MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 aprile 2010 

Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in  materia  di  rilascio  della
Carta di qualificazione del conducente. (10A05154) 
(GU n.103 del 5-5-2010)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per il trasporto, la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o  di  passeggeri,  ed  in  particolare
l'art. 8, paragrafo 2, lettera b); 
  Visto il capo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
recante attuazione della citata direttiva 2003/59/CE, come modificato
dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  7  febbraio  2007,   recante
disposizioni in materia di «Rilascio della  carta  di  qualificazione
del conducente», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  5  aprile
2007, S.O. n. 80, ed emanato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto  dirigenziale  7
febbraio 2007, recante disposizioni in  materia  di  «rilascio  della
carta di qualificazione del conducente  per  documentazione»,  ed  in
particolare il comma 3 che preclude la possibilita' di  ottenere  una
carta di qualificazione del conducente per  documentazione  trascorsi
tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; 
  Ritenuto  che  il  predetto  termine  possa  essere   procrastinato
comunque nel rispetto  dei  principi  posti  dalla  citata  direttiva
2003/59/CE, in specie dagli articoli 4 e 8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Modifiche all'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 
 
  1. All'art. 2  del  decreto  dirigenziale  7  febbraio  2007,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole:  «trascorsi  tre  anni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto
di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose»; 
    b) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  carte  di
qualificazione  del  conducente  rilasciate  ai  sensi  del  presente
articolo sono valide  fino  al  9  settembre  2013  se  abilitano  al
trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al
trasporto di cose.». 
    Roma, 26 aprile 2010 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero