N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010

Ordinanza del 5 febbraio 2010  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fiore Giovanni Antonio
ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca ed altri. 
 
Istruzione pubblica -  Docenti  gia'  iscritti  nelle  graduatorie  a
  esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27
  dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo  sul
  50% dei posti autorizzati e per  il  conferimento  delle  supplenze
  annuali  -  Aggiornamento  e  integrazione  delle   graduatorie   -
  Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione  autentica
  della  possibilita'  per  i   docenti   inseriti   nelle   predette
  graduatorie per il biennio  scolastico  2007-2008  e  2008-2009  di
  essere inseriti,  a  domanda,  anche  nelle  graduatorie  di  altre
  province dopo l'ultima posizione di III  fascia  nelle  graduatorie
  medesime - Violazione del principio di uguaglianza sotto i  profili
  dell'irragionevolezza  e  del  diverso  trattamento  di  situazioni
  omogenee - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in  giudizio
  - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso ai  pubblici
  inpieghi nonche' dei principi di  buon  andamento  e  imparzialita'
  della  pubblica  amministrazione  e  di  tutela  giurisdizionale  -
  Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU. 
- Decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  134,  art.  1,  comma  4-ter,
  aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo,  51,
  primo comma, 97, primo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma,
  in relazione all'art.  6  della  convenzione  per  la  salvaguardia
  diritti dell'uomo e liberta' fondamentali. 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 7051 del 2009, proposto da: Giovanni Antonio Fiore,
Valeria Merche, Gerardo Proia,  Marilena  Grifo',  Alessandro  Pinna,
Paolo Malerba, Filomena Borino, Francesco Mastromarini, Antonella  De
Prezzo, Valentina Guidella, Debora Donzella,  Natascia  Gino  Grillo,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter  Miceli,  ed
elettivamente domiciliati in Roma, alla  via  Attilio  Regolo,  12/D,
presso lo studio dell'avv. Lucio Stile; 
    Contro  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, nonche' contro gli Uffici scolastici provinciali di Sondrio,
Foggia, Oristano,  Cagliari,  Frosinone,  Massa,  Siracusa,  Gorizia,
Sassari, Bergamo, Brindisi, Milano, Napoli, Modena, Brindisi,  Reggio
Emilia, Imperia,  Caltanissetta,  Savona,  Gorizia,  rappresentati  e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede -  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12  -  domiciliano  per  legge;  per
l'esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sez. III-bis n.  10809  in
data 27 novembre 2008. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 7 gennaio  2010  il
cons. Massimo L. Calveri e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel relativo verbale; 
    1. - Premettono i ricorrenti  di  essere  docenti  gia'  iscritti
nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605,  lett.
c), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  utilizzabili  per  le
assunzioni  in  ruolo  sul  50%  dei  posti  autorizzati  e  per   il
conferimento delle supplenze annuali. 
    Premettono altresi' di avere maturato l'interesse a inserirsi  in
un graduatoria provinciale diversa da quella  di  attuale  iscrizione
per le  ragioni  di  seguito  esemplificate  non  in  via  esaustiva:
assistere  i  congiunti  affetti  da  grave  malattia  residenti   in
provincia diversa da quella di  attuale  iscrizione  in  graduatoria;
necessita' di ricongiungimento con il coniuge trasferito, per ragioni
di lavoro, in provincia diversa da quella di  attuale  iscrizione  in
graduatoria;  opportunita'  di  collocazione   in   una   graduatoria
provinciale che, non  essendo  satura,  offre  maggiore  possibilita'
occupazionali. 
    1.1. - Sennonche' la nota prot. n. 5485  del  Direttore  generale
per il personale della scuola del Ministero della pubblica istruzione
in data 19 marzo 2007, al punto 1), aveva disposto  che  nel  biennio
2009/2011 si sarebbe potuto solo aggiornare il punteggio o trasferire
la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce. 
    Lo stesso Direttore generale,  con  decreto  del  16  marzo  2007
considerava, in premessa, che «ai sensi dell'art. 1, comma 607  della
citata lega e n. 296/2006, [...] dall'a.s.  2009/2010  e'  consentito
solo l'aggiornamento della propria posizione e  il  trasferimento  ad
altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce». 
    1.2.- Con ricorso R.G.  n.  4629/2007,  i  ricorrenti  chiedevano
l'annullamento  dei  precitati  provvedimenti  amministrativi  e   la
Sezione,  con  sentenza  n.  10809/2008  in  data  27  novembre  2008
accoglieva  il  ricorso   precisando,   in   motivazione,   che   «la
riconfigurazione  delle  graduatorie  provinciali  in  permanenti   a
esaurimento, non implica l'immobilita' e/o  la  cristallizzazione  di
queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e  di
conseguenza  «non  sono  dunque  ipotizzabili  di  mobilita',   anche
territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie». 
    Avverso la sentenza il Ministero soccombente proponeva appello al
Consiglio di Stato, chiedendone, in via incidentale,  la  sospensione
dell'efficacia. 
    Con ordinanza n. 1525/2009 in data  25  marzo  2009,  il  Giudice
d'appello,   «[...],   ritenute,   allo   stato,   condivisibili   le
argomentazioni svolte nella sentenza appellata», respingeva l'istanza
cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008. 
    1.3.- I ricorrenti, successivamente alla notifica della  sentenza
n. 10809/2008, diffidavano  gli  Uffici  scolastici  della  Provincia
d'interesse a disporne  l'esecuzione  mediante  il  trasferimento  «a
pettine» dalla corrispondente fascia  delle  graduatorie  di  attuale
iscrizione, avvertendo, in mancanza, che avrebbero presentato ricorso
per l'esecuzione e/o per l'ottemperanza di detta sentenza,  salvo  il
risarcimento del danno  che  sarebbe  stato  chiesto  in  conseguenza
dell'illegittima omissione di atti dovuti. 
    Ma gli Uffici scolastici  intimati  non  davano  esecuzione  alla
sentenza, dal momento che, pubblicando le  rispettive  graduatorie  a
esaurimento per gli anni scolastici 2009-2011,  non  veniva  disposta
l'inclusione «a  pettine»  dei  ricorrenti  che  avevano  chiesto  il
trasferimento ad altra provincia, a eccezione del ricorrente Giovanni
Antonio Fiore, inserito nella graduatoria richiesta ma con riserva, e
cioe' con modalita' che - ad avviso del ricorrente medesimo  -  rende
inefficace l'inserimento ai fini  delle  supplenze  annuali  e  delle
assunzioni in ruolo tratte da tali graduatorie. 
    1.4. - In tale situazione, i ricorrenti hanno  adito  la  Sezione
per ottenere - ai sensi del quinto comma dell'art. 33 della legge  n.
1034/1971, nel testo aggiunto dall'art. 10 della legge n. 205/2000  -
l'esecuzione della predetta sentenza non  sospesa  dal  Consiglio  di
Stato. 
    1.5. - Nelle more del presente giudizio di  esecuzione  e'  stato
emanato il d.1. 25 settembre 2009, n. 134,  contenente  «Disposizioni
urgenti per garantire  la  continuita'  del  servizio  scolastico  ed
educativo per l'anno 2009-2010», all'art. 1 di detto decreto-legge e'
stato aggiunto -  in  sede  di  conversione  disposta  con  legge  24
novembre 2009, n. 167 - il comma 4-ter. 
    Con tale norma (inde: comma  4-ter)  e'  stato  disposto  che  la
lettera c) del comma 605 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del  d.l.  7  aprile  2004,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e'
consentito ai docenti che ne fanno esplicita  richiesta,  oltre  alla
permanenza nella provincia prescelta in occasione  dell'aggiornamento
delle suddette graduatorie per  il  biennio  scolastico  2007-2008  e
2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie  di  altre  province
dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. 
    La norma ha altresi' disposto che il prossimo aggiornamento delle
graduatorie, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma
4, del decreto-legge n. 97 del  2004,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 134 del 2004, dovra' essere  improntato  al  principio
del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al  trasferimento
della  provincia   prescelta   in   occasione   dell'integrazione   e
dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad
un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio
e della conseguente posizione in graduatoria. 
    1.6. - Della riferita nuova disciplina legislativa, i ricorrenti,
con  memoria  in  data  25  novembre   2009,   hanno   proposto   una
«interpretazione  costituzionalmente  orientata»,  sulla  base  degli
assunti argomentativi che seguono: 
        il comma 4-ter ha inteso fornire un'interpretazione autentica
della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge  n.  296/2006,
ma tale norma - come evidenziato dalla Sezione  con  la  sentenza  n.
10809/2008 - deve essere intesa come volonta' del legislatore di  non
alimentare il c.d. precariato scolastico,  definendo  le  graduatorie
«ad esaurimento» proprio perche' a decorrere  dal  2007  non  sarebbe
stato piu' consentito in  genere  l'inserimento  di  nuovi  aspiranti
candidati prima dell'immissione in molo  dei  gia'  inseriti,  per  i
quali e' stato previsto un piano pluriennale di  assunzione  a  tempo
indeterminato (cfr. relazione Commissione Senato); 
        la  considerazione  esegetica  contenuta  nella  sentenza  n.
10809/2008, secondo cui nella norma in questione non sono ravvisabili
«conseguenze  limitative  per  i  scotti  interni  al  sistemi  delle
graduatorie provinciali per i  quali  non  soro  dunque  ipotizzabili
preclusioni  di  mobilita',  anche  territoriale,  nell'ambito  delle
distinte graduatorie», troverebbe conferma nel  dato  testuale  della
stessa legge n. 296/2006, allorche' nel comma 607 del  medesimo  art.
1, e' stato riconfermato l'aggiornamento biennale  delle  graduatorie
di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994; 
        la possibilita' per i docenti  che  intendono  trasferire  la
propria posizione  in  altra  graduatoria  provinciale  senza  subire
alcuna penalizzazione (recte:  inserimento«a  pettine»  anziche'  «in
coda»),  sarebbe  stata  elevata  a   principio   informatore   della
disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie in questione  proprio
dal comma 4-ter che, nell'interpretare la  lett.  c)  del  comma  605
dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ha statuito che l'integrazione e
l'aggiornamento, in ottemperanza a quanto previsto  dall'articolo  1,
comma  4,  del  decreto-legge  n.  97  del   2004,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, devono  essere  improntate
al principio del riconoscimento del diritto di ciascun  candidato  al
trasferimento    dalla    provincia    prescelta     in     occasione
dell'integrazione e  dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di  sua  scelta,  con  il
riconoscimento  del  punteggio  e  della  conseguente  posizione   in
graduatoria; 
        una diversa interpretazione del comma  4-ter  condurrebbe  al
risultato aberrante di  produrre  una  sospensione  biennale  (valida
cioe' soltanto per il biennio 2009-2011) del principio  di  legalita'
nella  disciplina  dei  trasferimenti,  compiuta  al  solo  scopo  di
vanificare gli effetti di piu' pronunce giurisdizionali (la  sentenza
n. 10809/2008 e le molteplici ordinanze  in  tema  di  inserimento  a
pettine nelle graduatorie  aggiuntive),  determinando  una  sorta  di
barriera alla mobilita' territoriale che colpirebbe solo i ricorrenti
che agiscono per far valere i propri diritti in sede di aggiornamento
delle graduatorie valide per il biennio 2009-2011, atteso  che  detta
barriera e' destinata poi a venir meno in sede di aggiornamento delle
graduatorie valide per il biennio 2011-2013; 
        viene ricordato il monito della Corte costituzionale, secondo
la  quale   il   legislatore   ordinario   puo'   porre   norme   che
retroattivamente   precisino   il   significato   di   altre    norme
preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti del testo
originario alla condizione che tale significato sia  compatibile  con
il tenore letterale del testo  originario  e  che  la  retroattivita'
trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza  e  non
si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente
protetti (sentenze nn. 376 e 421 del 1995,  220  del  1999,  525  del
2000, 291 del 2003 e 168 del 2004); 
        un'interpretazione del comma 4-ter ostativa  della  mobilita'
territoriale  dei  ricorrenti  non  rientrerebbe  tra  le   possibili
interpretazioni del testo, apparendo anzi ingiustificabile  sotto  il
profilo della ragionevolezza, perche': 
          a) introdurrebbe un'evidente disparita' di trattamento  tra
docenti che si trovano nelle medesime condizioni, non  evidenziandosi
la ragione per cui il trasferimento interprovinciale  -  riconosciuto
quale  principio  che  improntera'  il  futuro  aggiornamento   delle
graduatorie, cosi' come ha improntato l'aggiornamento passato  -  non
dovrebbe valere per i ricorrenti; 
          b) concreterebbe la violazione degli artt. 24 e  113  della
Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento  effettivo  dei
diritti e degli interessi accertati  in  giudizio  nei  confronti  di
qualsiasi soggetto; 
          c) integrerebbe l'ulteriore violazione dell'art. 117, comma
1, della Costituzione, in riferimento all'art.  6  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali che sancisce  il  principio  del  diritto  a  un  giusto
processo dinanzi a un tribunale indipendente  e  imparziale,  e  che,
secondo l'interpretazione della Corte europea dei  diritti  dell'uomo
di Strasburgo, impone al legislatore di uno Stato contraente  di  non
interferire  nell'amministrazione  della  giustizia  allo  scopo   di
influire sulla  singola  causa  o  su  un  determinata  categoria  di
controversie, attraverso  norme  interpretative  che  assegnino  alla
disposizione interpretata un significato  vantaggioso  per  lo  Stato
parte del procedimento, salvo  il  caso  di  «ragioni  imperative  di
interesse generale»; 
          d) svelerebbe  lo  scopo  del  legislatore  di  contrastare
autoritariamente un  indirizzo  giurisprudenziale  politicamente  non
gradito,   atteggiamento   questo    percepibile    dalle    seguenti
dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro  pro  tempore  dopo
l'emanazione  dell'ordinanza  con  cui  questo  Tar  ha  nominato  un
commissario ad actus per il trasferimento a  pettine  dei  ricorrenti
del ricorso R.G. n. 3737/2009: «l'ordinanza del Tar  e'  la  scontata
conseguenza del recente rigetto, da parte  del  Consiglio  di  Stato,
dell'appello gia' proposto  dall'amministrazione.  Il  MIUR,  con  il
consenso di gran parte dei sindacati, ha  pronto  un  emendamento  al
Decreto Ministeriale salva precari che confermi i  provvedimenti  del
Ministero e che consentira' di rendere inefficace  il  pronunciamento
del Tar e di evitare il commissariamento»; 
          e)    determinerebbe    la    violazione    dei    principi
costituzionali: di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a.,
art.  97;  di  accesso  agli  uffici  pubblici   in   condizioni   di
uguaglianza,  art.  51,  comma  1;  come  peraltro  stabilito   dalla
precitata sentenza della Sezione n.  10809/2008  che,  censurando  la
preclusione alla mobilita' dei ricorrenti, nella  considerazione  che
«la collocazione nelle  graduatorie  provinciali  per  l'insegnamento
deve avvenire sulla base del  criterio  meritocratico  del  punteggio
conseguito dagli iscritti». 
    1.7. - Sulla base delle svolte considerazioni i ricorrenti  hanno
chiesto di dare atto  -  attraverso  una  lettura  costituzionalmente
orientata del combinato disposto dei due periodi di cui  e'  composto
il comma 4-ter del decreto-legge n. 134/2009 - che il legislatore non
ha  voluto  conculcare,  ma  ha  voluto  anzi  elevare  a   principio
informatore della  disciplina  aggiornamento  delle  graduatorie,  il
diritto dei docenti di  trasferire  la  propria  posizione  in  altra
graduatoria provinciale, senza subire alcuna penalizzazione. 
    In via subordinata, hanno chiesto di sollevare  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'anzidetto   comma   4-ter,   ove
interpretato nel senso di  impedire  la  mobilita'  territoriale  dei
ricorrenti, in relazione alla violazione degli artt. 3, 24, 51, comma
1, 113, 117, comma 1, e 97 della Costituzione. 
    1.8.  -  Nel  giudizio  si  sono  costituite  le  amministrazioni
scolastiche intimate senza pero' dispiegare memorie difensive. 
    1.9. - Alla Camera  di  consiglio  del  17  gennaio  2010,  sulle
conclusioni delle parti ricorrenti, il ricorso e' stato trattenuto in
decisione. 
    2. - La richiesta formulata in via principale dai ricorrenti  non
puo' trovare accoglimento. 
    2.1. - La chiara previsione del comma 4-ter non consente a questo
giudice,  sulla  base  dell'auspicata   lettura   «costituzionalmente
orientata» della norma, di procedere  all'esecuzione  della  sentenza
della  Sezione  n.  10809/2008,  esercitando  i  poteri  inerenti  al
giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art.  27,  comma  1,
numero 4 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato,  approvato  con
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni. 
    Infatti, se e' vero che con il  comma  4-ter  il  legislatore  ha
riconosciuto  il  diritto  dei  docenti  di  trasferire  la   propria
posizione in altra graduatoria «con il riconoscimento del punteggio e
della conseguente  posizione  nella  graduatoria»  (di  provenienza),
cosi'  tendenzialmente  affermando  il  principio  -  in  materia  di
aggiornamento delle graduatorie - dell'inserimento c.d. «a  pettine»,
tale principio risulta espresso  con  riferimento  all'«aggiornamento
delle...  graduatorie  per  il   biennio   scolastico   2001-2012   e
2012-2013». 
    Diversamente,  nell'arco  temporale   di   riferimento   (biennio
2009-2011) interessato dalla  pronuncia  giurisdizionale  di  cui  si
chiede  l'esecuzione,  l'inserimento  nelle  graduatorie   di   altre
province e' consentita «dopo l'ultima posizione di III  fascia  nelle
graduatorie medesime»; in tal senso confermandosi, come gia' disposto
con il d.d.g. del 16 marzo 2007 (annullato con la sentenza n.  10809)
e ora  ribadito  in  via  legislativa,  che  il  trasferimento  nella
graduatoria di altra provincia avviene non «a pettine» ma «in coda» a
tutte le fasce. 
    Consegue   dall'esposto   ordine   di   considerazioni   che   la
sopravvenienza dell'anzidetta  norma  legislativa,  autoqualificatasi
come norma di interpretazione autentica e in quanto tale  di  portata
retroattiva, non solo non  consente  di  apprezzare  la  domanda  nei
termini  proposti,  ma  dovrebbe  condurre,   stante   il   contenuto
imperativo della nuova disciplina che si  estende  in  preteritum,  a
dichiarare l'improcedibilita' del ricorso in executivis. 
    2.2. - Ritiene pero' la Sezione, aderendo alla richiesta avanzata
in via subordinata dai ricorrenti, che la questione  di  legittimita'
costituzionale della norma interpretativa da applicare sia  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    2.3.  -  In  punto  di   rilevanza,   e'   evidente   come   solo
l'accoglimento della questione  di  legittimita'  costituzionale  del
comma   4-ter    escluderebbe    la    necessita'    di    dichiarare
l'improcedibilita' del ricorso  per  la  sopravvenienza  della  norma
interpretativa, consentendo  a  questo  giudice  di  riespandere  con
pienezza la propria funzione decisoria e di  scendere  all'esame  del
ricorso proposto per l'esecuzione della sentenza n.  10809/2008,  che
ha statuito l'illegittimita' dei provvedimenti  ministeriali  secondo
cui «nel biennio scolastico 2009-2011 si potra'  solo  aggiornare  il
puntegio o trasferire la propria posizione  in  altra  provincia,  ma
''in coda'' a tutte le fasce». 
    2.4.  -  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  valgano  le
considerazioni che seguono. 
    2.4.1. - Si dubita anzitutto che il comma 4-ter  abbia  carattere
interpretativo della lettera c) del comma 605 dell'articolo  1  della
legge n. 296/2006. 
    Come puntualizzato dalla  Corte  costituzionale,  con  una  delle
prime  decisioni  volte  a   dare   una   definizione   delle   leggi
interpretative (sent. 3 marzo  1988,  n.  233),  tale  qualificazione
giuridica spetta  «a  quelle  leggi  o  a  quelle  disposizioni  che,
riferendosi   e   saldandosi   con   altre    disposizioni    (quelle
interpretate), intervengono esclusivamente sul significato  normativo
di queste ultime (senza, percio',  intaccare  o  integrarne  il  dato
testuale), chiarendone o esplicitandone  il  senso  (ove  considerato
oscuro) ovvero escludendone o enucleandone  uno  dei  sensi  ritenuti
possibili, al fine,  in  ogni  caso,  di  imporre  all'interprete  un
determinato significato normativo della disposizione interpretata». 
    La stessa Corte, con la piu' recente decisione 23 maggio 2008, n.
170, ha ribadito e ulteriormente  precisato  la  portata  definitoria
delle  leggi  de  quibus,   affermando   che   la   disposizione   e'
interpretativa «qualora, esistendo una oggettivi incertezza del  dato
normativo  (ordinanza  n  400  del  2007)  ed  un  obiettivo   dubbio
ermeneutico (sentenza n. 29 del 2002),  sia  diretta  a  chiarire  il
contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o  ad  enucleare
uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a  queste»;
soggiungendo che tuttavia «il  legislatore  puo'  emanare  norme  che
precisino il significato di preesistenti disposizioni  anche  se  non
siano insorti contrasti giurisdizionali (sentenza n.  123  del  1988;
ordinanza n. 480 del 1992), ma sussista comunque  una  situazione  di
incertezza nella loro applicazione (sentenze n. 291 del 2003; n.  374
del 2002; n. 525 del 2000), essendo sufficiente che la scelta imposta
rientri tra le possibili varianti di seno del  testo  interpretato  e
sia compatibile con la sua formulazione (sentenze n. 409 del 2005; n.
168 del 2004; n. 292 del 2000)». 
    Anche  la  giurisprudenza  amministrativa  ha   avuto   modo   di
puntualizzare (Con. St., Sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5238; Sez. V, 2
luglio 2002; e proprio da ultimo Sez. VI, 28 dicembre 2009, n.  8759)
che affinche' una norma interpretativa, e quindi  retroattiva,  possa
essere considerata costituzionalmente legittima, e' necessario che la
stessa  si  limiti  a  chiarire  la  portata   applicativa   di   una
disposizione precedente, che non integri il precetto di  quest'ultima
e, infine, che  non  adotti  un'opzione  ermeneutica  non  desumibile
dall'ordinaria esegesi della stessa. 
    L'elemento caratterizzante  delle  norme  interpretative  risiede
dunque nel fatto che esse hanno  la  finalita'  di  precisare  quanto
contenuto  nella  norma  interpretata,   rendendo   obbligatorio   un
significato che sia comunque desumibile in via esegetica dalla  norma
oggetto di interpretazione. 
    Consegue  che  va  predicata  l'insussistenza   dei   presupposti
giustificativi della norma interpretativa ove la sua funzione non sia
contenuta  nel  limiti  tracciati   dalla   riferita   giurisprudenza
costituzionale,  e  cioe'  quella  di  precisare  una  delle  diverse
interpretazioni possibili della norma preesistente. 
    Nella fattispecie all'esame si versa in ipotesi di norma priva di
autentico contenuto interpretativo, essendo il comma 4-ter diretto  a
introdurre ex novo  proposizioni  normative  che  vanno  ad  incidere
sostanzialmente  sul  contenuto  e  sul   significato   della   norma
interpretata. 
    Giova  in  proposito  riportare  il   testo   dell'intera   norma
legislativa del comma 605 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, cui accede la lettera c) oggetto della norma interpretativa: 
    «Per    meglio    qualificare    il    ruolo    e     l'attivita'
dell'amministrazione scolastica  attraverso  misure  e  investimenti,
anche di carattere strutturale, che consentano il razionale  utilizzo
della spesa e diano  maggiore  efficacia  ed  efficienza  al  sistemi
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della  pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti: 
        a) nel rispetto  della  normativa  vigente  la  revisione,  a
decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri
per  la  formazione  delle  classi  al   fine   di   valorizzare   la
responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni  scolastiche
individuano  obiettivi,  da  attribuire  ai  dirigenti  responsabili,
articolati per i diversi ordini  e  gradi  di  scuola  e  le  diverse
realta'  territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi',
alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai  fini  della
riduzione della  dotazione  organica  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA).  L'adozione  di  interventi  finalizzati
alla  prevenzione  e  al  contrasto   degli   insuccessi   scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della  didattica,
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; 
        b) il perseguimento della sostituzione del criterio  previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  con
l'individuazione di organici corrispondenti alle  effettive  esigenze
rilevate, tramite una  stretta  collaborazione  tra  regioni,  uffici
scolastici  regionali,  aziende  sanitarie   locali   e   istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire  appropriati
interventi formativi; 
        c) la definizione di un piano triennale  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di personale docente per gli anni  2007-2009,  da
verificare annualmente, d'intesa con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta  fattibilita'
dello stesso,  per  complessive  150.000  unita',  al  fine  di  dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad  abbassare  l'eta'  madia  del
personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo  indeterminato
e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA),  per  complessive  30.000  unita'.  Le  nomine   disposte   in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite  nel
rispetto del regime autorizzatorio in materia di  assunzioni  di  cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n  449.
Contestualmente all'applicazione del  piano  triennale,  il  Ministro
della pubblica istruzione realizza un'attivita' di  monitoraggio  sui
cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,   riferisce   alle   competenti   Commissioni
parlamentari,  anche  al  fine  di  individuare  nuove  modalita'  di
formazione e abilitazione e di  innovare  e  aggiornare  gli  attuali
sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare,
al fine della gestione  della  fase  transitoria,  l'opportunita'  di
procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto  nei
periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge le graduatorie permanenti di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento.  Sono  fatti  salvi   gli   inserimenti   nelle   stesse
graduatoria da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e  con  riserva  del  conseguimento  del
titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, i corsi  abilitanti  speciali
indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004,  i  corsi
presso le  scuole  di  specializzazione  all'insegnamento  secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello  ad  indirizzo
didattico (COBASLID), i corsi di  didattica  della  musica  presso  i
Conservatori di  musica  e  il  corso  di  laurea  in  Scienza  della
formazione primaria. La predetta riserva si intende  sciolta  con  il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con  decreto  del  Ministro
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica  istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
valutazione dei titoli  e  dei  servizi  dei  docenti  inclusi  nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri  concorsi
per esami e titoli. In correlazione alla  predisposizione  del  piano
per l'assunzione a  tempo  indeterminato  per  il  personale  docente
previsto dalla presente lettera,  e'  abrogata  con  effetto  dal  1°
settembre 2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  b),
della tabella di valutazione dei titoli allegati al  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143. 
    E' fatta salva  la  valutazione  in  misura  doppia  dei  servizi
prestati anteriormente alla predetta data.  Ai  docenti  in  possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di
scadenza dei termini per l'inclusione  nelle  graduatorie  permanenti
per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito  di  servizio
di insegnamento che, alla data di entrata in  vigore  della  legge  3
maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai  sensi
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102  del  3  maggio  1996,  e'
riconosciuto il diritto all'iscrizione nel  secondo  scaglione  delle
graduatorie permanenti  di  strumento  musicale  nella  scuola  media
previsto dall'articolo 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  agosto
2001, n. 333.  Sono  comunque  fatte  salve  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato gia' effettuate  su  posti  della  medesima  classe  di
concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi  agli   anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate  le
nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati  che
abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura  riservata
bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3  ottobre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76
del 6 ottobre 2006, che  abbiano  completato  la  relativa  procedura
concorsuale riservata, alla quale siano  stati  ammessi  per  effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei  e
non nominativi in relazione al numero dei posti previsti  dal  bando.
Successivamente si procede alla  nomina  dei  candidati  che  abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate  bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con  il
predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il
colloquio  di  ammissione  ai  corsi  di  formazione  previsti  dalle
medesime  procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione  agli  stessi  corsi  di
formazione. 
    Detti candidati possono partecipare  a  domanda  ad  un  apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter  concorsuale
sostenendo gli esami finali previsti nei  citati  bandi,  inserendosi
nelle  rispettive  graduatorie  dopo  gli  ultimi  graduati.  L'onere
relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo  deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di  bilancio.
Le nomine, fermo restando il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine  di  indizione
delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del  concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002  sono,
altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,   coloro   che   hanno
frequentato  nell'ambito  della  medesima  procedura  il   corso   di
formazione, superando il successivo esame finale,  ma  che  risultano
privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza». 
    Orbene,  la  piana   lettura   della   norma   interpretata   (in
particolare, la lett. c) del precitato comma 605)  dimostra  come  il
legislatore del 2006 ha  inteso  solo  riconfigurare  le  graduatorie
provinciali del personale docente di III fascia,  trasformando  dette
graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento, modificazione
questa espressiva della volonta' del  legislatore,  in  attesa  della
definizione  di  un  nuovo  sistema  di  reclutamento  del  personale
docente,  di  non  alimentare  il  precariato  scolastico  e  di  non
consentire, a decorrere dal 2007, l'inserimento  di  nuovi  aspiranti
candidati prima dell'immissione in  ruolo  dei  docenti  inseriti  in
dette graduatorie, per i quali e' stato previsto un piano pluriennale
di  assunzione  a  tempo  indeterminato  (v.  relazione   Commissione
Senato). 
    Evidente quindi la  ratio  legis  individuabile  nell'intento  di
blindare dette graduatorie e di non consentirvi l'ingresso  di  nuovi
docenti abilitati ad eccezione di quelli specificatamente contemplati
dalla norma. 
    Affatto estraneo, e comunque non esplicitabile ne' plausibile,  -
anche alla luce di un'applicazione massimamente estensiva dell'ordito
normativo tracciato nella lettera c) del comma 606, o  di  un'esegesi
complessiva di detto comma  in  via  sistematica  delle  proposizioni
normative che lo compongono - e' un  qualche  intento  precettivo  di
incidere sul sistema di trasferimento da  una  ad  altra  graduatoria
provinciale che, sulla base della normativa generale  di  riferimento
(art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999,  n.  124;  art.  1,  legge  20
agosto 2001, n. 333), e' sempre avvenuto consentendo  ai  docenti  di
chiedete il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie  di  altre
province con il  riconoscimento  del  punteggio  conseguito  e  della
conseguente posizione in graduatoria. 
    2.4.2. - Proprio con la sentenza n. 10890/2008, di cui si  chiede
l'esecuzione -  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del  decreto  del
direttore generale del Ministero della P.I. del 16 marzo  2007  nella
parte in cui affermava che «ai sensi dell'art.  1,  comma  607  della
citata legge n. 296/2006, e' consentito  solo  l'aggiornamento  della
propria posizione e il trasferimmo ad altra Provincia,  in  posizione
subordinata a tutte le fasce», nonche' la nota direttoriale prot.  n.
5485 del successivo 19 marzo, applicativa di detto  decreto,  con  al
quale si disponeva che nel «biennio scolastico  2009/2011  si  potra'
solo aggiornare il punteggio o trasferire  la  propria  posizione  in
altra provincia, ma in ''coda'' a tutte le fasce» - la Sezione  aveva
puntualizzato: 
        che  nessun  elemento  testuale  legittima  l'interpretazione
secondo cui, nelle graduatorie  in  questione,  il  trasferimento  da
fuori provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria  del  2007
con la modalita' prefigurata dal d.m. 16 marzo 2007 e dalla  connessa
nota applicativa; 
        che il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel
prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro  della  pubblica
istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto-legge n.
97/2004, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  143/2004,  si
limita a riconfermare l'aggiornamento biennale delle  graduatorie  di
cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di  cui  al  decreto
legislativo n. 297/1994; 
        che  e'  da  escludersi  che  un  fondamento  positivo   alla
restrizione  alla  mobilita'  territoriale,  operata  con  gli   atti
impugnati, possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art.  1  della
legge n.  296/2006,  atteso  che  la  nuova  disciplina  legislativa,
nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato  nella
scuola, ha disposto la trasformazione delle  graduatorie  provinciali
permanenti, gia' istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie  a
esaurimento, consentendo che nelle  graduatorie  cosi'  riconfigurate
possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che  sono  in  possesso  di
un'abilitazione, nonche', con riserva, coloro che hanno in corso  una
procedura abilitante ordinaria o riservata; 
        che la riconfigurazione  delle  graduatorie  provinciali,  da
permanenti  a  esaurimento,  non  implica  ex  se  -  in  assenza  di
un'esplicita scelta di campo del legislatore  tesa  a  conformare  la
valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento -  l'immobilita'
e/o  la  cristallizzazione  di  queste  ultime   nel   senso   inteso
dall'amministrazione scolastica; 
        che  tale  conclusione  e'  peraltro  smentita  da   elementi
testuali significativamente presenti nel riferito  ordito  normativo,
individuabili nella salvezza degli inserimenti  nelle  graduatorie  a
esaurimento,  limitata  alle  categorie  degli  abilitati   e   degli
abilitandi nella tassativa enumerazione prefissata dalla norma; 
        che  la  locuzione  usata  fa  specifico   riferimento   alla
possibilita' di un ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette
graduatorie,  cosi'  in  definitiva  conformando  le  graduatorie   a
esaurimento; essa pero' non puo' essere piegata - se non  sulla  base
di un'arbitraria  estensione  del  suo  significato  -  al  punto  da
cogliervi conseguenze limitative per i soggetti  interni  al  sistema
delle  graduatorie  provinciali;  per  i  quali   non   sono   dunque
ipotizzabili   preclusioni   di   mobilita',   anche    territoriale,
nell'ambito delle distinte graduatorie; 
        che  quindi,  con  riferimento  alle  nuove   graduatorie   a
esaurimento, non appare quindi conforme alla  normativa  primaria  di
riferimento  la  determinazione  dell'amministrazione  scolastica  di
consentire il trasferimento dei docenti che  intendano  spostarsi  ad
altra provincia, alla condizione di un loro collocamento «in  coda  a
tutte le fasce»; 
        che va escluso che la legge  finanziaria  per  il  2007,  con
l'introduzione delle graduatorie a esaurimento,  abbia  intaccato  il
principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioe'  che  la
collocazione nelle graduatorie provinciali  per  l'insegnamento  deve
avvenire  sulla  base  del  criterio  meritocratico   del   punteggio
conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e  alle  esperienze
formative  maturate  da  ciascun  insegnante  (come  stabilito  dalla
Sezione con la decisione del 3 aprile 2001, n. 2799); 
        che la collocazione in graduatoria  non  puo'  quindi  essere
disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito  principio
- sulla base della maggiore anzianita' di iscrizione in una  medesima
e conchiusa graduatoria, cio' configgendo oltre che con la richiamata
normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali
richiamati in ricorso (di uguaglianza,  art.  3;  di  buon  andamento
della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza, art. 51, comma 1). 
    2.4.3.  -  Il  riferimento  alla  sentenza   n.   10809/2008   e'
significativo perche' da essa possono desumersi le  ragioni  per  cui
nessun  appiglio  testuale  e/o  logico  della   norma   interpretata
giustifica l'intervento  della  norma  interpretante,  configurandosi
quest'ultima piuttosto come una norma innovativa sic e simpliciter di
un preesistente  tessuto  normativa  la  cui  chiarezza  lessicale  e
semantica  escludeva  la  necessita'  dell'impiego   di   una   legge
interpretativa. 
    Significativi  sono  poi  gli  sviluppi  fattuali  che  si   sono
succeduti   all'adozione   della   sentenza   per    l'individuazione
dell'occasio legis della norma interpretativa e quindi delle  ragioni
ispiratrici della sua adozione. 
    Si e' gia' riferito in premessa che la sentenza n. 10809/2008  e'
stata  gravata  al  Consiglio  di  Stato  con   richiesta,   in   via
incidentale, della  sospensione  degli  effetti,  che  non  e'  stata
accordata dal Giudice d'appello avendo questi «ritenuto  allo  stato,
condivisibili le  argomentazioni  svolte  nella  sentenza  appellata»
(Cons. St., sez. VI, ordinanza n. 1525/2009 in data 25 marzo 2009). 
    La  sentenza   non   e'   stata   eseguita   dall'amministrazione
scolastica, la quale, con il successivo d.m. n. 42 del 4 aprile  2009
in  tema  di  integrazione  e  aggiornamento  delle  graduatorie   ad
esaurimento in questione, sostanzialmente perpetuava lo stesso  vizio
di legittimita' censurato dalla  Sezione,  consentendo  l'inserimento
del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di
provenienza, ma sempre «in posizione subordinata (in coda)». Tanto in
dichiarata, ma apparente esecuzione della sentenza n. 10809/2008, che
veniva richiamata in premessa unitamente alla ordinanza del Consiglio
di Stato (ord.za n. 1525/2009) che ne  aveva  negato  la  sospensione
degli effetti in via incidentale. 
    L'adozione del decreto ministeriale n. 42/2009 ha determinato  un
vasto  contenzioso  cautelare  che,  in  ragione  della   sostanziale
elusione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 10890/2008, ha
visto  soccombente  l'amministrazione  scolastica  anche  davanti  al
Consiglio di Stato (tra le tante: Sez. VI,  ord.za  n.  4796  del  30
settembre 2009)  in  sede  di  gravame  dei  provvedimenti  cautelari
accordati dalla Sezione. La quale, proprio all'esito della  reiezione
dei  gravami  cautelari,   ha   accordato   l'esecuzione   di   detti
provvedimenti avviati da un  rilevante  numero  di  docenti  (tra  le
tante:   ord.za   n.   4612   del   2   ottobre   2009),    intimando
all'amministrazione scolastica di adempire ai provvedimenti cautelari
adottati dall'organo giurisdizionale, nominando in via sostitutiva un
commissario ad actus. 
    Nel riferito contesto e' intervenuto il comma 4-ter, adottato  in
sede di legge di conversione del decreto-legge del 25 settembre 2009,
n. 134. 
    Gli antefatti e le circostanze  in  cui  si  iscrive  la  vicenda
processuale riguardante la generale tematica  dei  trasferimenti  del
personale docente di III fascia nelle graduatorie di  altre  province
(da attuarsi con la modalita' c.d.  «a  pettine»,  secondo  l'approdo
esegetico  dalla  Sezione  affermato,  in  sede  di  merito   e   poi
costantemente ribadito in sede cautelare) consente di  apprezzare  la
prospettazione dei ricorrenti, enunciata in  premessa.  Secondo  tale
prospettazione lo scopo del legislatore con l'emanazione della  norma
primaria, di cui qui si  dubita  della  conformita'  a  Costituzione,
sarebbe quello di  contrastare  in  via  autoritativa  «un  indirizzo
giurisprudenziale politicamente non gradito»,  cio'  desumendosi  dal
tenore delle esternazioni mediatiche del Ministro  pro  tempore  dopo
l'emanazione dei provvedimenti cautelari con i quali il Tribunale  ha
conferito a  un  organo  commissariale  il  compito  di  disporre  il
trasferimento a pettine di un gran  numero  di  docenti,  tra  cui  i
ricorrenti. 
    Quanto precede ulteriormente avvalora la tesi della natura pseudo
interpretativa del comma  4-ter,  avendo  il  legislatore  utilizzato
l'interpretazione autentica per incidere intenzionalmente su concrete
fattispecie  sub  iudice,  cosi'  venendo  meno  al  «rispetto  delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
cost. 22 novembre 2000, n. 525). Valorizzando l'istituto della  legge
interpretativa al di  la'  della  funzione  che  le  e'  propria,  il
legislatore  ha  arbitrariamente  distorto   l'esercizio   di   detta
funzione, alla quale, in ragione del connaturato effetto retroattivo,
deve farsi ricorso - secondo il monito del Giudice delle leggi - «con
attenta e responsabile moderazione» (sent. 4 aprile 1990, n. 155). 
    Ovviamente, non e'  qui  in  questione  la  possibilita'  per  il
legislatore di porre mano a leggi interpretative,  dotate  quindi  di
effetto retroattivo. Come la stessa Corte costituzionale ha ricordato
con una delle sue prime sentenze  sull'istituto  dell'interpretazione
autentica (sent. 8 luglio 1957, n. 118), nella  Costituzione  non  e'
rinvenibile  alcuna  limitazione  di  ordine  generale  al  riguardo,
dovendosi escludere che «l'emanazione di leggi interpretatile  incida
necessariamente   sul   principio   della   divisione   dei   poteri,
interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario» . 
    A diversa conclusione sembrerebbe di poter  pervenire  allorche',
come nel caso  all'esame,  l'emanazione  della  norma  interpretativa
manchi  del  suo  necessario  presupposto  giustificativo   e   sveli
l'esclusivo intento di superare comunque l'interpretazione giudiziale
(c.d. leggi retroattive in prospettiva processuale). 
    Un siffatto modo di esercizio della  funzione  legislativa  devia
dalla fisiologica cornice degli assetti istituzionali, producendo gli
effetti distorsivi ben esplicitati  nella  precitata  sentenza  della
Corte n. 233/1988 e ponendosi in contrasto  con  rilevanti  valori  e
interessi costituzionalmente tutelati (artt. 24 e 113 Cost.). 
    Soccorre anche  qui  l'insegnamento  della  Corte  costituzionale
secondo cui «non puo'... dirsi  che  faccia...  buon  uso  della  sua
potesta' il legislatore che si sostituisca al potere cui e' riservato
il compito istituzionale  di  interpretare  la  legge,  dichiarandone
mediante altra legge l'autentico significato con valore  obbligatorio
per tutti  quindi,  vincolante  anche  per  il  giudice,  quando  non
ricorrano quei casi  in  cui  la  legge  anteriore  riveli  gravi  ed
insuperabili  anfibologie  o  abbia   dato   luogo   a   contrastanti
applicazioni, specie in sede giurisprudenziale»  (sent.  10  dicembre
1981, n. 187). 
    2.  -  Il  comma  4-ter,  nei  termini  formulati,  contiene  una
disciplina che  contrasta  in  modo  evidente  con  il  principio  di
ragionevolezza. 
    Come  si  e'  riferito,  la  genesi  della  norma  interpretativa
avvalora la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato  emanato
per vanificare gli effetti delle  pronunce  giurisdizionali  rese  in
subiecta materia e per  evitare  il  commissariamento  dell'autorita'
ministeriale che aveva omesso di adempiervi. 
    La  formulazione  della  norma  ulteriormente  invera  la   tesi,
introducendo  essa  un  implausibile   discrimine   temporale   nella
disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie
permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, «con  il
riconoscimento  del  punteggio  e  della  conseguente  posizione   in
graduatoria (c.d. inserimento "a pettine")» per il biennio  2011-2012
e 2012-2013, e negandolo per il precedente  periodo  (proprio  quello
della vicenda processuale che ne  occupa),  nel  quale  l'inserimento
nelle graduatorie di altre province e' possibile  ma  «dopo  l'ultima
posizione di III fascia nelle graduatorie medesima» (c.d. inserimento
«in coda»). 
    Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra  provincia
conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta  in  ricorso,
ad una sospensione biennale del principio di  mobilita'  territoriale
del personale docente in questione, mediante  l'introduzione  di  una
sorta di barriera destinata ad incidere  sulle  posizioni  giuridiche
dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi  ultimi  di  proseguire
nella  tutela  giurisdizionale  gia'  coltivata  ma  preclusa   dalla
sopravvenienza dello jus novam. 
    4. - Cio' porta a dover rilevare il contrasto  della  norma  c.d.
interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati  profili,  e
precisamente con le norme di seguito indicate: 
        con l'art. 3, comma  1,  perche'  la  regolamentazione  della
materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle
graduatorie ad  esaurimento,  differenziata  a  seconda  del  biennio
scolastico  di  riferimento  e  nell'insussistenza  di  una   qualche
plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con
il principio di ragionevolezza e di uguaglianza  di  trattamento  tra
posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone  di  coerenza
dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204); 
        con gli artt. 24, commi 1 e  2,  e  113,  comma  1,  perche',
dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante  -
alla stregua  delle  enunciate  circostanze  che  ne  hanno  ispirato
l'emanazione - una non ragionevole retroattivita' della  sua  portata
precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai
ricorrenti  di  proseguire  nell'invocata   tutela   giurisdizionale,
inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente  preclusa  dallo
jus sulovvniens; 
        con  l'art.  51,   comma   1,   perche'   l'irragionevole   e
penalizzante  discriminazione   di   cui   i   ricorrenti   risultano
destinatari in  ordine  alle  modalita'  di  trasferimento  ad  altre
graduatorie  provinciali  ad  esaurimento,  viola   la   proposizione
costituzionale con la  quale  e'  stabilito  che  tutti  i  cittadini
possono accedere ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»; 
        con  l'art.  97,  comma  1,  perche'  il  buon  andamento   e
l'imparzialita' dell'amministrazione non possono essere assicurati da
una  norma  che   presenti   profili   arbitrari   e   manifestamente
irragionevoli; in particolare, imparzialita' che,  al  di  la'  della
vasta semantica giuridica che connota  il  termine,  va  saggiata  in
relazione al  risultato  dell'azione  amministrativa  che,  dovendosi
totalmente orientare all'esclusivo scopo  di  realizzare  l'interesse
pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna  disparita'  di
trattamento; 
        con l'art. 117, comma 1, come sostituito  dall'art.  3  della
legge  costituzionale  n.  3/2001,  perche'  violativa   dell'obbligo
internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per  la
protezione  dei  diritti  dell'uomo,  che  all'art.   6,   comma   1,
prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale
indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo  di  non
intromettersi nell'amministrazione  della  giustizia  allo  scopo  di
influire su determinate categorie di controversie. 
    In proposito, e come condivisibilmente argomentato  dalla  difesa
dei ricorrenti, il comma 4-ter, precludendo la mobilita' territoriale
di questi ultimi, determinerebbe la  violazione  dei  principi  della
«parita' delle armi», di «certezza del diritto»  e  di  «indipendenza
del giudice», quali desunti dall'interpretazione fornita dalla  Corte
di Strasburgo al diritto all'equo  processo,  contenuto  nell'art.  6
della CEDU. 
    Pertinente e' in proposito il richiamo alla decisione relativa al
caso Scanner de L'Ouest Lyonnais e altri c.  Francia  del  21  giugno
2007, con la quale la Corte, ribadendo che in linea di principio  non
e' precluso intervenire in materia  civile,  con  nuove  disposizioni
retroattive,  su  diritti  sorti  in  base  alle  leggi  vigenti,  il
principio dello Stato di  diritto  e  la  nozione  di  processo  equo
sancito  dall'articolo  6  della  CEDU  vietano  l'interferenza   del
legislatore  nell'amministrazione   della   giustizia   destinata   a
influenzare l'esito  della  controversia,  fatta  eccezione  che  per
motivi imperativi di interesse generale (imperieux  motifs  d'interet
general»). 
    Tale  orientamento,  che  trova  i  suoi  precedenti   nei   casi
Raffineries Grecques Stran  e  Stratis  Andreadis  c.  Grecia  del  9
dicembre 1994 e Zielinski e altri c. Francia  del  28  ottobre  1999,
censura  la  prassi  di  interventi  legislativi  sopravvenuti,   che
modifichino retroattivamente in senso sfavorevole per gli interessati
le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia
dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti. 
    Alle riferite fattispecie processuali va  assimilata  la  vicenda
all'esame. La quale muove dalla sentenza n.  10890/2008  con  cui  la
sezione  ha  statuito  come  «la   collocazione   nelle   graduatarie
provinciali ad esaurimento del personale docente deve avvenire  sulla
bade  del  criterio  meritocratico  del  punteggio  conseguito  dagli
iscritti e non sulla base della maggiore anzianita' di iscrizione  in
una medesima e conchiusa graduatoria» statuizione che e'  stata  resa
inefficace da una norma  (asseritamente)  interpretativa,  che,  alla
luce  del  riferito  orientamento  della  Corte  di  Strasburgo,  non
sfuggirebbe al divieto  di  ingerenza  in  giudizi  ancora  pendenti,
esulando gli «imperiosi motivi di carattere generale» che a  giudizio
di detta Corte legittima lo jus superveniens. 
    Non  ignora  la  Sezione   il   recente   approdo   della   Corte
costituzionale (sent. 26 novembre 2009, n.  311)  teso  ad  escludere
l'esistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle
norme   retroattive   sui   procedimenti   in   corso   si   porrebbe
automaticamente  in  contrasto  con  la  Convenzione  europea.  Nella
situazione all'esame non si e' pero' in presenza di ordinaria ipotesi
di interpretazione autentica del legislatore nazionale, ma della  ben
diversa   ipotesi   di   interpretazione   autentica   caratterizzata
dall'intento distorsivo di incidere sul  corso  di  una  controversia
giurisdizionale. 
    4.1. - Non puo' infine non evidenziarsi  come  la  retroattivita'
della norma introdotta con il  comma  4-ter  leda  l'affidamento  del
principio del riconoscimento del diritto al trasferimento dei docenti
con conservazione del punteggio  dagli  stessi  acquisito;  principio
peraltro inverato dalla medesima norma  che  contraddittoriamente  ne
nega l'applicabilita' per il solo biennio 2009-2011 e  gia'  operante
nell'ordinamento scolastico sulla base della disciplina previgente  a
quella oggetto di interpretazione retroattiva. 
    Tanto conduce a ritenere che  il  comma  4-ter  urti  in  maniera
evidente con il principio  di  ragionevolezza  espresso  dall'art.  3
Costituzione,  strettamente  correlato  al  principio  della   tutela
dell'affidamento definito dalla Corte costituzionale «quale  elemento
fondamentale dello stato di diritto» (sent. 26 luglio 1990, 1995,  n.
390), suscettibile di limitare l'efficacia retroattiva della legge di
interpretazione autentica (arg. Corte cost. cit. sent. n.  525/2000).
Trattasi infatti di  principio  cardine  dell'ordinamento  giuridico,
della cui precettivita' non  puo'  piu'  dubitarsi  per  effetto  del
richiamo  contenuto  nell'art.  1,  della  legge  n.  241/1990,  come
novellato  dall'art.  21  della  legge  n.  15/2005  -  ai  «principi
dell'ordinamento comunitario», qualificati come reggenti  l'attivita'
amministrativa; principi tra i quali si iscrive appunto il  principio
di legittimate expectation che  ha  trovato  ampio  riconoscimento  e
diffusa  tutela  nell'elaborazione  giurisprudenziale   del   giudice
comunitario (tra le molte,  Corte  di  giustizia  19  febbraio  2002,
G336/00). 
    5. - Alla stregua di tutte le  considerazioni  che  precedono  si
solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009,  n.  134,  convertito  nella
legge 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3,  primo
comma, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97,  primo  comma,
113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. 
    Si dispone, pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
sulla legittimita' costituzionale della predetta norma. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  4-ter  del  d.l.  25
settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre  2009,  n.
167, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e  secondo
comma, 51, primo comma, 97, primo comma, 113,  primo  comma,  e  117,
primo comma, della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  7
gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Speranza 
 
 
                                                 L'estensore: Calveri