  dalla   data   d'indizione   dei   comizi
elettorali, con conseguente illegittimita' costituzionale del decreto
legge  impugnato  in  epigrafe  per  avere  disposto  una  disciplina
interpretativa  a  procedimento  elettorale  iniziato  nella  Regione
Piemonte. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Previa autorizzazione della Regione Piemonte ad intervenire  alle
eventuali camere di consiglio  disposte  dalla  Corte  anche  in  via
cautelare per  la  trattazione  della  presente  controversia,  anche
riunita ad altre, dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.l.
5 marzo 2010, n. 29, artt. 1 e 2 per violazione dell'art. 122,  comma
1, Cost., dell'art. 5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999,  n.  1,
degli artt. 70, 72, 76, 77, Cost., nonche' degli artt. 5,  114.  117,
Cost.  e  dei  principi  di  ragione  (art.  3,  Cost.)  e  di  leale
collaborazione  Stato-regioni  (art.  120,  Cost)   con   conseguente
annullamento delle stesse norme impugnate. 
        Roma-Torino, addi' 11 marzo 2010 
 
         Prof. Alberto Romano - Prof. Roberto Cavallo Perin