BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Disposizioni di vigilanza - Disciplina prudenziale delle cessioni  di
immobili  ad  uso  funzionale  delle  banche  e  dei  gruppi  bancari
(10A07024) 
(GU n.131 del 8-6-2010)

 
 
1. Premessa 
    Nell'ambito di piani di «asset disposal» finalizzati a migliorare
i coefficienti prudenziali, alcuni gruppi bancari hanno realizzato  o
hanno in corso di realizzazione operazioni di  dismissione  di  parte
del proprio patrimonio immobiliare. 
    Le operazioni riguardano immobili ad uso funzionale delle  banche
appartenenti al gruppo, in alcuni casi per una  quota  assai  elevata
del complesso degli immobili  destinati  a  tale  uso;  gli  immobili
ceduti vengono restituiti in locazione alle  banche  cedenti  per  un
lungo periodo di tempo (15 - 30 anni).  Cessionari  nelle  operazioni
sono fondi immobiliari o societa' consortili in cui le banche cedenti
ritengono, in taluni casi, un  interesse  economico  sotto  forma  di
investimento in quote del patrimonio collettivo, di partecipazione al
capitale delle societa' consortili,  di  finanziamento  dell'acquisto
immobiliare. 
    Le  dismissioni  sono  spesso  accompagnate   da   clausole   che
consentono alle banche cedenti di incidere sulle decisioni gestionali
dei soggetti cessionari, ad esempio sotto forma di  diritti  di  veto
negli atti dispositivi del patrimonio immobiliare. Le banche cedenti,
infine, risultano titolari di opzioni call esercitabili in  qualsiasi
momento o dopo un certo numero di anni.  Talvolta,  il  finanziamento
concesso dagli intermediari  cedenti  ai  cessionari  per  l'acquisto
immobiliare viene cartolarizzato e, per la quota dei relativi  titoli
ABS  collocata  presso  la  clientela,  e'  previsto  un  impegno  di
riacquisto a carico della banca originator decorso un certo numero di
anni. 
2. Profili prudenziali 
    Da  un  punto  di  vista  prudenziale,  le  operazioni  descritte
rilevano per gli effetti sul patrimonio di vigilanza,  sul  requisito
patrimoniale  a  fronte  del  rischio  di  credito,  sulla  posizione
finanziaria, con particolare riferimento al margine  disponibile  per
l'acquisizione di partecipazioni e immobili. 
    Sotto il profilo contabile, e' consentito rilevare in bilancio la
plusvalenza da cessione di immobili qualora siano rispettate tutte le
condizioni - previste dai principi contabili internazionali  IAS/IFRS
- che devono verificarsi affinche' si abbia  una  «true  sale»  degli
immobili.  A  tal  fine  rilevano  i  test  di  derecognition  e   di
consolidamento che le banche/gruppi cedenti sono tenuti ad effettuare
e che sono sottoposti al  vaglio  dei  revisori  contabili.  In  tale
ambito, fra l'altro, la governance  dei  soggetti  cessionari,  e  di
conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, e'
un profilo rilevante per stabilire se si e' in presenza di una  «true
sale». 
    Cio' posto, indipendentemente dalla rappresentazione in bilancio,
con le presenti  disposizioni  si  introduce  uno  specifico  «filtro
prudenziale» volto ad assicurare che  l'utile  da  cessione  generato
dalla dismissione rispetti i requisiti  di  piena  disponibilita'  da
parte della banca o del gruppo bancario e di stabilita' richiesti per
il computo degli elementi patrimoniali nel patrimonio  di  vigilanza.
(11) 
    Formano  oggetto  della  presente  disciplina  le  operazioni  di
cessione in blocco di immobili  ad  uso  prevalentemente  funzionale,
quando gli immobili ceduti siano successivamente ripresi in locazione
dal cedente. (12) 
    Le presenti disposizioni si applicano alle banche e alle societa'
finanziarie capogruppo, anche per le  cessioni  poste  in  essere  da
societa' del gruppo, nonche' alle banche non appartenenti a un gruppo
bancario. 
    Patrimonio di vigilanza - L'utile riveniente dalla cessione degli
immobili e' computabile nel patrimonio di vigilanza nel limite  della
quota finanziata, in modo diretto  o  indiretto,  da  soggetti  terzi
rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente. (13)  Tale quota e'
determinata  in  misura  pari  al  rapporto   tra:   a)   l'ammontare
complessivo di debito/equity emesso dal  cessionario  e  detenuto  da
soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario  cedente;  b)
il  totale  di  debito/equity  emesso  dal  cessionario  (14)  .  Nel
debito/equity sono incluse eventuali posizioni (in bilancio e  «fuori
bilancio»)  verso  la   cartolarizzazione   dei   crediti   concessi,
direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (15) . 
    L'ammontare dell'utile, come sopra determinato, e' computato: 
      nel patrimonio di base, qualora  non  vi  siano  opzioni  call,
diritti  di  prelazione  (16)  o  clausole  simili   che   consentano
all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in  parte)  gli
immobili ceduti ovvero, se presenti, non siano esercitabili prima  di
dieci anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il
cessionario; 
      nel  patrimonio  supplementare,  qualora  le  opzioni  call,  i
diritti di prelazione (17) o altre  clausole  simili  che  consentono
all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in  parte)  gli
immobili ceduti siano esercitabili decorsi  cinque  anni  dall'inizio
della locazione (18) . 
    E' oggetto di un «filtro prudenziale totale» l'utile derivante da
una cessione accompagnata da opzioni call, diritti di prelazione (19)
 o clausole simili esercitabili  nei  primi  5  anni  dalla  data  di
decorrenza del contratto di locazione con il cessionario (20) . 
    Il «filtro prudenziale» agisce indipendentemente dalla  modalita'
di determinazione del prezzo  di  riacquisto  degli  immobili  ceduti
(fair value o importo prefissato). 
    Le banche non applicano alcun filtro prudenziale in  presenza  di
clausole contrattuali, diverse dalle opzioni call, che consentano  al
cedente  di  riacquistare  in  qualunque  momento  gli  immobili   su
iniziativa del cessionario, purche' nel limite globale, da  prevedere
contrattualmente, pari al 10% del valore complessivo  degli  immobili
ceduti. Tale limite globale puo'  essere  superato  soltanto  ove  il
cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa  di  situazioni
eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale, tali
da minare il suo equilibrio  finanziario  o  determinare  il  mancato
rispetto di  previsioni  legislative  o  di  vigilanza  (21)  ;  tali
condizioni devono essere previste nella documentazione contrattuale. 
    Attivita'  di  rischio  ponderate  e  margine  disponibile -   In
coerenza con il trattamento previsto  ai  fini  del  patrimonio,  gli
immobili ceduti sono inclusi tra le attivita' di rischio ponderate ai
fini del requisito patrimoniale e tra gli immobili detenuti  ai  fini
del margine disponibile, nella misura della quota non  finanziata  da
soggetti terzi rispetto alla banca  o  al  gruppo  bancario  cedente,
calcolata come sopra indicato. 
3. Comunicazioni preventive 
    In  considerazione  dei   potenziali   impatti   sugli   istituti
prudenziali e degli altri rischi, anche operativi,  connessi  con  le
operazioni della specie, la decisione di cedere una  quota  rilevante
(22) del patrimonio immobiliare  ad  uso  funzionale  con  successiva
riconduzione   nella   disponibilita'   del   cedente   deve   essere
attentamente valutata dagli organi di vertice  della  banca  o  della
capogruppo e preventivamente  portata  a  conoscenza  dell'Organo  di
Vigilanza. 
    A tal fine, le banche e le societa' capogruppo  trasmettono  alla
Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione  di
gestione  e  approvata  dall'organo  con  funzione  di   supervisione
strategica, sentito l'organo di controllo, nella quale:  si  fornisce
una sintetica descrizione dell'operazione; si produce una  stima  dei
relativi   impatti   economici,   patrimoniali   e   sugli   istituti
prudenziali; si valutano gli altri rischi  di  natura  operativa  con
indicazione delle modalita' con cui si intende  presidiarli.  Se  del
caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza
di circostanze comportanti il disconoscimento delle operazioni a fini
prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati. 
4. Regime transitorio 
    Il  trattamento  prudenziale  delineato  si  applica  anche  alle
operazioni, per le  quali  l'utile  derivante  dalla  cessione  degli
immobili sia stato rilevato nel bilancio della  banca  o  del  gruppo
bancario  cedente  a  partire  dall'esercizio  2007  (incluso).   Con
riferimento  agli  utili  da  cessione  rilevati  in  bilancio   sino
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2009, gli intermediari
possono distribuire gli effetti del  filtro  prudenziale  in  maniera
omogenea lungo un arco temporale di 5 anni (23) (24) . 
      Roma, 11 maggio 2010 
 
                                    Il direttore generale: Saccomanni 
 

(11) Al riguardo, si rammenta che la Banca d'Italia  puo',  caso  per
     caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di  gruppo
     bancario   e   vigilanza   consolidata:   a)   individuare   una
     composizione  del   gruppo   diversa   da   quella   comunicata,
     verificando, in particolare se esistano situazioni di  controllo
     ai sensi dell'art. 23 del TUB; b) richiedere l'assoggettamento a
     consolidamento integrale o proporzionale di societa' bancarie  o
     finanziarie quando a suo giudizio si configurino  situazioni  di
     piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante. 

(12) E' assimilato alla  locazione  ogni  altro  schema  negoziale  o
     diritto reale  che  produca  comunque  l'effetto  di  ricondurre
     l'immobile ceduto nella disponibilita' della banca o del  gruppo
     cedente. 

(13) A tal fine sono considerati soggetti terzi  quelli  diversi  dai
     «soggetti collegati», come definiti ai sensi dell'art. 53, commi
     4 e seguenti del TUB. 

(14) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata e'  pari  a  100  e  la
     banca cedente ha finanziato per il  20  per  cento  il  soggetto
     cessionario, l'utile da cessione astrattamente «computabile»  e'
     pari a 80. La sua concreta computabilita' dipende  dal  rispetto
     dei requisiti di permanenza indicati piu' avanti nel testo. 

(15) Tali posizioni includono sia gli impegni di acquisto dei  titoli
     della  cartolarizzazione  sia  ogni  altra  forma  di  supporto,
     direttamente o indirettamente fornita all'operazione; tra queste
     rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon  esito
     dei crediti per canoni di locazione. 

(16) Sono  fatti  salvi  i  diritti  di   prelazione   derivanti   da
     disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di
     tali  diritti  non   comporta   quindi,   di   per   se'   sola,
     l'applicazione della presente disciplina. 

(17) Cfr. nota 6. 

(18) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione si  applica
     un filtro prudenziale: a) «negativo» del patrimonio di base  per
     sterilizzare  totalmente  l'utile  da   cessione   «computabile»
     iscritto nel  conto  economico;  b)  «positivo»  del  patrimonio
     supplementare per rilevare  integralmente  l'utile  da  cessione
     «computabile»  iscritto  nel  conto  economico.   Nel   medesimo
     semestre e  in  quelli  successivi,  per  tutta  la  durata  del
     contratto di locazione, sia  l'importo  del  filtro  prudenziale
     «negativo» sia quello del filtro  prudenziale  «positivo»  vanno
     ridotti di un ennesimo (dove n  e'  il  numero  di  semestri  di
     durata del contratto di locazione). 

(19) Cfr. nota 6. 

(20) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione, si applica
     un filtro prudenziale «negativo»  del  patrimonio  di  base  per
     sterilizzare  totalmente  l'utile  da   cessione   «computabile»
     iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in  quelli
     successivi, per tutta la  durata  del  contratto  di  locazione,
     l'importo del filtro prudenziale «negativo»  va  ridotto  di  un
     ennesimo (dove  n  e'  il  numero  di  semestri  di  durata  del
     contratto di locazione). 

(21) Si  fa  riferimento,  ad  esempio,  al  divieto  per   i   fondi
     immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al  60%  del
     valore dell'attivo. 

(22) Assumono rilievo le operazioni,  anche  frazionate  in  un  arco
     temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota
     pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso
     funzionale. 

(23) In sostanza, nel caso di filtro «totale» si  applica  un  filtro
     pari alla somma algebrica dei seguenti  addendi:  a)  un  filtro
     prudenziale «negativo» del patrimonio di base pari a  un  decimo
     dell'utile  da  cessione  «computabile»   iscritto   nel   conto
     economico; tale filtro si calcola a partire dal 30 giugno 2010 e
     cumulativamente per i successivi 9 semestri; da tale data rimane
     invariato fino alla fine  del  contratto  di  locazione;  b)  un
     filtro prudenziale «positivo» del patrimonio di base pari ad  un
     ennesimo (dove  n  e'  il  numero  di  semestri  di  durata  del
     contratto di locazione)  dell'utile  da  cessione  «computabile»
     iscritto nel conto economico; tale filtro  si  calcola  in  modo
     cumulato per tutta la durata del contratto di locazione 

(24) In sostanza, nel caso di filtro «parziale» si applica un  filtro
     pari alla somma algebrica dei seguenti  addendi:  a)  un  filtro
     prudenziale «negativo» del patrimonio di base pari a  un  decimo
     dell'utile  da  cessione  «computabile»   iscritto   nel   conto
     economico; tale filtro si calcola a partire dal 30 giugno 2010 e
     cumulativamente per i successivi 9 semestri; da tale data rimane
     invariato fino alla fine  del  contratto  di  locazione;  b)  un
     filtro prudenziale positivo del patrimonio di base  pari  ad  un
     ennesimo (dove  n  e'  il  numero  di  semestri  di  durata  del
     contratto di locazione)  dell'utile  da  cessione  «computabile»
     iscritto nel conto economico; tale filtro  si  calcola  in  modo
     cumulato  per  tutta  la  durata  del  contratto  di  locazione.
     Corrispondentemente al patrimonio supplementare  si  applica  un
     filtro pari alla somma algebrica dei  seguenti  addendi:  a)  un
     filtro prudenziale «positivo» pari a  un  decimo  dell'utile  da
     cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro
     si calcola a partire dal 30 giugno 2010 e cumulativamente per  i
     successivi 9 semestri; da tale data rimane invariato  fino  alla
     fine del  contratto  di  locazione;  b)  un  filtro  prudenziale
     «negativo» pari ad un ennesimo (dove n e' il numero di  semestri
     di durata del contratto di  locazione)  dell'utile  da  cessione
     «computabile» iscritto  nel  conto  economico;  tale  filtro  si
     calcola in modo cumulato per tutta la durata  del  contratto  di
     locazione.