AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 10 marzo 2010 

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie  in  materia  di
pratiche commerciali scorrette. (Provvedimento n. 20872). (10A03996) 
(GU n.76 del 1-4-2010)

 
 
 
                         L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 10 marzo 2010; 
  Visto il titolo III del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.
206, recante «Codice del consumo», cosi' come modificato dal  decreto
legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  recante  «attuazione   della
direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche  commerciali  sleali  tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive
84/450/CCE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004»; 
  Visto l'art. 27, comma 11,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, recante «Codice del consumo», cosi' come modificato dal
decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  che   prevede   che
l'Autorita',  con  proprio  regolamento,  disciplini   le   procedure
istruttorie  in  modo  da  garantire  il  contraddittorio,  la  piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione; 
  Visto il regolamento sulle  procedure  istruttorie  in  materia  di
pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera  dell'Autorita'
n. 17589 del 15 novembre 2007, ai sensi del  sopra  citato  art.  27,
comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
  Considerata la necessita' di  modificare  il  suddetto  regolamento
(art. 7, comma 3)  con  riguardo  alla  disciplina  dei  termini  del
procedimento, consentendo al collegio dell'Autorita' di prorogare  il
termine per la conclusione del procedimento fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni, in  ragione  di  particolari  esigenze  istruttorie,
nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del
procedimento; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare  il  regolamento  sulle
procedure istruttorie in materia di pratiche  commerciali  scorrette,
adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15  novembre  2007,
all'art. 7, comma 3; 
 
                              Delibera 
 
di sostituire il testo del comma 3, dell'art. 7 del regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pratiche  commerciali  scorrette,
adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15  novembre  2007,
con il seguente: «Con provvedimento motivato del collegio, il termine
puo' essere prorogato, fino ad un  massimo  di  sessanta  giorni,  in
presenza di particolari esigenze  istruttorie,  nonche'  in  caso  di
estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.  Con  le  stesse
modalita', il termine puo' essere  altresi'  prorogato,  fino  ad  un
massimo di  sessanta  giorni,  nel  caso  in  cui  il  professionista
presenti degli impegni». 
  Il  presente  provvedimento  verra'   pubblicato   sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. 
    Roma, 10 marzo 2010 
 
                                            Il presidente: Catricala' 
Il segretario generale: Fiorentino