N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2010

Ordinanza dell'11 marzo 2010 emessa dal Giudice di pace  di  Cagliari
nel procedimento penale a carico di Babou Mor. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Inapplicabilita' dell'oblazione ex art. 162 cod. pen.
  - Esecuzione dell'espulsione da parte del  questore  a  prescindere
  dal nulla osta del giudice - Mancata previsione che  la  permanenza
  nel territorio dello Stato sia determinata da "giustificati motivi"
  - Violazione dei principi di uguaglianza, di irretroattivita' della
  legge penale, della finalita' rieducativa della pena. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza; 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  114/2010  a  carico  del
cittadino extracomunitario Babou Mor, nato a  Touba  (Senegal)  il  5
giugno 1984, imputato del reato di cui  art.  10-bis  del  d.lgs.  n.
286/1998 per essere entrato nel territorio dello Stato ed ivi essersi
trattenuto senza le prescritte autorizzazioni; 
    Decidendo  sulla   eccezione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 10-bis sollevata dal difensore di fiducia dell'imputato  in
relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 della Costituzione; 
    Sentito il Pubblico Ministero  il  quale  ha  eccepito  anch'egli
l'illegittimita'  costituzionale  del  suddetto   art.   10-bis   con
particolare riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
 
                              Rilevato 
 
    Che il suddetto cittadino extracomunitario Babou Mor in  data  23
ottobre 2009 durante un accertamento effettuato dai Carabinieri della
Stazione di Cagliari-Stampace e'  risultato  privo  del  permesso  di
soggiorno, e come tale deferito per il reato di clandestinita'; 
    Che nell'udienza dell'11  marzo  2009  il  difensore  di  fiducia
dell'imputato ha eccepito l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis in riferimento agli  artt.  2,  3,  13,  25,  27  e  17  della
Costituzione e che anche il Pubblico Ministero  sentito  al  riguardo
sulle  osservazioni  sollevate  dal  detto  difensore   ha   ritenuto
anch'egli  di  avvallarle  in  particolare   per   l'art.   3   della
Costituzione; 
 
                            O s s e r v a 
 
    1. - Quanto alla rilevanza, l'art. 10-bis del d.lgs. n.  286/1998
punisce il cittadino extracomunitario,  che  sia  entrato  e  si  sia
trattenuto illegalmente nel territorio nazionale, con la  ammenda  da
Euro 5.000 a 10.000 e con la sanzione  sostitutiva  della  espulsione
nell'eventualita' che il medesimo sia comparso in  udienza  nanti  il
Giudice di Pace, mentre se lo  stesso  sia  gia'  stato  espulso  con
provvedimento del Questore, il Giudice dovra' solo emettere  sentenza
di non luogo a procedere. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza e con riferimento all'art.
3 della Costituzione; osserva quanto segue: 
        1) La circostanza che il predetto straniero,  per  sanare  la
propria  posizione  irregolare  non  possa,  prima   dell'espulsione,
avvalersi della possibilita' di utilizzare l'oblazione  ex  art.  162
c.p., ritiene questo Giudice  che  costituisca  manifesta  violazione
dell'art. 3 della Costituzione, e che la sua eseguita  espulsione  da
parte del Questore, prescindendo dal nulla osta da parte del Giudice,
faccia  ritenere  l'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286/1998   carente   di
giustificazione, dovendo l'espulsione essere  applicata  come  ultima
ratio e solo dopo aver esperito, inutilmente, i rimedi per sanarla. 
    Deve,  peraltro,  osservarsi  che  la  stessa  irregolarita'  del
permesso di soggiorno, punita  in  ultima  analisi  con  l'espulsione
coattiva in via amministrativa, era gia' prevista  dall'art.  13  del
d.l. n. 286/1998 e dall'art. 14 dello stesso  decreto,  per  cui  non
appare giustificabile l'utilizzo del nuovo strumento penale dell'art.
10-bis per un fine identico e con conseguente  palese  differenza  di
trattamento fra cittadini extracomunitari ugualmente  destinatari  di
espulsione. 
        2)  Osserva  poi,   con   riferimento   all'art.   25   della
Costituzione: che, per il principio di irretroattivita'  della  norma
penale stabilito dal secondo comma dell'art. 25  della  Costituzione,
nessuno puo' essere punito se non in forza di una  legge  entrata  in
vigore prima del fatto commesso:  nel  caso  specifico,  pur  essendo
stato accertato in data 23 ottobre 2009 il  reato  di  clandestinita'
del cittadino Babou Mor, nulla si e' potuto acclarare  in  ordine  al
periodo in cui detto reato si sia perfezionato. 
        3) Con riferimento, infine all'art. 27 della Costituzione: il
semplice ingresso e  la  permanenza  nel  territorio  nazionale,  del
cittadino extracomunitario di per se' atti non lesivi, per  postulare
l'espulsione  dovrebbero  avere  come  presupposto  la  pericolosita'
sociale dell'espellendo e la commissione di reati  di  altra  natura,
circostanza questa nel caso di specie, non evidenziata dal Casellario
giudiziale,  costituendo  invece  le  suddette,  semplici  condizioni
soggettive,   peraltro   ulteriormente   penalizzate    dall'utilizzo
dell'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286/1998  nella  parte  in   cui   gli
extracomunitari vengono condannati all'applicazione di una penale  da
5.000 a 10.000 Euro di ammenda, difficilmente attuabile per  la  loro
nota indisponibilita' economica. 
        4)   Infine,   perche',   prescindendo    dalle    situazioni
individuali, l'espulsione di cui all'art. 10-bis non tiene  in  alcun
conto la possibilita' che la permanenza nel  territorio  dello  stato
sia determinata da «giustificati motivi» del cittadino. 
        5) Per quanto sopra,  poiche'  le  eccezioni  sollevate  sono
rilevanti e non manifestamente infondate ai fini  della  legittimita'
costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  i  motivi
sopra indicati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
10-bis, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli  artt.  3,  25  e  27
della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza, sia notificata alle  parti,  al
pubblico ministero, alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  a
cura della cancelleria. 
        Cagliari, addi' 11 marzo 2010 
 
               Il Giudice di pace coordinatore: Melis