UNIVERSITA' PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO DI CALABRIA

DECRETO RETTORALE 16 marzo 2010 

Modificazioni allo statuto. (10A03856) 
(GU n.78 del 3-4-2010)

 
 
 
                             IL RETTORE 
 
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; 
  Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo  alla
programmazione del sistema universitario 2004-2006; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, n. 171, con  il  quale
il  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca   ha   disposto
l'istituzione dell'Universita' per stranieri  «Dante  Alighieri»  non
statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto
d'istruzione universitaria con ordinamento speciale; 
  Visto il decreto 17 ottobre 2007, n. 504, con il quale il  Ministro
dell'universita' e della ricerca ha dato seguito  all'istituzione,  a
decorrere  dall'anno  accademico   20072008,   dell'Universita'   per
stranieri  «Dante  Alighieri»,  approvandone   lo   statuto   ed   il
regolamento didattico; 
  Rilevato  che,  successivamente,   l'Ateneo,   nelle   more   della
costituzione degli organi accademici ordinari di cui all'art. 4 dello
Statuto come sopra approvato, ha provveduto,secondo  quanto  previsto
dalle norme transitorie dettate dall'art. 23  dello  stesso  Statuto,
alla costituzione del Comitato tecnico-organizzativo e  del  Comitato
ordinatore,   sostitutivi   rispettivamente    del    Consiglio    di
amministrazione e del consiglio di facolta'; 
  Considerato che i ritardi, verificatisi su scala nazionale in  seno
alle procedure di selezione a  mezzo  delle  valutazioni  comparative
indette nella prima sessione del 2008, non hanno  tuttora  consentito
il reclutamento del personale  docente  sulla  base  del  sistema  di
reclutamento in questa fase prescelto; 
  Ritenuto,  pertanto,  che,  allo  stato,  non   essendo   possibile
procedere alla attivazione delle previste procedure  di  costituzione
degli organi accademici ordinari, e' necessario adottare per tempo le
modifiche dello statuto di autonomia  indispensabili  allo  scopo  di
evitare interruzioni nella governance dell'Universita'; 
  Visti gli articoli 5, comma 2, e 6, comma  11,  che  dettano  norme
sulle procedure di modifica del medesimo statuto; 
  Visto il parere favorevole  alla  relativa  proposta  rettorale  di
modifica dello statuto espresso dal comitato ordinatore nella  seduta
del 15 gennaio 2010; 
  Vista la deliberazione di  approvazione  della  proposta  suddetta,
adottata, ad unanimita' di voti, dal  comitato  tecnico-organizzativo
nella seduta del 6 febbraio 2010; 
  Vista la nota prot. n. 2215, con la quale questo Ateneo, in data 23
febbraio 2010, ha richiesto al Ministero per l'universita', l' AFAM e
per la ricerca il  preventivo  assenso  alle  proposte  modifiche  ed
integrazioni  dello  statuto  per  le   motivazioni   in   precedenza
evidenziate; 
  Vista la nota prot. n. 779, del 3  marzo  2010,  con  la  quale  il
Ministero per l'universita', l'AFAM e per la ricerca ha comunicato di
non avere osservazioni da formulare «con riferimento alle proposte di
modifiche ed integrazioni allo Statuto di codesto Ateneo»; 
  Tutto cio' visto ritenuto e considerato; 
 
                              Decreta: 
 
  Allo statuto dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri»  sono
apportate le seguenti integrazioni e modifiche: Art. 1, primo  comma:
dopo la parola «promossa» e' interpolata l'espressione «dal  Comitato
locale della Societa' Nazionale "Dante  Alighieri"  e  sostenuta...».
Art. 23, primo comma: il secondo periodo e' riscritto come di seguito
«Il  Comitato  tecnico-organizzativo  durera'  in  carica  fino  alla
costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la composizione
prevista dal precedente art. 6 e, comunque sia, non  oltre  tre  anni
dal completamento delle procedure di valutazione comparativa  indette
dall'Ateneo nella prima sessione utile dopo  la  pubblicazione  dello
Statuto nella Gazzetta Ufficiale»; il sesto comma e' modificato  come
di seguito «Il  Comitato  ordinatore  cessera'  dalle  sue  funzioni,
allorche' risulteranno assegnati  alla  facolta'  tre  professori  di
ruolo di cui almeno uno di prima fascia». 
  Si dispone che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Reggio Calabria, 16 marzo 2010 
 
                                                Il rettore: Berlingo'