N. 203 ORDINANZA 7 - 10 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione,
  da parte dell'erario,  delle  spese  dei  consulenti  nominati  dal
  giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione  dei  principi
  di uguaglianza, di tutela dei minori e di  ragionevole  durata  del
  processo, nonche' asserita lesione del  diritto  di  difesa  e  del
  diritto alla retribuzione per l'opera  prestata  -  Erroneita'  del
  presupposto interpretativo - Evocazione di parametro inconferente -
  Manifesta infondatezza della questione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 131. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111. 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo  sull'istanza  proposta
da C. A. con ordinanza del 7 febbraio 2008,  iscritta  al  n.  1  del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 12  maggio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Palermo,  nel   corso   di   un
procedimento volto alla liquidazione dei compensi  di  un  ausiliario
del giudice, con  ordinanza  del  l7  febbraio  2008,  notificata  il
successivo 27 febbraio, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3,
24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  131  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),  nella
parte in cui non prevede che le spese  dei  consulenti  nominati  dal
giudice siano anticipate dallo Stato; 
        che il rimettente espone che il 9 agosto 2007, nell'ambito di
un procedimento per la modifica delle  condizioni  della  separazione
personale dei coniugi, aveva liquidato a  favore  di  C.A.,  nominata
quale esperta in mediazione, la somma di 614,51 euro per onorari; 
        che la predetta somma era stata posta «a carico  dell'Erario,
salvo rivalsa ex art. 134 t.u. spese legali», sul presupposto che  la
consulenza era stata disposta «nell'esclusivo  interesse  dei  minori
(che non sono parte del procedimento) e che, pertanto,  in  relazione
al tipo di attivita'»  non  fosse  «possibile  individuare  la  parte
soccombente o, comunque, interessata» alla stessa; 
        che il giudice  a  quo  riferisce  che,  successivamente,  ha
provveduto a modificare il suddetto provvedimento disponendo  che  il
pagamento  delle  somme  sopra   indicate   avvenisse   mediante   il
procedimento della prenotazione a  debito,  secondo  quanto  disposto
dalla norma censurata; 
        che sulla base di tali  premesse  il  rimettente,  dopo  aver
rilevato che il Tribunale di Trapani ha sollevato analoga  questione,
ritiene di dover proporre il  presente  dubbio  di  costituzionalita'
onde consentire alle parti processuali di  costituirsi  dinanzi  alla
Corte costituzionale; 
        che, in particolare, a parere del Tribunale, l'art.  131  del
d.P.R. n. 115 del 2002 si pone in contrasto con gli artt.  24  e  111
della Costituzione «perche' non e' detto che  gli  esperti  accettino
l'incarico sapendo che non verranno pagati», potendo comportare  cio'
ritardi nella definizione del procedimento o, addirittura, il rischio
di non reperire consulenti e, quindi, pregiudicare il  diritto  delle
parti ad un giusto processo; 
        che, sempre a parere del giudice a quo, la mancata previsione
da parte  della  norma  censurata  della  anticipazione  delle  spese
comporta  l'ulteriore  violazione  degli  artt.  24   e   111   della
Costituzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  in  quanto
tale disciplina determina una  disparita'  di  trattamento  economico
degli ausiliari del giudice nel  processo  penale  (per  i  quali  e'
prevista  l'anticipazione  degli  onorari  a  carico  dello   Stato),
rispetto agli ausiliari utilizzati nel processo civile; 
        che l'art. 131 violerebbe anche l'art. 36 della Costituzione,
sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione, poiche' esso priva
di fatto l'ausiliario nominato nei procedimenti  di  separazione  dei
coniugi, in assenza di una soccombenza  tra  le  parti,  del  proprio
compenso a differenza di quanto previsto nel processo penale; 
        che la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con gli
artt.  30  e  31  della  Costituzione,  in  quanto  renderebbe  «piu'
difficile  o,  [...]  addirittura  impossibile  l'opera  del  giudice
finalizzata  ad  assicurare  il  minor  pregiudizio  derivante  dalla
separazione ai  minori  [...]  sol  perche'  figli  di  genitori  non
abbienti»; 
        che  il  Tribunale  ritiene  la   questione   rilevante   nel
procedimento  camerale   instaurato   a   seguito   della   richiesta
dell'ausiliario di liquidazione dei propri onorari, «alla luce  della
(necessaria) revoca dell'inciso che li poneva a  carico  dell'Erario,
essendo le spese della c.t.u. gia' state divise in parti uguali fra i
coniugi, salvo rivalsa all'esito del giudizio di merito»; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
infondata; 
        che l'Avvocatura,  dopo  aver  rilevato  che  l'ordinanza  di
rimessione ha come presupposto analoga eccezione di costituzionalita'
sollevata dal Tribunale di Trapani dichiarata non fondata  da  questa
Corte con la sentenza n. 287 del 2008, osserva che il  rimettente  ha
omesso di tentare una interpretazione conforme a  Costituzione  della
norma censurata; 
        che, in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato  il
fatto che non vi e' alcun principio  costituzionale  che  imponga  al
legislatore la previsione di un modello unico di  liquidazione  delle
spese e dei compensi per gli  ausiliari  del  giudice  e  cio'  anche
tenuto conto della intrinseca diversita' dei procedimenti - civile  e
penale - nell'ambito dei quali essi svolgono la propria opera; 
        che, comunque, le norme che regolano le spese processuali non
inciderebbero sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi  agisce
o si difende in giudizio, risultando, poi, il richiamo  all'art.  111
della Costituzione, inconferente. 
    Considerato che il Tribunale di Palermo  dubita,  in  riferimento
agli artt. 3,  24,  30,  31,  36  e  111  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115  (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia),  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  le  spese  dei
consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato; 
        che la questione e' manifestamente infondata; 
        che il rimettente fonda i  suoi  dubbi  di  costituzionalita'
sull'errato presupposto interpretativo  secondo  il  quale  la  norma
censurata   puo'   comportare   la   gratuita'   dell'opera    svolta
dall'ausiliario del giudice e, di conseguenza,  il  contrasto  con  i
principi costituzionali indicati; 
        che questa Corte ha, infatti, affermato che  l'art.  131  del
d.P.R.  n.  115  del  2002,  nel  disciplinare  il  procedimento   di
liquidazione degli onorari dell'ausiliario  nell'ambito  dei  giudizi
civili, predispone il rimedio residuale della prenotazione a  debito,
proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione  venga
pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle  parti  (sentenza  n.
287 del 2008; ordinanze n. 195 del 2009 e n. 408 del 2008); 
        che, poi, quanto alla diversa  disciplina  dell'anticipazione
degli onorari dell'ausiliario del magistrato nominato nell'ambito del
processo  penale,  essa  trova  la  sua  ragione   nella   ontologica
diversita' di tale giudizio rispetto a quello  civile  (ordinanza  n.
408 del 2008); 
        che, infine, quanto alla presunta  violazione  dell'art.  111
della Costituzione, e' sufficiente osservare che il suo  richiamo  e'
inconferente,  in  quanto  l'art.  131  censurato  «disciplinando  il
procedimento di liquidazione delle  spese  sostenute  dall'ausiliario
del magistrato, non e' idoneo ad incidere sui tempi  di  celebrazione
del processo cui lo stesso procedimento e' accessorio» (ordinanza  n.
209 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio  2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli  artt.
3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di  Palermo
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola