N. 212 ORDINANZA 7 - 11 giugno 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Agricoltura e zootecnia - Turismo - Norme della Regione Siciliana - Disciplina dell'agriturismo - Prevista attuazione con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari anziche' con regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera con omissione della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337, artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, e 13, comma 1, ultimo periodo. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 12, quarto comma, e 13.(GU n.24 del 16-6-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO Giudice, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 19 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell'anno 2010. Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 27 del 2010), ha proposto questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 337 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), per contrasto con gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); che l'art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata attribuisce all'Assessore regionale alle risorse agricole ed alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni applicative contenute nella suddetta delibera; che il decreto dell'Assessore regionale e' richiamato anche dagli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa; che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, nel censurare l'art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata, nonche' gli altri articoli sopra richiamati che ad esso fanno rinvio, per violazione degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana, lamenta che lo strumento normativo per attuare le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli dello statuto speciale. Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa e' stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e n. 410 del 2006); che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Cassese Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria l'11 giugno 2010. Il cancelliere: Melatti