N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010
Ordinanza del 7 gennaio 2010 emessa dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Non Loveth. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Questione di legittimita' costituzionale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 25, comma secondo, e 97, primo comma.(GU n.25 del 23-6-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento penale di cui sopra, nei confronti di Non Loveth nata in Nigeria il 4 settembre 1988 e domiciliata in Torino, Via Palmieri n. 40 imputata del reato previsto e punito dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 286 del 25 luglio 1998; Esaminata la questione di legittimita' costituzionale, avanzata dalla Procura della Repubblica di Ivrea nella persona del V.P.O. d.ssa Ragliani Manuela all'odierna udienza; Preso atto che la «Questione di legittimita' costituzionale» riguarda l'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, come introdotto dall'art. 1, comma 16 legge 15 luglio 2009, n. 94 ed in relazione agli artt. 2, 3 primo comma, 25 seconda comma e 97 primo comma Costituzione. Ritenuto che questo giudicante condivide le motivazioni a sostegno dell'eccezione di incostituzionalita' proposta, la quale quindi, viene accolta da parte di questo Ufficio, in quanto ritenuta fondata e non manifestamente inilevante. Infatti, con l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 (che prevede «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» da parte di stranieri si rileva che lo stesso e' in contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma; 25 secondo comma e 97 primo comma della Costituzione della Repubblica Italiana (Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947, in vigore dal 1º gennaio 1948).
P.Q.M. Manda alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si trasmetta inoltre copia del presente verbale di udienza alla Segreteria del Consiglio dei ministri. Ordina la sospensione del processo fino al pronunciamento della Corte costituzionale. Il coordinatore - giudice di pace: Raba