N. 118 ORDINANZA 22 - 25 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione  Liguria  -
  Assunzione di personale  del  Servizio  sanitario  regionale  e  di
  personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero
  e cura a carattere scientifico e le Aziende ed  Enti  del  Servizio
  sanitario  regionale  -  Ricorso   del   Governo   -   Sopravvenute
  abrogazione e modificazione  delle  disposizioni  impugnate,  medio
  tempore rimaste inattuate,  in  senso  satisfattivo  della  pretesa
  avanzata con il ricorso  -  Rinuncia  al  ricorso  non  ritualmente
  accettata dalla  controparte  (come  tale  inidonea  a  determinare
  l'estinzione del processo) - Sopravvenuta carenza, in  presenza  di
  tali elementi, di  interesse  del  ricorrente  -  Cessazione  della
  materia del contendere. 
- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12, artt. 1, 2 e  3,
  commi 2, 3 e 4. 
- Costituzione, artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l)
  ed m), e terzo, e 118; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;  d.lgs.  16
  ottobre 2003, n. 288; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi
  565 e 796, lett. b); legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3,  commi
  90 e 96. 
(GU n.13 del 31-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,  2,  3,
commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009,  n.
12 (Disposizioni relative all'assunzione di  personale  del  servizio
sanitario regionale e di personale della ricerca in  servizio  presso
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le  Aziende
ed Enti del Servizio sanitario regionale),  promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  25-29  giugno
2009, depositato in cancelleria il 2 luglio 2009 ed iscritto al n. 45
del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore
Ugo De Siervo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Orlando  Sivieri  per  la
Regione Liguria. 
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  26  giugno  2009   e
depositato il successivo 2 luglio (iscritto al reg. ric.  n.  45  del
2009), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato,   in
riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettere
l) e m), e terzo, e 118 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, commi 2,  3  e  4,  della  legge
della Regione Liguria 28 aprile 2009, n.  12  (Disposizioni  relative
all'assunzione di personale del servizio  sanitario  regionale  e  di
personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico  e  le  Aziende  ed  Enti  del  Servizio
sanitario regionale), pubblicata nel Bollettino  ufficiale  regionale
n. 7 del 29 aprile 2009; 
        che per il ricorrente le  denunciate  disposizioni  prevedono
stabilizzazioni di personale precario e nuove assunzioni  presso  gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e  presso
le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, cosi'  violando:
l'art. 117, secondo comma, lettera m),  Cost.,  incompatibili  con  i
livelli essenziali di assistenza di cui all'accordo del 6 marzo 2007,
recante il Piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario;  l'art.  117,
terzo comma, Cost., giacche' in contrasto con i principi fondamentali
in materia di tutela  della  salute  che  trovano  espressione  negli
interventi specificamente individuati dal predetto Piano; l'art. 117,
terzo  comma,  Cost.,  poiche'  in  contrasto  con  il  principio  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  1,  comma  796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007), che definisce vincolanti per  le  Regioni  che  li
abbiano  sottoscritti  «gli  interventi  individuati  dai   programmi
operativi di riorganizzazione,  qualificazione  e  potenziamento  del
servizio  sanitario  regionale,  necessari   per   il   perseguimento
dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui  all'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311»;  il  principio  di
leale collaborazione, desumibile dagli  artt.  117  e  118  Cost.,  a
cagione dell'inosservanza dell'accordo del 6 marzo  2007;  l'art.  81
Cost., dal momento che i maggiori costi cosi' previsti risulterebbero
privi di copertura finanziaria; 
        che, nello specifico, per il ricorrente, l'impugnato art.  1,
secondo cui il personale dedicato alla ricerca  in  attivita'  presso
gli IRCCS e le aziende ed enti del Servizio sanitario  regionale  «e'
assimilabile a quello dedicato all'assistenza sanitaria,  sulla  base
di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della  Giunta
regionale», se inteso nel senso di riferirsi al personale  dipendente
del servizio sanitario, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera
l),  Cost.,  nella  materia  di  competenza  esclusiva  dello   Stato
dell'«ordinamento civile», giacche' in contrasto  con  la  disciplina
contrattuale  vigente  per  il  comparto  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale, nonche'  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
quanto in contrasto con il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e con  il  decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3); se inteso
nel senso di riferirsi al personale assunto  con  forme  di  rapporto
flessibile o «a progetto», violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal
momento  che,  operando  un  inquadramento  di  personale   precario,
risulterebbe  in  contrasto  con  i   principi   di   ragionevolezza,
imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica   amministrazione,
nonche' con il principio del pubblico concorso; 
        che, per il ricorrente, il denunciato art. 2,  prevedendo  la
stabilizzazione del personale non dirigente degli enti  del  Servizio
sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato  o  con
contratti di collaborazione coordinata e  continuativa  o  con  altre
tipologie di lavoro flessibile, violerebbe l'art. 117,  terzo  comma,
Cost., per contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati,  nella
materia concorrente della «tutela della salute», dall'art.  3,  commi
90 e 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2008), i quali fissano limiti e condizioni vincolanti per
i legislatori regionali quanto  alla  stabilizzazione  del  personale
precario, nonche' con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  dal  momento  che,
ammettendo  un  trattamento  differenziato  rispetto   al   personale
precario di altre amministrazioni  pubbliche,  confliggerebbe  con  i
principi di ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento  della
pubblica amministrazione,  nonche'  con  il  principio  del  pubblico
concorso; 
        che, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 3, comma  2,  in
forza del quale  gli  IRCCS  di  diritto  privato,  nell'assumere  il
personale da adibire alla ricerca, debbono  utilizzare  la  «pubblica
selezione», violerebbe l'art. 33 Cost., in quanto, dettando regole di
natura  pubblicistica  per  un  ente  privato,   contrasterebbe   con
l'«autonomia  giuridico-amministrativa   degli   IRCCS   di   diritto
privato», nonche' l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,
trattandosi di disciplina regionale destinata ad incidere su rapporti
inclusi nella materia dell'«ordinamento civile»; 
        che, per il ricorrente, il denunciato art. 3,  comma  3,  che
dispone l'equiparazione, ai soli fini della valutazione  dei  titoli,
del servizio prestato nell'ambito dei programmi di  ricerca  o  quale
collaboratore coordinato e continuativo presso  gli  IRCCS  a  quello
prestato a tempo determinato o di ruolo, violerebbe gli artt. 3, 51 e
97 Cost., poiche' confliggerebbe con i  principi  di  ragionevolezza,
imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica   amministrazione,
nonche' con il principio del pubblico concorso; 
        che, infine, per il ricorrente il censurato art. 3, comma  4,
estendendo «le precedenti disposizioni» anche al  personale  preposto
alla ricerca presso le  aziende  e  gli  altri  enti  sanitari  della
Regione, violerebbe gli artt. 3,  51  e  97  Cost,  per  le  medesime
ragioni prospettate in relazione al comma  3  dello  stesso  art.  3,
nonche' l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  vanificherebbe
l'obiettivo  di  contenimento  della  spesa  fissato  dal   principio
fondamentale di cui all'art. 1, comma 565, della  legge  n.  296  del
2006; 
        che, con atto depositato il 3 agosto 2009, la Regione Liguria
si e' costituita nel  presente  giudizio,  sostenendo  l'infondatezza
delle doglianze prospettate dal ricorrente; 
        che, per la resistente, il  denunciato  art.  1  considera  i
ricercatori in servizio a tempo indeterminato presso gli IRCCS, i cui
regimi  giuridici  sarebbero  difficilmente  riconducibili  a  quelli
propri dei sistemi sanitari regionali; 
        che, relativamente all'impugnato art. 2, la  Regione  Liguria
obietta che detta disposizione non avrebbe modificato le categorie di
personale suscettibile di stabilizzazione rispetto a quanto  previsto
dal previgente testo dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007,
n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007); 
        che, infine, per la difesa regionale il denunciato art. 3 non
riguarda il profilo delle stabilizzazioni,  contemplando  in  realta'
procedure selettive per il personale preposto alla ricerca. 
    Considerato che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso
con  il  quale  sono  state  sollevate  le  presenti   questioni   di
legittimita' costituzionale, e' stata  approvata,  promulgata  ed  e'
entrata in vigore la legge della Regione Liguria 21 ottobre 2009,  n.
42  (Modifiche  alla  legge  regionale  28  aprile  2009,  n.  12   -
Disposizioni  relative  all'assunzione  di  personale  del   Servizio
Sanitario Regionale e di personale della ricerca in  servizio  presso
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le  Aziende
ed Enti del  Servizio  Sanitario  Regionale),  che  ha  abrogato  gli
impugnati artt. 1 e 2 e ha modificato il denunciato art. 3; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte in data 12 febbraio 2010, la Regione Liguria ha prospettato  la
cessazione della materia del contendere; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte in data 4 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri,
stante la conforme deliberazione governativa del 1°  marzo  2010,  ha
comunicato di aver rinunciato all'odierno  ricorso,  essendo  «venute
meno le motivazioni del ricorso» stesso; 
        che non e' pervenuta alcuna  formale  accettazione  da  parte
della Regione Liguria, tale non potendosi ritenere  la  dichiarazione
posta in essere nel corso dell'udienza pubblica del  10  marzo  2010,
dalla difesa, in quanto la Giunta regionale e' il solo organo  dotato
di  legittimazione  a  procedere  alla  accettazione  della  rinuncia
proveniente dalla controparte (cfr. ordinanza n. 418 del 2008); 
        che, infatti, ai sensi dell'art. 25,  comma  5,  delle  norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  la
rinuncia deve essere accettata dalla parte costituita; 
        che ne' dette norme integrative, ne' la legge 11 marzo  1953,
n. 87, ne' il «regolamento per la procedura innanzi al  Consiglio  di
Stato in sede giurisdizionale», richiamato dall'art. 22, primo comma,
della  predetta  legge,  riconoscono  al  difensore  il   potere   di
accettare, nel giudizio di costituzionalita', la rinuncia al ricorso; 
        che,  in  difetto  di   una   specifica   disciplina,   trova
applicazione il principio generale desumibile dall'art. 306,  secondo
comma, del codice di procedura civile, il quale, prevedendo  che  «le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti  o
da loro  procuratori  speciali»,  esclude  che  l'accettazione  della
rinuncia rientri tra i poteri propri del difensore; 
        che secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,  la
rinuncia non ritualmente accettata, pur non comportando  l'estinzione
del  processo,  puo'  fondare,  unitamente  ad  altri  elementi,  una
dichiarazione  di  cessazione  della  materia  del   contendere   per
sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente  (v.,  tra  le  piu'
recenti, le ordinanze n. 153 e n. 53 del 2009); 
        che, nella specie, non risulta che le impugnate  disposizioni
abbiano avuto, medio tempore, applicazione; 
      che, invero, l'operativita'  delle  denunciate  previsioni  era
subordinata alla adozione di deliberazioni della Giunta regionale che
non risultano, dagli  elementi  acquisiti  nel  corso  del  giudizio,
essere state adottate; 
        che la sopravvenienza normativa deve  ritenersi  satisfattiva
della  pretesa   avanzata   con   il   ricorso,   anche   alla   luce
dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia; 
        che  sono,   pertanto,   venute   meno   le   ragioni   della
controversia. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 25 marzo 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola