N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2008
Ordinanza del 28 ottobre 2008 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Milani Flavio contro Comune di Segrate. Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Ricorso introduttivo proposto personalmente da soggetto non residente nel comune ove ha sede il giudice adito - Onere di eleggere domicilio in tale comune - Notificazione degli atti, in caso di mancata elezione, mediante deposito in cancelleria - Irragionevole discriminazione fra i cittadini basata soltanto sulla residenza o sulla possibilita' di eleggere o meno domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto di azione e difesa, nonche' della garanzia di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. - Legge 11 novembre 1981, n. 689, art. 22, commi 4 e 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.24 del 16-6-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa R.G. 69785/07 promossa da Milani Flavio, ricorrente, contro Comune di Segrate C.P.M., convenuto in opposizione, all'udienza del 28 ottobre 2008 il Giudice di pace Annamaria Buratti, premesso in fatto che il sig. Flavio Milani, con atto pervenuto a questo Ufficio di Milano in data 30 ottobre 2007, ha proposto opposizione al verbale della Polizia Locale di Segrate n. 27888/2007 - R 22935 del 3 settembre 2007, notificatogli il 24 settembre 2007, a seguito di violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della strada con prosecuzione della marcia nonostante luce rossa proiettata dal segnale semaforico. Egli ha chiesto l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi: ha negato di aver commesso il fatto ed ha affermato che gli apparecchi di rilevazione in questione avrebbero formato oggetto di sequestro da parte della Guardia di finanza locale per irregolarita'. Il ricorrente, residente ad Antegnate (Bergamo), in via Cappuccini n. 42, non ha eletto domicilio in Milano e pertanto la comunicazione di fissazione di udienza e' stata effettuata mediante deposito nella cancelleria di questo Ufficio alla Sezione IV. Il Giudice Osvaldo Maddalo, a cui era stata inizialmente assegnata la causa, ha disposto la convocazione delle parti, ordinando al Comune opposto di depositare gli atti ed ha fissato a tale scopo l'udienza del 4 aprile 2008, ore 10. E' comparso il ricorrente, ma non il Comune, che peraltro con atto depositato in cancelleria, ha chiesto un rinvio della causa dichiarando di non poter disporre nell'immediato della documentazione da produrre, a seguito di trasloco dai precedenti uffici e conseguente irreperibilita' dei fascicoli. La causa e' stata rinviata al 4 ottobre 2008, con avviso al Comune non presente. In data 8 luglio 2008 il Giudice delegato dal Coordinatore di Milano ha riassegnato la causa al Giudice di pace della Sezione II, Annamaria Buratti, qui esponente, che ha fissato altra udienza avanti a se' per il 28 ottobre 2008. Il provvedimento e' stato regolarmente notificato al Comune, con avviso in data 11 luglio 2008, ed e' stato invece comunicato al ricorrente mediante il solo deposito in cancelleria. All'udienza del 28 ottobre si e' presentato il rappresentante del Comune opposto, e non il sig. Flavio Milani. Questo giudice di pace ha constatato che nel caso particolare il cambiamento del magistrato investito del giudizio, per di piu' appartenente ad altra sezione, ha reso ancor piu' problematica ed aleatoria la possibilita' per il ricorrente di essere tempestivamente a conoscenza dell'avvenuto deposito ed ancor maggiore la conseguente difficolta' a farsi parte attiva presso la cancelleria, diversa da quella a lui nota, come detto. Da cio' deriva la considerazione che la mancata comparizione dell'opponente (il quale non ha inviato alcuna comunicazione in merito alla propria assenza) va ritenuta come diretta conseguenza della modalita' di convocazione mediante deposito in cancelleria, e quindi non infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme applicate nei termini sotto specificati, per le seguenti ragioni. D i r i t t o L'art. 22 commi 4 e 5 della legge 11 novembre 1981, n. 689 stabilisce testualmente: «Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria». Nel caso di specie, per la mancata notifica della sostituzione del giudice, con l'avviso di udienza in data modificata, l'opponente non si e' presentato e non ha sviluppato le proprie difese, mentre, dall'altra parte, l'Autorita' opposta non ha prodotto alcunche' da cui desumere l'illegittimita' o meno del provvedimento. Mancano dunque i presupposti per una corretta pronuncia di merito da parte di questo giudice. La mancata comparizione del ricorrente riproduce un comportamento assenteista pressoche' costante a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con semplice deposito presso la cancelleria e legittima la supposizione che tale assenza si debba ricondurre proprio alla difficolta' spesso insormontabile di pervenire a conoscenza della comunicazione della data di udienza, considerando di fatto anche l'imprevedibilita' dei tempi di deposito del provvedimento. Secondo l'interpretazione prevalente - confermata per alcuni aspetti da codesta Corte con ordinanza 2007, n. 391 - la comunicazione in cancelleria e' legittima ogni volta che non sia stato indicato alcun indirizzo di residenza o domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio del giudice adito. Con l'ordinanza sopra citata, si e' dunque gia' espresso parere negativo sulla pretesa illegittimita' delle norme in questione, affermando che non esiste alcuna violazione della Costituzione laddove sia prevista una diversa forma di comunicazione fra la pubblica amministrazione da un lato e i cittadini da un altro, trattandosi di materia riservata alla libera valutazione discrezionale del legislatore. Si e' cosi' di fatto esclusa l'alternativa ad un altro criterio di applicazione delle norme in questione, come quello che riconosca la possibilita' di attuare la notifica mediante deposito presso la cancelleria solo nell'ipotesi in cui l'opponente non abbia indicato in assoluto alcun luogo di residenza o di domicilio e non quando abbia, invece, dichiarato la propria residenza in altro comune. Nel caso in esame questo giudice intende tuttavia riproporre la questione di legittimita' delle norme citate con le seguenti ulteriori considerazioni. La ragione che induce a ritenere violati i principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell'esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della Pubblica amministrazione (articoli 3, 24 e 113 della Costituzione) si fonda sul fatto che la norma sopra riportata comporta una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio - di regola presso un difensore o procuratore legale - e coloro che tale possibilita' non hanno. Tale disparita' contrasta con il principio di uguaglianza perche' introduce un elemento discriminatorio e privo di qualunque giustificazione progettuale del legislatore, proprio fra i singoli cittadini. Cio', senza alcun'altra spiegazione razionale data la possibilita' per l'ufficio di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l'utilizzo di telefono, fax, internet, attualmente previsti ed usati nelle cause civili. Si osserva, in proposito, che una simile soluzione nel caso delle opposizioni a sanzioni amministrative non e' consentita, trattandosi di materia disciplinata con norme a carattere eccezionale, e percio' non interpretabili in via analogica o con applicazione estensiva delle norme generali. Appare, d'altro lato, compromesso, a parere di chi scrive, il carattere di ragionevolezza della normativa, perche' la stessa non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma e' basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilita' di eleggere o meno domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito: salvo considerare invocabile anche per questa ipotesi la discrezionalita' del legislatore, che pero' risulterebbe puro arbitrio, inammissibile proprio per i principi della nostra legge fondante che prevede, di regola, l'impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza dei cittadini. Pare in tal modo giustificata la richiesta di rivedere la questione - gia' altrimenti risolta, come in precedenza ricordato, da codesta Corte - poiche' si e' considerato qui un aspetto non ancora valutato nelle precedenti risoluzioni. Si osserva infine che il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 commi 4 e 5 della legge 1981 n. 689 e' rilevante nella presente causa, perche' determinante agli effetti del giudizio: che dipende dai diversi elementi di prova di cui il giudice potrebbe disporre a seconda che sia o meno affermata l'illegittimita' costituzionale delle norme considerate, per la parte a carico del ricorrente stesso, posto nell'impossibilita' concreta di propone laddove si ritenga legittima la sua convocazione mediante la sola comunicazione in cancelleria. Pertanto, questo Giudice di pace, visto l'art. 22 commi 4 e 5 di detta legge 1981 n. 865. Ritenuto che la lesione di questi diritti si verifica imponendo modalita' di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che ostacolano ad alcuni e non ad altri l'esercizio del loro diritto di tutela giurisdizionale. Dichiara di ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 commi 4 e 5 legge 11 novembre 1981, n. 689 che pone a carico del ricorrente l'onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria; in relazione all'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con l'impegno a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono di fatto la liberta' e l'uguaglianza; in relazione all'art. 24 della Costituzione, che riconosce a tutti la possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, affermando l'inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado del procedimento ed assicurando ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; in relazione all'art. 113 della Costituzione,che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, tutela che non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per particolari categorie di atti.
P. Q. M. Il Giudice di pace di Milano avv. Annamaria Buratti sospende il processo in corso; Dispone a cura della Cancelleria: - la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; - la comunicazione di questa ordinanza ai Presidenti delle Camere. Milano, addi' 28 ottobre 2008 Il giudice di pace: Buratti