MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2010 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Karin  Zingerle,  delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (10A06572) 
(GU n.126 del 1-6-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;  il  decreto-legge  16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Karin Zingerle; 
  Visto il decreto di riconoscimento n.  311/2007  con  il  quale  il
titolo austriaco, sotto indicato, e'  stato  dichiarato  equipollente
alla  laurea  italiana  in   «Scienze   dell'educazione,   indirizzo:
insegnanti di Scienze dell'educazione» dalla  Libera  universita'  di
Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato   che   l'interessata,   ai    sensi    della circolare
ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, e'  esentata  dalla  presentazione
della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in  quanto
ha compiuto  la  formazione  primaria  e  secondaria  in  istituzioni
scolastiche  italiane  con  insegnamento  in  lingua  tedesca,   dove
l'italiano e' studiato come lingua seconda; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi  post-secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni   e   al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
Conferenza dei servizi nella seduta del 26  marzo  2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione   post   secondario:   «Magistra    der
Philolosophie,  erste  Studienrichtung  Philosophie,  Pädagogik   und
Psychologie;   zweite   Studienrichtung   Französisch,   Studienzweig
Französisch» rilasciato dall'«Universität Wien» di  Vienna  (Austria)
il 24 maggio 2007, comprensivo della formazione didattico pedagogica; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: 
      «Zeugnis    zweitschrift    über    die    Zurücklegung     des
Unterrichtspratikums gemäß §  24  des  Unterrichtspraktikumsgesetzes,
BGBI.  Nr.  145/1988,  Erstfach:   «Psychologie   und   Philosophie»,
Zweitfachj  bzw.   Erweiterungsfach:Französisch»   rilasciato   dalla
«l'Akademisches Gymnasium Innsbruck»  di  Innsbruck  (Austria)  il  4
luglio 2008, 
posseduto dalla cittadina  italiana  Karin  Zingerle  nata  a  Passau
(Germania) il 9 luglio 1982, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 
    36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione; 
    37/A - Filosofia e storia. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 maggio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto