AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 11 marzo 2010 

Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del
contratto di concessione di lavori pubblici. (Determinazione  n.  2).
(10A04003) 
(GU n.79 del 6-4-2010)

 
 
 
                            IL CONSIGLIO 
       dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici 
                   di lavori, servizi e forniture 
 
Premessa. 
 
  Sono  state  sottoposte    all'attenzione   dell'Autorita'   alcune
questioni  interpretative  attinenti  la  disciplina  applicabile  ai
rapporti tra amministrazione  concedente  ed  impresa  concessionaria
nella fase  di  esecuzione  dei  lavori  previsti  nel  contratto  di
concessione di lavori pubblici. 
  In  particolare,  e'  stato  chiesto  se   si   debbano   applicare
integralmente le norme riguardanti la  contabilizzazione  dei  lavori
attualmente previste dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.
554/1999 (nel seguito «Regolamento») in materia di appalti. 
  A tal fine, in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  8
del decreto   legislativo n.   163/2006   (nel   seguito   «Codice»),
l'Autorita' ha predisposto un documento riassuntivo  delle  tematiche
di maggior rilievo riguardanti  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori
previsti in  una  concessione,  quali  l'assetto  delle  funzioni  di
controllo contabile e di vigilanza e, piu' in particolare, la  figura
e le funzioni  del  direttore  dei  lavori,  del  responsabile  della
sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore. 
  Sulla base di tale documento l'Autorita'  ha  avviato  una  formale
procedura di  consultazione  preventiva  online  e  un'audizione  per
garantire la partecipazione delle amministrazioni e  delle  categorie
interessate. 
  A  seguito  di  tale  consultazione,  l'Autorita'  ha  adottato  la
seguente determinazione con una consapevole  valutazione  di  impatto
positivo sotto il profilo di una maggiore certezza dei  rapporti,  di
una  piu'  accentuata  garanzia  delle  procedure,  di  una  migliore
efficienza delle relazioni di mercato. 
  1. Gli elementi distintivi della  concessione  di  lavori  pubblici
rispetto al contratto d'appalto. 
  Al fine di  fornire  una  risposta  alle  problematiche  citate  in
premessa, occorre preliminarmente delineare la natura  giuridica  del
contratto  di  concessione  di  lavori  pubblici  evidenziandone   le
principali caratteristiche. 
  Il  Codice  definisce  (art.  3,  comma  11)  le  concessioni  come
contratti a titolo oneroso  aventi  ad  oggetto  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori,  nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed
economica, che «presentano le stesse caratteristiche  di  un  appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il  corrispettivo  dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o  in  tale
diritto accompagnato da un prezzo» (in sostanziale continuita' con la
previgente legge n. 109/1994, ove all'art. 19, comma 2, era stabilito
che  «la  controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
unicamente nel diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati», ammettendo la possibilita'
di riconoscere un prezzo, fissato  in  sede  di  gara,  solo  qualora
necessario al fine di  garantire  l'equilibrio  economico-finanziario
dell'investimento  in  relazione  alla  qualita'  ed  ai  costi   del
servizio). 
  Caratteristica peculiare dell'istituto concessorio e'  l'assunzione
da parte del concessionario del rischio connesso  alla  gestione  dei
servizi cui e' strumentale l'intervento realizzato, in relazione alla
tendenziale  capacita'  dell'opera  di  autofinanziarsi,   ossia   di
generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta  di
remunerare l'investimento effettuato. 
  Nella concessione di lavori  pubblici  l'imprenditore,  di  regola,
progetta  ed  esegue  l'opera  ed  attraverso  la   gestione   e   lo
sfruttamento economico dell'opera stessa ottiene in cambio i proventi
a  titolo  di  corrispettivo  per   la   costruzione,   eventualmente
accompagnato da un prezzo. 
  Occorre precisare che ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  143,
comma 9, del  Codice  rientrano  a  pieno  titolo  nella  nozione  di
concessione tanto le ipotesi dove il concessionario assume, oltre  al
rischio di costruzione, il rischio di domanda  (modello  autostrade),
quanto le concessioni in cui al rischio di costruzione si aggiunge il
c.d. rischio di disponibilita' (modello ospedali, carceri ecc.),  sul
quale si tornera' piu' diffusamente oltre. 
  In assenza di alea correlata alla gestione,  non  si  configura  la
concessione bensi' l'appalto, nel quale vi e' unicamente  il  rischio
imprenditoriale derivante  dalla  errata  valutazione  dei  costi  di
costruzione rispetto al corrispettivo che  si  percepira'  a  seguito
dell'esecuzione dell'opera. Nella  concessione,  al  rischio  proprio
dell'appalto,  si aggiunge il rischio di mercato dei servizi  cui  e'
strumentale   l'opera    realizzata   e/o   il   c.d.   rischio    di
disponibilita', sui quali si tornera' nel prosieguo. 
  La Commissione europea, nella Comunicazione interpretativa  del  12
aprile 2000, delinea proprio nel senso sopra  evidenziato  i  criteri
distintivi tra concessione  e  appalto:  si  afferma  che  il  tratto
peculiare  delle  concessioni  di  lavori   pubblici   consiste   nel
conferimento di un diritto di gestione  dell'opera  che  permette  al
concessionario  di  percepire  proventi  dall'utente  a   titolo   di
controprestazione della costruzione dell'opera (ad esempio, in  forma
di pedaggio o di canone) per un  determinato  periodo  di  tempo.  Il
diritto di gestione implica anche  il  trasferimento  della  relativa
responsabilita'  che  investe  gli  aspetti  tecnici,  finanziari   e
gestionali dell'opera. Al contrario, si e' in presenza di un  appalto
pubblico di lavori quando il costo dell'opera  grava  sostanzialmente
sull'autorita'  aggiudicatrice  ed  il  contraente  non  si  remunera
attraverso i proventi riscossi dagli utenti. 
  La pratica dimostra che, in certi casi,  il  concedente  interviene
parzialmente  nel  rischio  economico  assunto  dal   concessionario.
Accade, cosi', che la pubblica amministrazione sostenga in  parte  il
costo di costruzione e/o quello di gestione della concessione al fine
di contenere  il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente
finale. Tale intervento puo' avvenire secondo diverse modalita' nella
fase di costruzione con pagamenti prestabiliti in corso di esecuzione
e in fase di gestione con pagamenti in forma forfettaria garantita, o
in funzione del numero di utenti e non conduce  necessariamente  alla
modifica della natura del contratto. Sempre secondo  la  Commissione,
se il prezzo versato copre solo parzialmente il costo dell'opera,  il
concessionario dovra' sempre assumere  una  parte  significativa  dei
rischi connessi alla gestione. La corresponsione di  somme  in  conto
gestione e' conseguenza del fatto che  il  concessionario  deve,  per
ragioni attinenti all'interesse generale, praticare «prezzi  sociali»
e riceve pertanto a questo titolo una compensazione  da  parte  della
amministrazione,  in  un  unico  versamento  o  in  piu'   versamenti
scaglionati nel tempo. Tale  partecipazione  dell'amministrazione  al
costo di funzionamento non solleva il  concessionario  da  una  parte
significativa del rischio di gestione. 
  Elemento imprescindibile della concessione di lavori  pubblici  e',
quindi, l'attitudine dell'opera oggetto della stessa a realizzare  un
flusso  di  cassa  che  puo'  consentire  di  ripagare  totalmente  o
parzialmente  l'investimento.   Proprio   in   relazione   a   questa
attitudine, si usa classificare le  opere  in  tre  tipologie:  opere
calde, fredde e tiepide. 
  Calde sono  quelle  opere  dotate  di  un'intrinseca  capacita'  di
generare reddito attraverso ricavi  da  utenza,  in  misura  tale  da
ripagare i  costi  di  investimento  e  remunerare  adeguatamente  il
capitale coinvolto nell'arco della  vita  della  concessione;  fredde
sono, invece, le opere per le quali il  privato  che  le  realizza  e
gestisce fornisce direttamente servizi alla pubblica  amministrazione
e trae la propria remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa.
A tali opere fa rifermento l'art. 143,  comma  9  del  Codice,  sopra
citato. Tra queste due tipologie di opere, si  pongono  in  posizione
mediana quelle i cui ricavi da utenza non sono sufficienti a ripagare
interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione,  rendendo
necessario,  per  consentirne   la   fattibilita'   finanziaria,   un
contributo pubblico (c.d. opere tiepide). 
  La concessione di lavori pubblici, come  e'  stato  definitivamente
chiarito all'art. 3, comma 15-ter, introdotto nel  Codice  dal  terzo
decreto correttivo, ricade tra i contratti di  partenariato  pubblico
privato (nel seguito «PPP»), nei quali e' previsto in  ogni  caso  il
finanziamento totale o parziale a carico dei privati. 
  Tale articolo richiama la decisione di Eurostat  11  febbraio  2004
avente la finalita' di stabilire le condizioni in base alle quali  la
realizzazione di un'opera e' da  intendersi  a  carico  del  bilancio
pubblico o del settore privato. La decisione si applica, quindi, solo
qualora lo Stato sia il principale acquisitore  dei  beni  e  servizi
forniti dall'infrastruttura, sia che la domanda venga originata dalla
stessa parte pubblica che da terze  parti.  E'  questo  il  caso,  ad
esempio, di servizi pubblici, come la  sanita'  o  l'istruzione,  nei
quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni  erogate  ai
cittadini  sono  pagate   dalla   pubblica   amministrazione   o   di
infrastrutture stradali,  i  cui  pedaggi  sono  pagati  dalla  parte
pubblica attraverso sistemi di shadow tolls (c.d. pedaggi ombra).  Si
tratta di «opere fredde» che  prevedono  oneri  finanziari  a  carico
dello Stato distribuiti negli anni. 
  L'Eurostat individua tre principali forme di rischio  nei  rapporti
di PPP per  individuare  se  un'opera  incida  o  meno  sul  bilancio
pubblico: 
    1) rischio di costruzione (e' il rischio legato ai ritardi  nella
consegna, ai costi addizionali,  a standard inadeguati); 
    2)  rischio  di  disponibilita'  (e'  il  rischio   legato   alla
performance dei servizi che il partner privato deve rendere); 
    3) rischio di domanda (e' il rischio legato ai diversi volumi  di
domanda del servizio che il partner privato deve soddisfare). 
  In particolare, nella decisione summenzionata, un'opera  realizzata
con il PPP non incidera' sui bilanci pubblici   solo  se  il  partner
privato sostiene il rischio di costruzione ed almeno uno degli  altri
due  rischi  (rischio  di  disponibilita'  o  rischio  di   domanda).
Diversamente, le opere realizzate con il  PPP  ricadono  sui  bilanci
pubblici con ovvie conseguenze in termini di impatto sul deficit. 
  Tale decisione conferma  che  un  contratto  di  concessione  o  di
partenariato  pubblico  privato  si  distingue  in  modo  sostanziale
dall'appalto, in relazione alla allocazione dei  rischi  in  capo  al
partner privato. 
  2. La disciplina della concessione di lavori pubblici nel Codice. 
  L'affidamento    della    concessione    di    lavori     pubblici,
indipendentemente dalla specificita' dell'oggetto del contratto, puo'
avvenire secondo le modalita' previste all'art. 144 e ss. ed all'art.
153 (c.d. finanza di progetto). 
  A prescindere dalle modalita' di affidamento della concessione,  il
concessionario puo' eseguire i lavori direttamente ovvero affidarli a
terzi; il concedente puo' imporre che almeno il 30% dei lavori  siano
affidati a  terzi  ovvero  chiedere  che,  in  sede  di  offerta,  il
concessionario indichi il valore dei lavori che intende  appaltare  a
terzi (cfr. art. 146 del Codice). 
  La disciplina delineata  dal  Codice  e  dal   Regolamento  per  la
materia  delle  concessioni  di  lavori  pubblici,   mentre   risulta
dettagliata per i profili inerenti l'affidamento  della  concessione,
non lo e' altrettanto per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori. 
  Cio' in quanto la  disciplina  prevista  dal  Codice  per  la  fase
esecutiva dei lavori e' dettata principalmente  per la  realizzazione
di appalti pubblici di lavori. 
  Con riguardo alle concessioni di lavori pubblici, il tema  trattato
trova la sua  disciplina,  seppur  sintetica,  in  due  articoli  del
Codice: l'art. 142 per le  concessioni  affidate  sulla  base  di  un
progetto preliminare e l'art. 152 per le concessioni  affidate  sulla
base degli studi di fattibilita'. 
  Al fine di esaminare la disciplina applicabile  all'esecuzione  dei
contratti di  concessione di  lavori  pubblici,  occorre  considerare
alcuni elementi peculiari di  tali  contratti  rispetto  all'appalto.
Anzitutto, va  rammentato  che  la  concessione  di  lavori  pubblici
coinvolge  sia  i   rapporti   tra   amministrazione   concedente   e
concessionario  sia  l'eventuale  rapporto   tra   concessionario   e
appaltatore terzo, poiche'  il concessionario, come sopra specificato
puo' eseguire i lavori direttamente  ovvero  affidarli  a  terzi.  Il
concessionario, a sua volta, rivestire la natura di soggetto  privato
oppure di amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, il concedente puo'
prevedere un contributo pubblico - prezzo - finalizzato  a  garantire
l'equilibrio  economico  finanziario  degli  investimenti   e   della
connessa gestione 
  L'art. 142 del Codice prevede una regolamentazione differenziata in
relazione alla natura giuridica del  concessionario,  amministrazione
aggiudicatrice o soggetto privato. 
  Nel primo caso, secondo l'art. 142, comma 3, agli appalti di lavori
affidati a terzi si applicano tutte le disposizioni del Codice, salvo
non siano derogate dal Capo II del Titolo  III  della  Parte  II  che
detta la disciplina specifica delle concessioni. 
  Nel secondo caso,  il comma 4 del medesimo art. 142, prevede che  i
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti
ad applicare per gli appalti affidati a terzi gli articoli 149-151, e
in quanto compatibile e non specificatamente derogati,  la  normativa
in  materia   di   pubblicita'   e   termini,   requisiti   generali,
qualificazione degli operatori economici, progettazione, contenzioso,
ecc. e, per la fase di esecuzione, subappalto, collaudo  e  piani  di
sicurezza. Non vi  e'  un  richiamo  espresso  alla  normativa  sulla
direzione dei lavori;  tuttavia,  occorre  rammentare,  per  esempio,
l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n. 380  (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia),  ai sensi del quale l'esecuzione delle opere di
conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a  struttura
metallica deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, il quale con il costruttore, ciascuno per
le parti di rispettiva competenza, assume  la  responsabilita'  della
rispondenza   dell'opera   al   progetto,    dell'osservanza    delle
prescrizioni esecutive del progetto,  della  qualita'  dei  materiali
impiegati e della posa in opera. 
  Il  concessionario   e'   quindi   tenuto   alla   nomina   di   un
direttore/responsabile   tecnico   dei   lavori    che    abbia    la
responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e  qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali
delle relative caratteristiche meccaniche. 
  In virtu' della previsione  dell'art.  142,  comma  3  del  Codice,
risulta, quindi,  pacifica  l'applicazione  delle  norme  del decreto
legislativo n. 163/2006 agli appalti di lavori pubblici affidati  dai
concessionari  che  sono  amministrazioni  aggiudicatrici.  In  altri
termini, se il concessionario e' riconducibile alla  categoria  delle
amministrazioni aggiudicatrici, il richiamo integrale alle norme  del
Codice porta a ritenere chiara  per  gli  appalti  affidati  a  terzi
l'applicazione delle norme  in  materia  di  direzione  lavori  e  di
contabilita' pubblica. Peraltro, l'art. 148 dispone espressamente che
i concessionari che siano amministrazioni aggiudicatrici applicano le
disposizioni del Codice non solo  per  l'affidamento,  ma  anche  per
l'esecuzione degli appalti affidati a terzi. 
  La disciplina sopra delineata si pone  in  sostanziale  continuita'
con  l'assetto  previgente  alla  entrata  in  vigore   del   Codice:
l'Autorita',  con  deliberazione  n.  191   del   16   maggio   2001,
relativamente alla normativa  contenuta  nella  legge  109/94,  aveva
affermato  che  e'  compito  esclusivo  del  concessionario,  qualora
proceda all'esecuzione dei lavori affidandoli in appalto  ad  imprese
terze, l'adozione di provvedimenti ritenuti opportuni  nei  confronti
dell'appaltatore in relazione alle problematiche  che  riguardano  il
rapporto contrattuale con il concessionario stesso, come, ad esempio,
l'introduzione di nuovi prezzi, il rispetto dei tempi  stabiliti  per
l'esecuzione, la verifica della corretta esecuzione. Spetta,  invece,
al concedente la verifica  nei  confronti  del  concessionario  della
rispondenza delle lavorazioni eseguite al  progetto  approvato,  alle
normative vigenti ed alle regole di esecuzione. 
  Per quanto riguarda le concessioni affidate mediante  lo  strumento
della finanza di progetto,  occorre  fare  riferimento  al  Capo  III
«(Promotore finanziario, societa'  di  progetto  e  disciplina  della
locazione finanziaria per i lavori)»  del  medesimo  Titolo  III  del
Codice. In particolare, l'art. 152 stabilisce che a tali procedure di
affidamento  si  applicano  i  principi  e  disposizioni  comuni,  la
programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori,  il  contenzioso,
le disposizioni di coordinamento, finali e transitorie. Si applicano,
inoltre, in quanto compatibili con  le  previsioni  della  disciplina
della finanza di progetto, le norme di cui  al  Titolo  I  ovvero  al
Titolo II della  Parte  II  (in  relazione  alla  soglia  di  importo
dell'investimento). 
  La previsione  normativa  ha  posto  dubbi  in  quanto,  nella  sua
formulazione  letterale,  sembra   prevedere   l'applicazione   della
disciplina in materia di direzione  e  contabilita'  dei  lavori  con
riferimento «alle procedure di affidamento», e  non  agli  appalti  a
valle. 
  Occorre pero' tenere presente che, come sopra gia' affermato, anche
le procedure disciplinate dall'art. 153  portano  all'affidamento  di
una concessione di lavori pubblici; d'altra  parte,  la  «finanza  di
progetto», cui si riferisce il suddetto articolo del Codice,  e'  una
tecnica di finanziamento utilizzata dagli operatori  economici  anche
per le concessioni di lavori pubblici affidate secondo  la  procedura
individuata dall'art. 142 e seguenti. 
   Pertanto, indipendentemente dalle modalita' di  affidamento  (art.
143 ed art. 153 del  Codice),  all'esecuzione  delle  concessioni  di
lavori pubblici ed in particolare agli appalti a terzi non  puo'  che
logicamente applicarsi una disciplina uniforme. 
  Di   conseguenza,    il    concessionario    non    amministrazione
aggiudicatrice non e' tenuto ad applicare le  norme  del  Regolamento
relative alla contabilita' dei lavori pubblici ai lavori eseguiti sia
 direttamente -   ovvero   attraverso   proprie   controllate    come
specificato dall'art. 149, commi 3  e  4  del  Codice -  che  tramite
appalti a terzi. 
  Con riguardo agli ulteriori aspetti della disciplina  dei  rapporti
concedente concessionario, sia che la concessione sia stata  affidata
secondo  la  procedura  ordinaria  ovvero  tramite  project  finance,
l'opera realizzata in regime di concessione deve essere  sottoposta -
per espressa previsione normativa - sia al collaudo finale dell'opera
(art. 142 del Codice) sia al collaudo in corso d'opera (art. 141  del
Codice), come disciplinati dalla materia dei lavori pubblici. 
  Occorre, poi,  considerare che  l'art.  141  «collaudo  dei  lavori
pubblici» (situato nel Capo I del TitoloIII) stabilisce nei  casi  di
affidamento dei lavori in concessione l'attribuzione al  responsabile
del procedimento delle funzioni di vigilanza  in  tutte  le  fasi  di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 
  Conseguentemente, l'art. 8, comma 1,  lettera  r)  del  Regolamento
(riprodotto nell'art. 10 dello schema di  regolamento  attuativo  del
Codice) prevede tra le funzioni  del  responsabile  del  procedimento
quella «di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione
di  lavori  pubblici,  verificando  il  rispetto  delle  prescrizioni
contrattuali» e il  successivo  art.  86  (l'individuazione  di  tali
poteri in sede contrattuale risulta  confermata  all'art.  115  dello
schema di regolamento di attuazione  del  codice  dei  contratti,  in
corso di approvazione) stabilisce che  il  contratto  di  concessione
deve   contemplare    i    poteri    riservati    all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri di  vigilanza  sui  lavori  da
parte del responsabile del procedimento. Cio'  in  linea  con  quanto
disposto dall'art. 119 del Codice secondo  cui  il  responsabile  del
procedimento svolge in fase di esecuzione dei contratti  pubblici  (e
quindi   anche   delle   concessioni)   il   ruolo   di    «Direttore
dell'esecuzione». 
  Dunque, nel caso di affidamento della realizzazione  dell'opera  in
regime di concessione, la normativa vigente non definisce a priori le
concrete modalita' di svolgimento  della  funzione  di  vigilanza  da
parte del responsabile del procedimento, ma  stabilisce  che  queste,
comunque obbligatorie anche nell'ipotesi di affidamento a terzi della
realizzazione  dei  lavori  da  parte  del   concessionario,   vadano
precisate principalmente  nell'ambito   del  contratto,  giacche'  in
quest'ultimo documento e' possibile identificare  maggiori  o  minori
poteri riservati al  committente  e,  pertanto,  diverse  conseguenti
modalita' di vigilanza alle quali il  responsabile  del  procedimento
deve attenersi. 
  Peraltro, e'  utile  rammentare  che,  secondo  la  disciplina  del
Codice, l'atto attorno al quale  ruota  il  rapporto  concessorio  e'
proprio  il  contratto  tra  concedente  e  concessionario,  come  e'
ricavabile  dalla  definizione  di  concessione  citata   nel   primo
paragrafo, dall'art. 86 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 554/1999 e dalla  ricostruzione  dell'istituto  della  concessione
quale complesso di diritti ed obblighi delle parti che si ricava  dal
comma 1 dell'art. 143. 
  Ne discende l'opportunita', al fine di garantire  la  piena  tutela
del concedente rispetto alla fase realizzativa  dell'opera  pubblica,
di prevedere nel contratto di concessione in  maniera  dettagliata  i
compiti di vigilanza attribuiti  al  responsabile  del  procedimento,
come  si  specifichera'  meglio  oltre.  Tale  previsione,   comunque
finalizzata ad assicurare l'esecuzione a  regola  d'arte  dell'opera,
nonche' il rispetto dei tempi di esecuzione previsti,  dovra'  essere
fatta in relazione alla specifica fattispecie concreta, tenendo conto
altresi' della previsione o meno, nell'ambito della  concessione,  di
un  contributo  pubblico.  Il  potere  di  controllo  da  parte   del
concedente nella fase esecutiva dell'opera ha la finalita'  non  solo
di accertare che l'esecuzione avvenga a regola d'arte e nel  rispetto
delle  previsioni  contrattuali  e  progettuali  ma  anche  di  avere
contezza, attraverso idonei strumenti contabili, del relativo  valore
quale indice di congruita' della tariffa posta a  carico  dell'utenza
nonche' di efficiente gestione e manutenzione dell'opera da parte del
concessionario. 
  3. Indicazioni per una efficiente e corretta  regolamentazione  dei
rapporti tra concedente e concessionario 
  Sulla base del  quadro  normativo  prima  delineato,  e'  opportuno
ricostruire l'assetto dei rapporti tra  concedente  e  concessionario
che deve essere contenuto nel contratto di concessione. 
  In questo contratto, a differenza di quello di appalto ove il costo
dell'opera e' a carico del committente, non e' di regola prevista  la
corresponsione   di   un   contributo   da    erogarsi    da    parte
dell'amministrazione  concedente,   ma   la   controprestazione   del
concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati. 
  Nel caso in cui  sia  previsto  un  contributo  pubblico -  prezzo,
finalizzato a  garantire  l'equilibrio  economico  finanziario  degli
investimenti e  della  connessa  gestione,  il  citato  art.  86  del
Regolamento stabilisce, alla lettera i) del comma 1, che il contratto
deve prevedere le modalita' di corresponsione dell'eventuale prezzo. 
  In proposito  vale  richiamare  la  distinzione,  sopra  delineata,
nell'ambito delle opere suscettibili di essere realizzate  attraverso
l'istituto della concessione di costruzione e gestione, tra le  opere
c.d.  calde,  fredde  e  tiepide.  Nel  caso   delle   opere   fredde
l'amministrazione  concedente  e'  tenuta   a   pagare   al   privato
concessionario non soltanto l'eventuale prezzo - in beni  immobili  o
in denaro - ma a  corrispondere  periodicamente  il  c.d.  canone  di
disponibilita' ed i canoni per i servizi resi all'amministrazione. In
tal caso  l'esborso  effettuato  dall'amministrazione  concedente  e'
rilevante e costante non soltanto durante il periodo di realizzazione
dell'infrastruttura ma anche nel periodo di  gestione. 
  Tuttavia tale esborso, affinche' siano effettivamente trasferiti  i
rischi dedotti nel contratto, aspetto essenziale che  differenzia  la
concessione dall'appalto, e' subordinato all'esatto adempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte del privato  concessionario.  Cio'
richiede una costante ed efficace attivita'  di  controllo  da  parte
dell'amministrazione  aggiudicatrice  non  soltanto  sulla   corretta
attuazione del contratto, ma anche sulla  tenuta  della  contabilita'
dei lavori eseguiti e  della gestione, come sopra specificato. 
  Si  conferma,  quindi,   come   rilevante   per   l'amministrazione
concedente la contabilita' dei lavori  espletati  nell'ambito  di  un
contratto di concessione di lavori pubblici, quando  e'  previsto  un
prezzo  a  carico  dell'amministrazione  concedente,  evento  che  si
manifesta sempre nel caso delle opere fredde e nelle  opere  tiepide.
E' necessario pertanto che nel contratto di concessione sia stabilito
il tipo di rendicontazione da tenere,  al  fine  di  consentire  alla
stessa amministrazione di esercitare in maniera corretta il potere di
controllo  e  vigilanza  ad  essa  spettante,  soprattutto  ai   fini
dell'erogazione del contributo pubblico. 
  Del pari, non appare coerente con l'istituto della concessione, ne'
probabilmente  utile  ad  un  effettivo  controllo,   un'applicazione
puntuale della normativa pubblicistica in materia di contabilita' dei
lavori. In altri termini, la necessita' di introdurre  nel  contratto
di   concessione,   che   costituisce    l'elemento    centrale    di
regolamentazione  dei  rapporti  tra  concedente  e   concessionario,
apposite clausole volte a consentire al concedente di controllare  la
realizzazione dell'opera oggetto della concessione - anche attraverso
la redazione di una contabilita' - non comporta l'applicazione  della
normativa sulla contabilizzazione dei  lavori  pubblici  dettata  dal
legislatore ad altri e diversi fini. 
  Se, invece, il concessionario e' riconducibile alla categoria delle
amministrazioni  aggiudicatrici,  e'  pacifica  l'applicazione  delle
norme in materia di contabilita' pubblica limitatamente agli  appalti
affidati a terzi. 
  Per il settore delle concessioni  autostradali,  le  considerazioni
finora svolte con riguardo alla  normativa  generale  che  regola  la
disciplina  delle  concessioni  di  lavori  pubblici  devono   essere
integrate alla luce della disciplina speciale di settore, di  recente
rivisitata   ai   sensi   dell'art.   2,   commi   82   e    seguenti
del decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n.  286/2006  e
delle direttive contenute nella delibera CIPE 15 giugno 2007, n.  39.
La finalita' sottesa a tali disposizioni e' quella di  garantire  una
maggiore trasparenza nei rapporti tra concedente e concessionario  ed
una migliore qualita' delle infrastrutture e dei servizi, in  termini
di economicita' ed efficienza dei procedimenti nel corso del rapporto
concessorio.  A tal fine si e' previsto che deve essere stipulata tra
Anas ed ogni concessionario, in occasione del primo aggiornamento del
piano finanziario ovvero della prima revisione della  convenzione  in
essere successiva all'entrata in vigore della nuova legislazione, una
convenzione unica che deve,  tra  l'altro,  assicurare  modalita'  di
controllo del rispetto degli impegni contrattuali e sanzioni in  caso
di  inadempimento;  in  particolare,  le  clausole  contenute   nella
convenzione unica contemplano l'obbligo  dei  concessionari  relativo
alla tenuta della contabilita', in modo puntuale ed analitico, sia in
fase di costruzione sia in fase di gestione. Le funzioni di vigilanza
e controllo, attribuite al responsabile del procedimento, sono svolte
da ANAS attraverso un apposito Ufficio interno  (Ispettorato  per  la
vigilanza sui concessionari autostradali - IVCA). 
  Si  osserva,  quindi,  che  anche  con   riferimento   al   settore
autostradale appare fondamentale  la  convenzione  fra  concedente  e
concessionario. 
  Sul piano operativo, alla luce delle considerazioni  sopra  svolte,
si ritiene essenziale per una corretta esecuzione  del  contratto  di
concessione  che  la  convenzione  disciplini  in  modo  esaustivo  i
rapporti  tra  concedente  e  concessionario  sia   nella   fase   di
costruzione  che  nella  fase  di  gestione  individuando   in   modo
dettagliato diritti ed obblighi delle parti. 
  In particolare, si ritiene che il contratto  di  concessione,  come
gia' indicato dall'Autorita' nella determinazione n. 3  del  2009  in
relazione all'art. 153, deve prevedere, tra l'altro: 
    a)  le  modalita'  di  redazione  dei  progetti   definitivi   ed
esecutivi; 
    b) la specificazione delle modalita' di esecuzione dei lavori; 
    c) la specificazione dei poteri di controllo  e  di  approvazione
del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in fase  di
redazione dei progetti definitivi ed esecutivi; 
    d) la specificazione dei  poteri  di  controllo  del  concedente,
tramite il responsabile del procedimento, in fase di  esecuzione  dei
lavori in modo da garantire il monitoraggio dei tempi e dei costi; 
    e)  le  modalita'  di  erogazione  del  contributo  pubblico  ove
previsto; 
    f) la specificazione dei  poteri  di  controllo  del  concedente,
tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza; 
    g)  la  specificazione  delle  caratteristiche  dei  servizi   da
prestare e della loro gestione; 
    h) le modalita' di revisione del Piano economico finanziario; 
    i)  i  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che  determinano
l'equilibrio  economico-finanziario  degli   investimenti   e   della
connessa gestione; 
    j) la specificazione  dei  poteri  di  controllo  del  concedente
durante la fase di gestione dell'intervento; 
    k) quadro sinottico di  tutti  i  rischi,  di  qualsiasi  natura,
suscettibili di verificarsi  nel  corso  dell'intervento  complessivo
(dalla stipula del  contratto  al  termine  della  concessione),  con
l'indicazione del soggetto  (concedente  o  concorrente)  che  dovra'
farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri; 
    l) la durata della concessione; 
    m) l'obbligo di consegnare  l'intervento  realizzato  al  termine
della concessione in perfetto stato di manutenzione  e  funzionalita'
nella materiale disponibilita' della  amministrazione  aggiudicatrice
senza alcun onere per la stessa; 
    n)  l'eventuale  obbligo  di  affidare  a  terzi  appalti,  ferma
restando la facolta' del concorrente di aumentare tale percentuale. 
  Tali aspetti devono essere  integrati  con  quanto  previsto  dalla
legge, ad esempio in materia di  cauzioni  e  garanzie,  nonche'  dai
contenuti previsti dall'art. 86  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/99. 
  Nel merito dei punti sopra elencati,  si  sottolinea  che  dato  il
ruolo fondamentale che assume il responsabile del procedimento  nella
realizzazione dell'intervento, il concedente deve nominare un tecnico
dotato di adeguate competenze  professionali.  Cio'  in  quanto,  tra
l'altro, va affidata al RUP  la  vigilanza  sulla  realizzazione  dei
lavori e, nel caso sia  previsto  un  prezzo,  anche  l'attivita'  di
controllo di natura contabile necessaria per la corresponsione  dello
stesso, compiti che, come detto, devono essere specificati e previsti
nel contratto di concessione. 
  Si richiama  l'attenzione  sulla  circostanza  che  nel  contratto,
inoltre, devono essere specificate  le  modalita'  di  corresponsione
dell'eventuale  prezzo  in  fase  di  gestione  e  le  modalita'   di
erogazione dei canoni da  parte  dell'amministrazione,  previsti  nel
caso di opere fredde. 
  Come sopra specificato, l'attivita' di vigilanza  e  controllo  del
concedente e' estesa alla fase successiva  all'esecuzione  dell'opera
al fine di assicurare  la  qualita'  del  servizio,  la  manutenzione
dell'opera  ed  il  rispetto   delle   condizioni   stabilite   nella
convenzione, al quale e' subordinato l'esborso dell'amministrazione. 
  Nel  contratto  devono  essere  anche  previste,   come   richiesto
dall'art. 86 del Regolamento, le sanzioni da  applicare  in  caso  di
mancato rispetto degli impegni contrattuali in  materia  di  qualita'
progettuale e di specifiche tecniche. Gli  impegni  di  norma  devono
essere corredati dalla presenza di penali o di  specifiche  garanzie.
Nello stesso contratto di concessione si prevedono, in assenza  degli
atti  contabili  pubblicistici,  le  modalita'  di   inoltro   e   di
risoluzione di eventuali contestazioni da  parte  del  concessionario
nei  confronti  del  concedente,  anche  facendo   riferimento   alla
normativa degli appalti di lavori pubblici, come  l'accordo  bonario.
Deve essere previsto, inoltre, che qualsiasi variante,  da  apportare
al progetto, necessita di approvazione da parte del concedente. 
  Coerente con tale impianto normativo e' la  nomina,  da  parte  del
concedente, della commissione di collaudo  (o  del  collaudatore)  in
corso d'opera, la cui funzione si configura quale necessario supporto
a quella di controllo rimessa al responsabile del  procedimento,  sia
in termini qualitativi e tecnici  sia  quantitativi,  dell'esecuzione
dell'oggetto della concessione. 
  Per quanto riguarda, inoltre, la nomina del direttore  dei  lavori,
si ritiene che essa spetti  al  concessionario,  tenuto  anche  conto
delle specifiche  responsabilita'  stabilite  dalle  disposizioni  in
materia di realizzazione di opere in c.a., ai sensi dell'art. 64  del
testo unico in materia edilizia, sopra citato.  Puo'  prevedersi  nel
contratto  di  concessione  che  il  concedente  debba  esprimere  il
gradimento sulle relative nomine. 
   Non puo' che essere rimesso al concessionario l'adempimento  delle
funzioni in materia  di  sicurezza,  con  riguardo  alla  nomina  del
coordinatore  in  fase  di  progettazione   -   che   puo'   avvenire
contestualmente alla stipula della convenzione, tenuto  conto  che  i
piani  di  sicurezza  sono  parte  integrante   della   progettazione
esecutiva, di regola oggetto del contratto  di  concessione -  e  del
coordinatore in fase di esecuzione, in ragione della necessita' di un
rapporto costante con le imprese esecutrici  per  valutare  eventuali
modifiche  ed  interventi  diretti  a  migliorare  la  sicurezza   in
cantiere. I coordinatori per la sicurezza devono essere  in  possesso
dei  requisiti  previsti  all'art.  98   del decreto   legislativo n.
81/2008, recante il t.u. in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  Nel caso di opere di notevole complessita' tecnica o economica,  si
puo'  valutare  l'opportunita'  di  affiancare  il  responsabile  del
procedimento con uno specifico Organo di Alta Vigilanza nominato  dal
concedente che esercita,  a  cura  del  concedente,  la  funzione  di
vigilanza  sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori e  tutte
le funzioni indicate negli articoli della convenzione. Un esempio  di
tale assetto puo'  ritrovarsi  nella  Convenzione  tipo  nel  settore
sanita' elaborata dall'Unita' tecnica finanza di progetto (cfr. UTFP,
«Partenariato Pubblico-Privato  per  la  realizzazione  di  strutture
ospedaliere. Un modello di convenzione  di  concessione  di  lavori»,
marzo 2008, in: www.utfp.it). 
  Sulla base delle considerazioni sopra esposte 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
Ritiene che: 
 
  1.  nel  contratto  di  concessione  debbono  essere  stabilite  le
modalita' di rendicontazione e di contabilizzazione  dei  lavori,  in
relazione  alla  fattispecie  concreta,  al  fine  di  consentire  al
concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e
vigilanza  spettante  gli.  Non  e'  obbligatorio  ai  fini  di  tale
rendicontazione  applicare  le  norme  previste   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 554/99 per  la  contabilizzazione  dei
lavori affidati in appalto; 
  2. il concessionario  che  riveste  la  natura  di  amministrazione
aggiudicatrice e' tenuto ad applicare  per  gli  appalti  affidati  a
terzi le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.  554/99
relative alla contabilita' dei lavori pubblici; 
  3. il contratto di  concessione  deve  specificare  i  compiti  del
responsabile del procedimento,  la  loro  estensione  e  le  relative
modalita' di  esercizio,  cosi'  come  debbono  essere  previsti  gli
ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo,  quali  le  sanzioni
per  il  mancato  rispetto  degli  standard  progettuali  e  tecnici,
l'approvazione di possibili varianti, nonche' gli  ulteriori  aspetti
elencati nella presente determinazione; 
  4. spetta al concedente la nomina dei  collaudatori  il  cui  costo
puo' essere posto a carico del concessionario; 
  5. spetta al concessionario la nomina del direttore  dei  lavori  e
dei coordinatori per la sicurezza; puo' prevedersi nel  contratto  di
concessione che il concedente esprima il gradimento sulla  nomina  di
tali soggetti. 
    Roma, 11 marzo 2010 
 
                                           Il Presidente: Giampaolino 
 
Il relatore: Botto