N. 211 ORDINANZA 7 - 11 giugno 2010

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Reati  ministeriali  -  Procedimento  a  carico  di  un  senatore  in
  relazione a fatti avvenuti quando questi era  deputato  e  Ministro
  dell'ambiente   -   Deliberazione   della   Camera   dei   deputati
  dichiarativa della natura ministeriale dei  comportamenti  ascritti
  al Ministro - Ricorso per conflitto di  attribuzione  promosso  dal
  Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina -  Asserita  non
  spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla
  natura ministeriale del reato ascritto all'imputato - Asserita  non
  spettanza alla Camera  del  potere  di  negare  l'autorizzazione  a
  procedere in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale
  dei ministri e del Tribunale  di  Livorno,  sezione  distaccata  di
  Cecina - Sussistenza dei  requisiti  soggettivo  ed  oggettivo  per
  l'instaurazione  del  conflitto  -  Ammissibilita'  del  ricorso  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti. 
- Delibera della Camera dei Deputati 28 ottobre 2009  (Doc.  XVI,  n.
  1). 
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1,
  art. 9; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37 
(GU n.24 del 16-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO Giudice, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,
  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  28
ottobre 2009 (Doc. XVI, n.  1),  con  la  quale  si  dichiara  che  i
comportamenti  ascritti  al  senatore  Altero  Matteoli  (deputato  e
ministro  all'epoca  dei  fatti)  sono  da  ritenersi  di   carattere
ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un  preminente
interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, promosso
dal Tribunale di Livorno - sezione distaccata di Cecina, con  ricorso
depositato il 7 gennaio  2010  ed  iscritto  al  n.  2  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 12  maggio  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Tribunale  di  Livorno -  sezione  distaccata  di
Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza  del  18  dicembre
2009, depositata  il  7  gennaio  2010,  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato in relazione  alla  deliberazione
della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n.  1),  con
la quale  l'organo  parlamentare  ha  ritenuto  che  i  comportamenti
ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e  ministro  all'epoca
dei  fatti),  oggetto  di  procedimento  penale  pendente  presso  il
Tribunale  ricorrente,  sono   riferibili   all'articolo   96   della
Costituzione, negando conseguentemente l'autorizzazione  a  procedere
all'autorita' giudiziaria; 
        che, premette il ricorrente, con sentenza n.  241  del  2009,
questa Corte  ha  statuito  il  dovere  per  l'autorita'  giudiziaria
procedente di informare il Presidente della Camera dei  deputati,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in  materia
di  procedimenti  per  i  reati  di   cui   all'articolo   96   della
Costituzione), del provvedimento emesso in  data  31  marzo-4  aprile
2005 dal Tribunale dei ministri di Firenze, con  cui  tale  collegio,
dopo  aver  escluso  la  natura  ministeriale  dei   reati   ascritti
all'imputato, si limitava a disporre  la  trasmissione  degli  stessi
all'autorita' giudiziaria competente; 
        che, riferisce il ricorrente, la Camera dei deputati,  avendo
avuto notizia  della  pendenza  del  procedimento  penale  presso  il
Tribunale di Livorno, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato,
con la maggioranza prevista dall'articolo 9,  comma  3,  della  legge
costituzionale n. 1  del  1989,  la  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore
Matteoli, da ritenere di carattere ministeriale, sono stati posti  in
essere per il  perseguimento  di  un  preminente  interesse  pubblico
nell'esercizio  della  funzione  di  governo,  ai  sensi  del  citato
articolo 9, comma  3,  negando  conseguentemente  l'autorizzazione  a
procedere all'autorita' giudiziaria; 
        che, a seguito della deliberazione della Camera dei deputati,
il difensore del senatore Matteoli ha chiesto al Tribunale ricorrente
di emettere, ai sensi  dell'articolo  129  del  codice  di  procedura
penale, sentenza dichiarativa di non doversi procedere  per  mancanza
della necessaria condizione di procedibilita',  dal  momento  che  la
valutazione dell'organo parlamentare non sarebbe sindacabile da parte
della autorita' giudiziaria ne' sotto il profilo formale,  ne'  sotto
il profilo sostanziale, per  esplicita  previsione  dell'articolo  9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989; 
        che  il  Tribunale  di  Livorno  ha  rigettato  la  richiesta
difensiva, ritenendo preliminarmente necessaria  la  statuizione,  da
parte di questa Corte, in ordine all'effettivo  potere  della  Camera
dei deputati,  nel  caso  in  esame,  di  negare  l'autorizzazione  a
procedere all'autorita' giudiziaria; 
        che,  ad  avviso  del  ricorrente,  il   potere   di   negare
l'autorizzazione a procedere, insindacabile ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989,  e'  previsto,  in
base all'articolo  96  Cost.  e  alla  citata  legge  costituzionale,
soltanto in  ipotesi  di  reato  avente  natura  ministeriale,  cioe'
commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, mentre, nel caso
in questione, il Tribunale dei ministri di Firenze, con provvedimento
del 4 aprile 2005,  le  cui  valutazioni  sono  state  condivise  dal
Tribunale di Livorno nell'ordinanza del 4 novembre 2006,  ha  escluso
che il reato contestato  avesse  natura  ministeriale,  ritenendo  al
contrario che si trattasse di reato comune; 
        che, in  siffatta  situazione,  sostiene  il  ricorrente,  la
Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale  da  parte
del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno in ordine  alla
natura non ministeriale del reato ascritto all'imputato, non  avrebbe
avuto il potere di negare la autorizzazione a procedere; 
        che, inoltre, osserva il Tribunale di Livorno,  dalla  citata
sentenza n. 241 del 2009 sarebbe  desumibile  «chiaramente  che  alla
Camera   non   spetta   alcuna   valutazione   vincolante    rispetto
all'autorita' giudiziaria in  ordine  alla  natura  ministeriale  del
reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data  la  possibilita',
qualora ritenga diversa la  propria  valutazione  rispetto  a  quella
operata dal giudice, di sollevare conflitto di attribuzione»  dinanzi
a questa Corte; 
        che, precisa  il  ricorrente,  a  fronte  del  diniego  della
autorizzazione a procedere da parte della Camera dei  deputati,  «pur
potendosi opinare [...] che tale diniego non sia  vincolante  per  la
autorita'  giudiziaria  procedente  in  considerazione  della  natura
comune del reato contestato al  Ministro  Matteoli  e  che  pertanto,
astrattamente, il Tribunale  avrebbe  potuto  anche  procedere  senza
tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi
dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale  a  sollevare
conflitto di attribuzioni tra l'autorita' giudiziaria e la Camera dei
deputati»; 
        che, pertanto, il Tribunale di Livorno -  sezione  distaccata
di  Cecina,  chiede  a  questa  Corte  di  statuire  «se,   ai   fini
dell'esercizio della prerogativa di cui all'articolo 96 Cost., spetti
alla  Camera  di  appartenenza  o  alla  autorita'   giudiziaria   la
valutazione in ordine alla  natura  ministeriale  o  meno  del  reato
contestato». 
    Considerato che in questa fase del giudizio,  a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  in
ordine alla esistenza o meno della «materia di un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; 
        che, quanto alla sussistenza  dei  requisiti  soggettivi,  il
Tribunale di Livorno - sezione distaccata di Cecina, e' legittimato a
sollevare conflitto al fine di difendere le attribuzioni che spettano
all'autorita'   giudiziaria   ai   sensi   dell'articolo   96   della
Costituzione,  quale   organo   giurisdizionale   in   posizione   di
indipendenza costituzionalmente  garantita  competente  a  dichiarare
definitivamente, nel procedimento di cui e'  investito,  la  volonta'
del potere cui appartiene (sentenza n. 241 del 2009 e ordinanza n.  8
del 2008); 
        che la legittimazione a resistere nel presente  conflitto  va
riconosciuta in capo alla  Camera  dei  deputati,  in  quanto  organo
competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine
alle attribuzioni ad esso  spettanti  ai  sensi  dell'art.  96  Cost.
(sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 8 del  2008
e n. 217 del 1994); 
        che, con  riguardo  ai  presupposti  oggettivi,  sussiste  la
materia del conflitto, dal momento che il ricorso  e'  indirizzato  a
garanzia di una sfera  di  attribuzioni  costituzionali,  desumibili,
secondo  la  prospettazione  del  Tribunale  di   Livorno -   sezione
distaccata di Cecina, dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale
n. 1 del 1989; 
        che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge  n.  87  del
1953, va disposta la notificazione anche al Senato della  Repubblica,
stante l'identita' della posizione costituzionale dei  due  rami  del
Parlamento in relazione  alle  questioni  di  principio  da  trattare
(sentenze n. 241 del 2009, n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze
n. 8 del 2008, n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995). 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11  marzo
1953, n. 87, il conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
proposto dal Tribunale di Livorno - sezione distaccata di Cecina, nei
confronti della Camera  dei  deputati,  con  l'atto  introduttivo  in
epigrafe; 
    Dispone: 
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Livorno - sezione
distaccata di Cecina; 
        b) che, a cura  del  ricorrente,  l'atto  introduttivo  e  la
presente ordinanza siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in
persona del suo Presidente, nonche' al Senato  della  Repubblica,  in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione  di  cui  al  punto  a),  per  essere   successivamente
depositati nella cancelleria di questa  Corte  entro  il  termine  di
trenta giorni  dall'ultima  notificazione,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2010. 
 
                       Il cancelliere: Melatti