MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2010 

Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio  2007,
5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9  dicembre  2008,
12 gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, d'iscrizione  nel  registro  degli
organismi   deputati   a   gestire   tentativi    di    conciliazione
dell'Organismo  non   autonomo   costituito   dall'associazione   non
riconosciuta «Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie,  finanziarie  e  societarie  -
ADR», denominato «Organismo  di  conciliazione  bancaria»,  in  Roma.
(10A06851) 
(GU n.131 del 8-6-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197,  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16  luglio  2007,  5
novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008,  12
gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, con i quali l'organismo non  autonomo
costituito  dalla   associazione   non   riconosciuta   «Conciliatore
Bancario-finanziario  -   Associazione   per   la   soluzione   delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie  -  ADR»,  denominato
«Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in  Roma,  via
delle Botteghe Oscure n.  54,  C.F.  e  P.I.  08934091003,  e'  stato
iscritto al n. 3 del registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Vista la nota in data 9 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 21  dicembre
2009, n. 158858.E e 18 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 23 febbraio 2010
n. 27659.E,  con  la  quale  l'avv.  Corrado  Conti,  nato  a  Citta'
Sant'Angelo (Pescara)  il  16  gennaio1933,  in  qualita'  di  legale
rappresentane  della  associazione  non  riconosciuta   «Conciliatore
bancario-finanziario  -   Associazione   per   la   soluzione   delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie -  ADR»,  ha  chiesto
l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva)  e
la cancellazione  dell'avv.  De  Santis  Francesco,  nato  a  Solofra
(Avellino) il 21 marzo 1965 (conciliatore in via esclusiva); 
  Considerato che ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  e)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222  il  conciliatore e'  la  persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione; 
  che ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  f  )  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il  conciliatore  deve dichiarate
la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di  conciliazione  per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; 
  che ai sensi dell'art.  6,  comma 1  del  decreto  ministeriale  23
luglio 2004,  n.  222  l'organismo  di  conciliazione richiedente  e'
tenuto  ad  allegare  alla  domanda  di   iscrizione   l'elenco   dei
conciliatori  che  si  dichiarano disponibili  allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lett. a) e b) del citato decreto ministeriale  n. 222/2004  per  i
conciliatori: 
    dott. Cordoni Stefano, nato a Lucca il 21 ottobre 1970; 
    dott. Vannucci Pierpaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1951; 
  Verificato che, anche a seguito della  cancellazione  dell'avv.  De
Santis  Francesco,  nato  a  Solofra   (Avellino)   21   marzo   1965
(concilatore  in  via  esclusiva),  l'associazione  non  riconosciuta
«conciliatore bancario-finanziario - Associazione  per  la  soluzione
delle  controversie  bancarie,  finanziarie  e  societarie  -   ADR»,
denominato «Organismo di conciliazione bancaria, continua a  detenere
i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art.  4,
comma 3, lett. f) del decreto ministeriale n. 222/2004; 
 
                               Dispone 
 
la modifica dei PP.DG. PP.DG 23 gennaio  2007,  10  maggio  2007,  16
luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno   2008,  12
gennaio 2009 e 16  ottobre  2009,  d'iscrizione  nel  registro  degli
organismi deputati a  gestire  tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art.  38,  del  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,
dell'Organismo  non  autonomo  costituito  dalla   associazione   non
ricosciuta «Conciliatore bancario-finanziario - Associazione  per  la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR»,
denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale  in
Roma, via delle Botteghe  Oscure  n.  54,  codice  fiscale  n.  e  PI
08934091003, limitatamente all'elenco dei conciliatori. 
  Della data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettera  a)  i  e  b)  i  del  decreto
ministeriale luglio 2004, n. 222  deve  intendersi  ampliato  di  due
ulteriori unita' dott. Cordoni Stefano, nato Lucca il 21 ottobre 1970
e dott. Vannucci Pierpaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1951. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma  4,  lett.  a)  i  e  b)  i  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve  intendersi  ridotto  di  una
unita': avv. De Santis Francesco, nato a  Solofra  (Avellino)  il  21
marzo 1965 (conciliatore in via esclusiva). 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro  degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma  4,  del
decreto ministeriale n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il responsabile del  registro   si   riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti,  nonche'  l'attuazione  degli   impegni
assunti. 
    Roma, 11 maggio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano