N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010

Ordinanza del 7 gennaio 2010 emessa dal Giudice di pace  di  Rivarolo
Canavese nel procedimento penale a carico di Non Loveth. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Questione di legittimita' costituzionale. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 25,  comma  secondo,  e  97,
  primo comma. 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  di  cui  sopra,  nei
confronti di Non Loveth  nata  in  Nigeria  il  4  settembre  1988  e
domiciliata in Torino, Via Palmieri n. 40 imputata del reato previsto
e punito dall'art. 10-bis del decreto-legge  n.  286  del  25  luglio
1998; 
    Esaminata la questione di legittimita'  costituzionale,  avanzata
dalla Procura della Repubblica di  Ivrea  nella  persona  del  V.P.O.
d.ssa Ragliani Manuela all'odierna udienza; 
    Preso atto che  la  «Questione  di  legittimita'  costituzionale»
riguarda l'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, come introdotto dall'art.
1, comma 16 legge 15 luglio 2009, n. 94 ed in relazione agli artt. 2,
3 primo comma, 25 seconda comma e 97 primo comma Costituzione. 
    Ritenuto  che  questo  giudicante  condivide  le  motivazioni   a
sostegno dell'eccezione di  incostituzionalita'  proposta,  la  quale
quindi, viene accolta da parte di questo Ufficio, in quanto  ritenuta
fondata e non manifestamente inilevante. 
    Infatti, con l'eccezione di incostituzionalita' dell'art.  10-bis
d.lgs. n. 286/98 (che prevede  «ingresso  e  soggiorno  illegale  nel
territorio dello Stato» da parte di stranieri si rileva che lo stesso
e' in contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma; 25 secondo comma e 97
primo comma della Costituzione della  Repubblica  Italiana  (Delib.ne
Assemblea Costituente 22 dicembre 1947,  in  vigore  dal  1º  gennaio
1948). 
 
                                P.Q.M. 
 
    Manda alla cancelleria la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Si trasmetta inoltre copia del presente verbale di  udienza  alla
Segreteria del Consiglio dei ministri. 
    Ordina la sospensione del processo fino al  pronunciamento  della
Corte costituzionale. 
 
               Il coordinatore - giudice di pace: Raba