MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2010 

Modifica dell'art. 3 del decreto 8 agosto 2008 recante: «Modalita' di
arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca». (10A06893) 
(GU n.130 del 7-6-2010)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca ed, in  particolare,  gli  articoli  da  11  a  16
sull'adeguamento della capacita'  di  pesca  della  flotta  da  pesca
comunitaria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27  luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP; 
  Visto il regolamento (CE) n.  498/2007  della  Commissione  del  26
marzo 2007,  con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il Programma operativo dell'intervento  comunitario  del  FEP
per il periodo di programmazione 2007-2013  e  la  revisione  di  cui
all'art. 18, comma 2, del citato reg. (CE) n. 1198/2006; 
  Visto l'art.  55,  comma  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1198/2006
relativo all'ammissibilita' delle spese; 
  Visti, inoltre, gli articoli 21 e 23 del citato regolamento (CE) n.
1198/2006,  riguardanti  l'Asse   prioritario   1   misura   «Arresto
definitivo»; 
  Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana (GURI) del 10 ottobre 2008, n. 238, recante
«Modalita' di arresto definitivo  delle  attivita'  delle  unita'  da
pesca»; 
  Visto il decreto direttoriale 6 aprile 2010 con il quale  e'  stato
abrogato il decreto direttoriale  24  marzo  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9  aprile  2009,  n.
83, ed adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che  si
configura in 18 Piani nazionali di disarmo articolati per GSA  e  per
sistemi di pesca ai sensi dell'art. 21, lettera  a),  punto  vi)  del
regolamento (CE) n. 1198/2006; 
  Considerato che ciascuno dei suddetti Piani,  da  realizzare  entro
due anni dalla data di entrata in  vigore,  indica  espressamente  la
riduzione  della  capacita'  di  pesca  della  flotta  nazionale   da
realizzare in termini di GT e KW,  in  funzione  degli  obiettivi  di
tutela e ricostituzione degli stock  ittici  definiti  dal  Programma
Operativo; 
  Considerato che gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca
di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010 sono difformi da  quelli
indicati all'art. 3 del citato decreto 8 agosto 2008; 
  Ritenuto  opportuno  procedere,  in   autotutela,   alla   modifica
dell'art. 3 del decreto 8 agosto 2008, non avendo lo stesso, ad oggi,
prodotto alcun effetto economico o finanziario, al fine di adeguare i
suddetti  obiettivi  ed  assicurare  l'ammissibilita'   della   spesa
pubblica FEP per il finanziamento della misura arresto definitivo  da
erogare ai sensi del citato decreto; 
  Ritenuto opportuno, altresi',  articolare  la  graduatoria  di  cui
all'art. 6 del  citato  decreto  8  agosto  2008  in  relazione  alle
geographical sub areas (GSA)  e  ai  sistemi  di  pesca  al  fine  di
consentire  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  riduzione  della
capacita' di pesca previsti nel suddetto Piano di adeguamento; 
  Ritenuto, infine, necessario assicurare  un'efficace  gestione  dei
fondi FEP, procedendo nell'iter amministrativo secondo un  ordine  di
priorita', in funzione delle risorse disponibili e degli obiettivi di
riduzione della capacita'  di  pesca,  che  consenta  di  evitare  il
disimpegno automatico dei fondi di cui all'art.  59  del  regolamento
(CE) n. 1198/2006; 
  Considerato che le modifiche  apportate  dal  presente  decreto  al
precedente provvedimento dell'8 agosto 2008 non ledono  la  posizione
giuridica soggettiva degli operatori che hanno presentato istanza  ai
sensi del citato provvedimento; 
  Considerato,  altresi',  che  la  documentazione  presentata  dagli
istanti mantiene integra la sua validita' ai fini dell'ammissione  al
premio per l'arresto definitivo; 
  Considerato che la registrazione da parte degli organi di controllo
del presente decreto e' requisito di efficacia dello stesso; 
  Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima  e
dell'acquacoltura, nella seduta dell'8 aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Roma, 15 aprile 2010 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, foglio n. 70