MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2010 

Riconoscimento,  al   prof.   Andreas   Teutsch,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (10A03861) 
(GU n.78 del 3-4-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
       gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge  19  novembre  1990,
n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28  marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  la  circolare
ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18  maggio  2006,
n. 181 convertito nella legge 17 luglio  2006,  n.  233;  il  decreto
legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge  16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione europea dal prof. Andreas Teutsch; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessato   e'   esentato   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  c.m.
n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua  formazione  scolastica  e'
avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca
e con l'italiano come seconda lingua; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessato ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondario: «Magister der Philosophie»
-  Lehramtsstudium  Unterrichtsfach   Geschichte,   Sozialkunde   und
Politische Bildung Unterrichtsfach Deutsch rilasciato  il  15  luglio
2008 dalla Universita' «Leopold  Franzens»  di  Innsbruck  (Austria),
comprensivo della formazione didattico pedagogica; 
    titolo di abilitazione  all'insegnamento:  «Bestätigung  gemäß  §
27/a Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato il 23  luglio  2009  dal
«Landes Schul RAT für Tirol» di Innsbruck (Austria), 
posseduto dal  cittadino  italiano  prof.  Andreas  Teutsch,  nato  a
Bolzano il 23 agosto 1983, ai sensi e per  gli  effetti  del  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria nelle classi: 
    93/A Materie letterarie negli istituti di  istruzione  secondaria
di secondo grado in lingua  tedesca  e  con  lingua  di  insegnamento
tedesca delle localita' ladine; 
    98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola
media in lingua tedesca e con lingua di  insegnamento  tedesca  delle
localita' ladine. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto