N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2010

Ordinanza del 29 gennaio 2010 emessa dal Tribunale di  Ascoli  Piceno
nel procedimento civile promosso da M.P. contro I.N.A.I.L. . 
 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi  sul  lavoro
  che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilita' fino al  65°
  anno d'eta' - Corresponsione d'ufficio di  un  assegno  di  importo
  pari a quello previsto  dal  comma  1  dell'art.  20  del  T.U.  n.
  915/1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio
  -  Mancata  previsione  -  Ingiustificato  diverso  trattamento  di
  situazioni omogenee - Incidenza sulla garanzia assistenziale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
  art. 180; decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137. 
- Costituzione, artt. 3 e 38. 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il giudice a scioglimento della riserva rivela quanto segue:  con
ricorso depositato in data 8 novembre 2005 P.M. esponeva: 
        di essere titolare di pensione INPS e di  rendita  INAIL  per
infortunio subito durante il servizio prestato quale marinaio per una
ditta privata nel settore marittimo; 
        di essere stato riconosciuto, con verbale  della  Commissione
medica permanente di  primo  grado  dell'8  settembre  1983  «inabile
permanente alla navigazione con infermita' ascrivibile alla  II  Tab.
A, L n. 313 del 1968 con invalidita' superiore ai 3/3 del normale; 
        di aver ottenuto, per lo stesso  infortunio  sul  lavoro,  la
rendita INAIL a decorrere dal 1º giugno 1992; 
        che gli era stato riconosciuto l'assegno di  incollocabilita'
fino al 30 giugno 2005 ovvero fino al compimento del 65° anno di eta'
del ricorrente; 
        di  aver  presentato  ricorso   amministrativo   avverso   il
provvedimento INAIL di revoca dell'assegno di incollocabilita' del 12
aprile 2005, sostenendo di aver diritto alla sostituzione del  citato
assegno con altro di  importo  pari  alla  pensione  minima  INPS  in
applicazione della normativa prevista per gli invalidi per servizio; 
        di  percepire  la  rendita  INAIL   ma   non   l'assegno   di
incollocabilita'  ne'  il  trattamento  economico  previsto  in   sua
sostituzione al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. 
    Conveniva l'INAIL per sentir accertare il diritto del  ricorrente
al  trattamento  sostitutivo  dell'assegno  di   incollocabilita'   a
decorrere  dalla   disposta   revoca   ovvero   al   compimento   del
sessantacinquesimo  anno  d'eta'  o,  in  subordine,   sollevare   la
questione di illegittimita' dell'art. 180 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in  combinato  disposto  con
decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, per contrasto  con  gli
articoli 3 e 38 Cost., nella parte in  cui  non  prevedono  che  agli
invalidi  sul  lavoro   che   abbiano   usufruito   dell'assegno   di
incollocabilita'  fino  al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno
d'eta', venga corrisposto d'ufficio un  assegno  di  importo  pari  a
quello previsto dal comma 1 dell'art. 20 del testo  unico  n.  915/78
per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio. 
    L'INAIL chiedeva  il  rigetto  della  domanda  ed  in  ordine  ai
sollevati dubbi di costituzionalita' della  norma  sosteneva  che  il
legislatore aveva ragionevolmente fissato i limiti e le modalita'  di
tutela di alcune categorie. 
    A parere del giudicante la sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  articoli  di  legge   sopraindicati   non   e'
manifestamente infondata. 
    Il ricorrente P.M. e' invalido per lavoro  per  avere  subito  un
infortunio durante il servizio prestato come marinaio per  una  ditta
privata. 
    Lo stesso  ricorrente  veniva  dichiarato  totalmente  inabile  e
diveniva  titolare  di  un  assegno  di  incollocabilita'  a   carico
dell'INAIL,  assegno  che  gli  veniva  revocato  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno d'eta'. 
    Le modalita' di erogazione dell'assegno di incollocabilita'  sono
stabilite dal decreto ministeriale  27  gennaio  1987,  n.  137,  che
prevede la perdita del beneficio al compimento del sessantacinquesimo
anno d'eta'. 
    Una diversa disciplina e', invece, prevista per gli invalidi  per
servizio e per gli invalidi di guerra. 
    Per quanto riguarda la prima categoria l'art. 104, commi 3  e  4,
del Testo unico n. 1092/1973 stabilisce che «Ai mutilati  e  invalidi
per   servizio   che,   fino   alla   data   del    compimento    del
sessantacinquesimo anno d'eta', abbiano beneficiato  dell'assegno  di
incollocabilita' viene corrisposto dal giorno  successivo  alla  data
predetta ed in aggiunta al trattamento  stabilito  per  la  categoria
alla quale sono  ascritti,  un  assegno  pari  alla  pensione  minima
prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della  legge 4
aprile  1952,  n.  218  e  successive  modificazioni.  L'assegno   e'
cumulabile con l'assegno di previdenza. 
    Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti  commi
e' attribuito, sospeso o revocato,  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra». 
    Anche per gli invalidi di guerra l'art.  20,  ultimo  comma,  del
testo unico n. 91571978 stabilisce che «Ai mutilati ed in invalidi di
guerra che fino alla data del compimento del sessantacinquesimo  anno
d'eta' abbiano beneficiato  dell'assegno  di  incollocabilita'  viene
corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in
aggiunta al trattamento previsto per la  categoria  alla  quale  sono
ascritti, un assegno di importo pari  a  quello  stabilito  al  primo
comma del presente articolo a  titolo  compensativa  per  la  mancata
applicazione nei loro confronti  delle  disposizioni  in  materia  di
assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al
presente comma si applicano  le  disposizioni  contenute  al  secondo
comma del presente articolo». 
    Dall'esame congiunto dei presupposti necessari per  l'assegno  in
parola  emerge che  i  presupposti  per  il  riconoscimento  sono   i
medesimi. 
    Anche la ratio legis, collegata alla funzione compensativa sembra
esattamente la stessa (non puo' parlarsi di funzione assistenziale in
quanto non vi e' alcun collocamento con lo stato di  bisogno  ne'  di
funzione  previdenziale  in  quanto  prescinde  dal   versamento   di
contributi). 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30  giugno  1965
n. 1124 e del decreto ministeriale  27  gennaio  1987,  n.  137,  per
contrasto con gli articoli 3 e 38  Cost.,  nella  parte  in  cui  non
prevede  che  agli  invalidi  sul  lavoro   che   abbiano   usufruito
dell'assegno   di   incollocabilita'   fino   al    compimento    del
sessantacinquesimo  anno  d'eta',  venga  corrisposto  d'ufficio   un
assegno di importo pari a quello previsto dal comma  1  dell'art.  20
del testo unico n. 915/78 per  gli  invalidi  di  guerra  e  per  gli
invalidi per servizio; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti ed al presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica. 
         Ascoli Piceno, addi' 28 gennaio 2010 
 
                          Il Giudice: Pocci