N. 210 ORDINANZA 7 - 11 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla
  giurisdizione delle commissioni tributarie di tutte le controversie
  relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate  da  uffici
  finanziari, anche se non  collegate  all'inosservanza  di  obblighi
  tributari - Denunciata violazione del divieto di istituire  giudici
  straordinari   o   speciali   -   Sopravvenuta   declaratoria    di
  incostituzionalita' della  norma  censurata  -  Questione  divenuta
  priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'. 
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato  dall'art.
  12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
- Costituzione, art. 102. 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992  n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della L. 30 dicembre  1991,  n.  413),  come  modificato
dall'art.  12,  comma  2,  della  legge  28  dicembre  2001  n.   448
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2002),  promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Treviso,  sezione   distaccata   di   Conegliano   nel
procedimento vertente tra la Baly s.a.s. e l'Amministrazione autonoma
Monopoli di Stato, con ordinanza del 28 aprile 2008, iscritta  al  n.
15 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 12  maggio  2010  il  Giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  ordinario   di   Treviso,   sezione
distaccata di Conegliano, con ordinanza in data 28  aprile  2008,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 102 della Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato  dall'art.  12,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2002); 
        che il rimettente e' chiamato a  giudicare  dell'opposizione,
promossa dalla ditta Baly s.a.s, ai sensi dell'art. 22 della legge 24
novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),   avverso
ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato - ufficio regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige  le  ha
inflitto la sanzione pecuniaria di 6 mila euro «per aver installato e
consentito l'uso di un apparecchio da intrattenimento sprovvisto  dei
richiesti titoli autorizzativi»; 
        che   -   secondo   quanto   riferito   dal    Tribunale    -
l'amministrazione opposta,  costituitasi  in  giudizio,  ha  eccepito
l'incompetenza funzionale del giudice  adito  a  favore  del  giudice
tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 il  quale
attribuisce  alla  giurisdizione  tributaria  tutte  le  controversie
concernenti le sanzioni amministrative comunque  irrogate  da  uffici
finanziari; 
        che il giudice a quo, su conforme  eccezione  dell'opponente,
ritiene non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale   della   citata   disposizione,   dal   momento   che
l'attribuzione alle commissioni tributarie di  controversie  «non  in
base all'oggetto del contenzioso, ma in base all'ente finanziario che
le irroga», significherebbe estendere la giurisdizione di un  giudice
speciale, quali sono appunto  le  commissioni  tributarie,  oltre  la
materia di natura  tributaria  originariamente  loro  attribuita,  in
violazione dell'art. 102 Cost.; 
        che nel caso di specie, in base all'art. 2  citato,  dovrebbe
ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice tributario solo  in
quanto la sanzione e' stata irrogata da un ente finanziario, anche se
essa, essendo stata inflitta per  inosservanza  di  obblighi  formali
connessi   ad   autorizzazioni   per   l'uso   di    apparecchi    di
intrattenimento,  non  avrebbe  alcun   collegamento   con   obblighi
tributari; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che  ha  concluso  per  la  manifesta  inammissibilita'  della
questione prospettata, sostenendo che,  successivamente  al  deposito
dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n.  130  del
2008, ha dichiarato incostituzionale la disposizione censurata, nella
parte  in  cui   attribuisce   alla   giurisdizione   tributaria   le
controversie relative  alle  sanzioni  comunque  irrogate  da  uffici
finanziari  anche  laddove  esse  conseguano   alla   violazione   di
disposizioni non aventi natura tributaria; 
        che, a fronte di tale pronuncia, secondo l'Avvocatura, spetta
al rimettente valutare se la sanzione pecuniaria in concreto disposta
da uffici periferici dell'amministrazione dei monopoli  di  Stato  ai
sensi dell'art. 110, comma 9, del regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
riguardi o meno la violazione di norme tributarie. 
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Treviso,  sezione
distaccata di Conegliano,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 546 (Disposizioni sul  processo  tributario  in  attuazione  della
delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413), come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge  28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002); 
        che, secondo il rimettente,  la  citata  disposizione,  nella
parte  in  cui  stabilisce  che   appartengono   alla   giurisdizione
tributaria   tutte   le   controversie   relative    alle    sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, «anche se non
collegate all'inosservanza di  obblighi  tributari»  estenderebbe  la
giurisdizione del giudice  tributario  oltre  la  materia  di  natura
tributaria originariamente  ad  esso  attribuita,  in  contrasto  con
l'art. 102 Cost. che vieta la creazione di nuovi giudici speciali; 
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  la   sentenza   n.   130   del   2008,   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del  d.lgs.  n.
546 del 2002 «nella  parte  in  cui  attribuisce  alla  giurisdizione
tributaria le controversie relative alle sanzioni  comunque  irrogate
da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano  alla  violazione
di disposizioni non aventi natura tributaria» in quanto «in contrasto
con l'art. 102, secondo comma, e con la VI  disposizione  transitoria
della Costituzione»; 
        che la richiamata pronuncia ha dunque  investito  proprio  la
disposizione censurata dall'attuale remittente; 
        che, pertanto,  a  prescindere  dagli  ulteriori  profili  di
inammissibilita' che presenta l'ordinanza di rimessione, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile dal  momento  che
la medesima e' ormai divenuta priva di oggetto (ordinanza n.  22  del
2009). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato  dall'art.  12,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2002), sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2010. 
 
                       Il cancelliere: Melatti