MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Revoca  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
difenilammina (10A07304) 
(GU n.139 del 17-6-2010)

 
 
    La sostanza attiva difenilammina non e' inclusa nell' allegato  I
della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17  marzo
1995,  n.  194  in  attuazione  della  decisione  della   Commissione
2009/859/CE del 30 novembre 2009. 
    Pertanto le  autorizzazioni  all'  immissione  in  commercio  dei
prodotti  fitosanitari  che  contengono  tale  sostanza  attiva  sono
revocate a partire dal 30 maggio 2010. 
    La   commercializzazione,   da   parte   dei    titolari    delle
autorizzazioni   dei   prodotti   fitosanitari,   dei    quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento  della  revoca  della  sostanza
attiva di fenilammina, nonche' la vendita, da parte  dei  rivenditori
e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati,
e' consentita fino al 30 gennaio 2011. 
    L' utilizzo dei prodotti  fitosanitari,  a  base  della  sostanza
attiva difenilammina, e' consentito tino al 30 maggio 2011. 
    L'elenco  dei  prodotti  fitosanitari  revocati,  a  base   della
sostanza attiva  difenilammina  non  inclusa  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, in attuazione della decisione della  Commissione  2009/859/CE
si potra' consultare  nella  banca  dati  di  questo  Ministero,  alt
indirizzo: 
      «www.salute.gov.it», nell' area tematica dedicata  ai  prodotti
fitosanitari. 
    I  titolari  delle  autorizzazioni   di   prodotti   fitosanitari
contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell' avvenuta revoca e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
    Il seguente comunicato sara' pubblicato sia sul portale di questo
Ministero che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.