DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010 

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  10
giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri
speciali, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474». (10A06506) 
(GU n.117 del 21-5-2010)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  modificato
dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed  in  particolare
l'art. 2, comma 1; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati
ai sensi del citato art. 2, comma 1, del  decreto-legge  n.  332  del
1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17  settembre  1999,  28
settembre 1999 e 23 marzo  2006,  relativi,  rispettivamente,  a  ENI
S.p.a., societa' del  Gruppo  STET  (STET  S.p.a.  e  Telecom  Italia
S.p.a.), societa' del Gruppo ENEL (ENEL  S.p.a.,  ENEL  Distribuzione
S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Tema S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a. e
SNAM RETE GAS S.p.a.; 
  Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
quale e' previsto che i poteri speciali, di cui all'art. 2, comma  1,
possono essere  introdotti  solo  se  sono  diretti  alla  tutela  di
rilevanti e imprescindibili interessi  dello  Stato,  quali  l'ordine
pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la  difesa,  in  misura
proporzionale a tale tutela,  anche  per  quanto  riguarda  i  limiti
temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo  aderente
ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in
materia di privatizzazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,
che, novellando l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994,
ha ridefinito i poteri speciali di cui alla  disposizione  da  ultimo
menzionata nonche' il comma 230 del medesimo  art.  4  nel  quale  e'
previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della medesima legge, sono individuati i  criteri  di  esercizio  dei
poteri  speciali,  limitando  il  loro  utilizzo  ai  soli  casi   di
pregiudizio degli interessi vitali dello Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri
speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474»; 
  Vista la sentenza del 26 marzo 2009, causa C-326107, con  la  quale
la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha  dichiarato  e  statuito
che: «La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  10  giugno  2004,  recante  "Definizione  dei  criteri   di
esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474", e' venuta meno agli obblighi  ad  essa  incombenti  in
forza degli articoli 43  CE e  56  CE,  nella  misura  in  cui  dette
disposizioni si applicano ai poteri speciali  previsti  dall'art.  2,
comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge e  dell'art.  43
CE, nella misura in cui dette disposizioni  si  applicano  al  potere
speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lettera c)»; 
  Visto l'art. 260,  paragrafo  1,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea; 
  Su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' abrogato l'art. 1, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri    
                     e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico 
                                        Berlusconi                    
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti