MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
veterinario «Fluvex 50 mg/ml» (10A05093) 
(GU n.103 del 5-5-2010)

 
 
 
                   Decreto n.33 del 1° aprile 2010 
 
    Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0133/001/MR. 
    Specialita'  medicinale  per  uso  veterinario  FLUVEX  50  mg/ml
soluzione iniettabile per bovini, suini. 
    Titolare A.I.C.: SP Veterinaria, S.A. con sede in  Ctra.  Reus  -
Vinyols km 4,1 Aptdo.60 - Riudoms (Tarragona) Spagna. 
    Produttore responsabile  rilascio  lotti:  la  societa'  titolare
dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ctra. Reus -  Vinyols  km  4,1
Aptdo.60 - Riudoms (Tarragona) Spagna. 
    Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 
      Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104177011; 
      Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104177023; 
      Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104177035. 
    Composizione: ogni ml di prodotto contiene: 
      principio attivo: Flunixin (come flunixin  meglumine)  50,0  mg
(equivalente a 82,9 mg di flunixin meglumine); 
      eccipienti: cosi'  come  indicato  nella  tecnica  farmaceutica
acquisita agli atti. 
    Specie di destinazione: bovini, equini e suini. 
    Indicazioni terapeutiche: 
    Bovini. 
    Indicato  per  il  controllo  d'infiammazioni  acute  e  piressia
associate a malattie respiratorie bovine. 
    Equini. 
    Indicato per alleviare l'infiammazione e il  dolore  associato  a
disordini acuti e cronici muscolo-scheletrici, e per dolori viscerali
associati a coliche. 
    Suini. 
    Consigliato come terapia aggiuntiva nel trattamento  di  malattie
respiratorie nei suini e associato a terapia  mirata  alla  riduzione
dei sintomi clinici di sindrome metrite-mastite-agalassia (MMA) nelle
scrofe. 
    Validita':  Periodo  di   validita'   del   prodotto   medicinale
veterinario confezionato per la vendita: 2 anni. 
    Periodo di validita' del  prodotto  medicinale  veterinario  dopo
prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni. 
    Tempi di attesa: 
      Bovini: 
        Carne: 14 giorni 
        Latte: 2 giorni 
      Equini: 
        Carne: 28 giorni 
    Non usare in equidi che  producono  latte  destinato  al  consumo
umano. 
      Suini: Carne: 28 giorni. 
    Regime   di   dispensazione:   da   vendersi   soltanto    dietro
presentazione di ricetta medico-veterinaria  in  triplice  copia  non
ripetibile. 
    Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.