N. 199 SENTENZA 7 - 10 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Pesca - Turismo -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Disciplina  di
  semplificazione dei procedimenti autorizzatori dell'esercizio delle
  attivita' di pesca turismo e ittiturismo - Ricorso  del  Governo  -
  Asserita violazione dell'art. 117,  comma  2,  lett.  s),  Cost.  -
  Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio
  tempore rimaste inattuate,  in  senso  satisfattivo  della  pretesa
  avanzata  col  ricorso  -  Rinuncia  al  ricorso  non  regolarmente
  accettata dalla controparte (di  per  se'  inidonea  a  determinare
  l'estinzione  del  processo)  -  Carenza,  in  presenza  di   detti
  elementi, di ulteriore interesse  al  ricorso  -  Cessazione  della
  materia del contendere. 
- Legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, art.  3,  comma
  4. 
- Costituzione, art. 117, comma 2, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n.
  152, art. 7, comma 4, e Allegato IV, art. 1, lett. e). 
Pesca - Turismo -  Professioni  -  Norme  della  Regione  Calabria  -
  Subordinazione dell'esercizio delle attivita' di  pesca  turismo  e
  ittiturismo all'iscrizione in appositi  elenchi  regionali,  previa
  acquisizione di un attestato di frequenza  con  esito  positivo  di
  corsi formativi organizzati dalla Regione - Ricorso del  Governo  -
  Asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e),  e  comma  3,
  Cost.  -  Sopravvenuta  modifica   normativa   delle   disposizioni
  impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in  senso  satisfattivo
  della pretesa avanzata  col  ricorso  -  Rinuncia  al  ricorso  non
  regolarmente accettata dalla controparte (di  per  se'  inidonea  a
  determinare l'estinzione del processo) - Carenza,  in  presenza  di
  detti elementi, di ulteriore  interesse  al  ricorso  -  Cessazione
  della materia del contendere. 
- Legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n.  15,  artt.  4,  6,
  comma 1, lett. c), e 8, comma 5. 
- Costituzione, art. 117, comma 2, lett. e), e comma 3. 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  4,  e
degli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e  8,  comma  5,  della  legge
della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme  per  l'esercizio
delle  attivita'  di  pescaturismo  e  ittiturismo),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  7-10
luglio 2009, depositato in cancelleria il 14 luglio 2009 ed  iscritto
al n. 48 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2010  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Graziano  Pungi'
per la Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 7-10 luglio 2009 e  depositato  il
14  luglio  2009,  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  e
s), e terzo comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 4, e degli artt.  4,  6,  comma  1,
lettera c), e 8, comma 5,  della  legge  della  Regione  Calabria  30
(recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l'esercizio delle attivita'
di pescaturismo e ittiturismo). 
    In particolare, l'Avvocatura  ritiene  che  l'art.  3,  comma  4,
nell'estendere la «disciplina  di  semplificazione  dei  procedimenti
autorizzativi per l'esercizio» delle attivita' di pescaturismo  e  di
ittiturismo alle imprese di acquacoltura, «senza prevedere  norme  di
salvaguardia  in  materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale»,
introdurrebbe una deroga  non  prevista  dalla  normativa  statale  a
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, determinando in  questo  modo
una violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    Sul punto il ricorrente precisa che, sebbene la  legge  regionale
non contempli una definizione di acquacoltura, ad essa «e' certamente
riconducibile l'attivita' di piscicoltura per la quale» il  combinato
disposto  dell'art.  7,  comma  4,  e  dell'art.   1,   lettera   e),
dell'allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme
in materia  ambientale)  prevede  «procedure  di  impatto  ambientale
limitatamente ai progetti  che  abbiano  una  superficie  complessiva
eccedente i 5 ettari». 
    Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 4,  6,  comma
1, lettera c), e  8,  comma  5,  dell'indicata  legge  della  Regione
Calabria, nella parte in cui «subordinano l'esercizio delle attivita'
di pescaturismo e di ittiturismo alla iscrizione in appositi  elenchi
regionali», previa «presenza di un attestato di frequenza  con  esito
positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione»,  violerebbero
l'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  che  attribuisce  alla
competenza   legislativa   concorrente   Stato-Regioni   la   materia
«professioni». 
    Osserva, infatti, il ricorrente che, sebbene le  Regioni  abbiano
competenza legislativa residuale in materia di «turismo», il  settore
delle professioni turistiche ricade nella  materia  «professioni»  e,
pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale,
spetta  allo  Stato  l'individuazione  dei   titoli   necessari   per
l'esercizio di una  determinata  attivita'  professionale  turistica,
nonche' l'istituzione dei relativi albi ed elenchi. 
    Infine, le disposizioni regionali da ultimo  indicate,  sempre  a
giudizio del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  violerebbero
l'art. 117, secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  poiche',
introducendo limitazioni «al  libero  svolgimento  dell'attivita'  di
pescaturismo e di ittiturismo, si risolvono [...] in una lesione  del
principio della libera prestazione dei servizi, nonche' della  libera
concorrenza». 
    2. - Con atto depositato in data 3 agosto 2009 si  e'  costituita
in giudizio la Regione Calabria concludendo per  la  declaratoria  di
inammissibilita' e di infondatezza delle questioni. 
    Con riferimento alla censura riguardante l'art. 3, comma 4, della
legge regionale  n.  15  del  2009,  la  resistente  ritiene  che  il
ricorrente  sia   incorso   in   un'erronea   interpretazione   della
disposizione impugnata; il legislatore regionale si sarebbe, infatti,
limitato ad «estendere alle imprese di acquacoltura  la  possibilita'
di svolgere  le  attivita'  di  pescaturismo  e  ittiturismo»,  senza
tuttavia far venire meno gli  obblighi  previsti  dalla  legislazione
statale   riguardo   all'acquacoltura,   ivi   compresa   la   previa
acquisizione della VIA (valutazione di impatto ambientale). 
    Anche la seconda censura, relativa all'art. 4 ed  agli  artt.  6,
comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ad avviso della difesa  regionale,
sarebbe frutto di una «non corretta percezione del  dato  normativo».
Secondo la Regione il ricorrente avrebbe erroneamente considerato  le
suddette disposizioni regionali come norme dirette a disciplinare  le
professioni turistiche. In realta', premesso che ai  sensi  dell'art.
12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina  dell'agriturismo)
l'attivita' di agriturismo e' assimilata a quella di pescaturismo, la
legge regionale impugnata si sarebbe limitata a dare attuazione  alle
disposizioni previste  dalla  citata  legge  statale  in  materia  di
agriturismo. 
    In particolare, la difesa regionale precisa che il certificato di
abilitazione all'esercizio  dell'attivita'  di  ittiturismo,  di  cui
all'art.  4,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  15  del   2009,
coinciderebbe  con  il  certificato  di  abilitazione   all'esercizio
dell'attivita' di agriturismo di  cui  all'art.  7,  comma  1,  della
citata legge statale n. 96 del 2006 che, tra  l'altro,  attribuirebbe
alle Regioni il compito di disciplinarne le modalita' di rilascio. 
    Allo stesso modo i corsi di formazione organizzati dalla Regione,
ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale  n.  15  del
2009,  e  finalizzati  al  rilascio  del  succitato  certificato   di
abilitazione, coinciderebbero con i  corsi  di  preparazione  di  cui
all'art. 7, comma 1, della menzionata legge statale n. 96 del 2006. 
    Pertanto, conclude la resistente, le  norme  regionali  impugnate
non avrebbero ad oggetto, come erroneamente ritenuto dal  ricorrente,
la disciplina di figure professionali nel settore  turistico,  bensi'
di attivita' economiche di tipo imprenditoriale. 
    Infine, quanto alla terza censura prospettata  dal  ricorrente  e
riferita all'asserito  contrasto  delle  norme  regionali  da  ultimo
indicate  con  l'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, la Regione resistente ne deduce l'inammissibilita'  per
genericita'. 
    3. - Con atto depositato il 23 marzo  2010,  tenuto  conto  della
delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo  2010,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha  dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso,  in
quanto la Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre  2009,
n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009,
n. 15 «Norme per l'esercizio di pescaturismo e ittiturismo»),  ha  in
parte modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate. 
    4. -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  resistente  ha
depositato un atto  con  il  quale  ha  chiesto  la  declaratoria  di
cessazione della materia del contendere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   dubita   della
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6,
comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria
30 (recte: 23) aprile  2009,  n.  15  (Norme  per  l'esercizio  delle
attivita' di pescaturismo e ittiturismo). 
    L'art. 3, comma 4, della  legge  regionale  n.  15  del  2009  e'
impugnato per contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, nella parte in cui  non  prevede  la  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) per le imprese di acquacoltura. Ad  avviso
del  ricorrente,  infatti,  l'attivita'  di   acquacoltura,   essendo
riconducibile a  quella  di  piscicoltura,  sarebbe  sottoposta  alla
procedura di impatto ambientale ai sensi del  combinato  disposto  di
cui agli artt. 7, comma 4, e  1,  lettera  e),  dell'Allegato  IV  al
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, gli  artt.
4, 6, comma 1, lettera  c),  e  8,  comma  5,  della  medesima  legge
regionale,  nella  parte  in  cui  stabiliscono,  da  un  lato,   che
l'esercizio delle attivita' di  pescaturismo  e  di  ittiturismo  sia
subordinato  alla  iscrizione  in  appositi  elenchi   regionali;   e
dall'altro, che detta iscrizione sia possibile previo rilascio di  un
attestato  di  frequenza  con  esito  positivo  di  corsi   formativi
organizzati dalla Regione. Le  citate  disposizioni  contrasterebbero
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  quanto,  secondo
costante   giurisprudenza   costituzionale,   spetta    allo    Stato
l'individuazione  dei  titoli  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
professionali, nonche' l'istituzione dei relativi albi. 
    Le norme regionali da  ultimo  indicate,  prevedendo  limitazioni
all'esercizio delle  attivita'  di  pescaturismo  e  di  ittiturismo,
risulterebbero, ad avviso del ricorrente, anche in  contrasto  con  i
principi  della  libera  prestazione  dei  servizi  e  della   libera
concorrenza. 
    2. - Successivamente alla proposizione del ricorso col quale sono
state sollevate le presenti questioni di legittimita' costituzionale,
la Regione Calabria, con legge regionale  28  dicembre  2009,  n.  56
(Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15
«Norme per l'esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha  in  parte
modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate. 
    3. - A seguito del citato jus superveniens, con  atto  depositato
il 23 marzo 2010 e conforme alla  deliberazione  governativa  del  12
marzo  2010  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per   conto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, in quanto l'intervenuto mutamento normativo ha fatto  venire
meno le ragioni della proposizione dello stesso. 
    4. - Alla predetta rinuncia non e', tuttavia, seguita una formale
accettazione da parte della Regione Calabria. 
    Quest'ultima, con atto depositato in  data  1°  aprile  2010,  ha
chiesto infatti una declaratoria  di  cessazione  della  materia  del
contendere. 
    Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia  non
regolarmente  accettata,  pur  non  determinando   l'estinzione   del
processo,  puo'  fondare,   unitamente   ad   altri   elementi,   una
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per  carenza
di interesse del ricorrente (da ultimo, ex  plurimis,  ordinanze  nn.
126 e 117 del 2010). 
    Nel caso in esame, tenuto conto che le norme censurate non  hanno
avuto medio tempore attuazione - come affermato nell'atto  depositato
dalla resistente in prossimita' dell'udienza -  e  che  il  succitato
intervento  normativo  puo'  ritenersi  satisfattivo  delle   pretesa
avanzata col ricorso, anche alla  luce  del  contenuto  dell'atto  di
rinuncia, deve essere dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola