N. 213 SENTENZA 9 - 17 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Trentino-Alto  Adige   -
  Modificazioni della legge regionale n. 15 del 1983  -  Conferimento
  della qualifica di dirigente a seguito  di  concorsi  pubblici  per
  esami o per titoli ed esami o a  seguito  di  concorsi  per  titoli
  riservati  agli  iscritti  all'albo  degli  idonei  alle   funzioni
  dirigenziali - Previsione di un  duplice  meccanismo  di  selezione
  senza predeterminare i criteri  e  le  percentuali  per  la  scelta
  dell'uno  o  dell'altro  -  Scelta  rimessa   alle   determinazioni
  dell'organo esecutivo della Regione -  Violazione  del  regola  del
  pubblico concorso e del principio del buon andamento della pubblica
  amministrazione  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento
  delle ulteriori questioni. 
- Legge della Regione Trentino Alto-Adige 9  novembre  1983,  n.  15,
  art. 24, commi 4 e 6, come modificato dall'art. 8, comma  2,  della
  legge della Regione Trentino Alto-Adige 15 luglio 2009, n. 5. 
- Costituzione, artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma (artt.  2  e
  97, primo comma). 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 4 e  6
(recte: comma 2), della legge della Regione  Trentino-Alto  Adige  15
luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra  finanziaria
di  assestamento  per  l'anno  2009),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  il  18-23  settembre
2009, depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 ed  iscritto  al
n. 62 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Daria De Pretis e  Luigi  Manzi
per la Regione Trentino-Alto Adige. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso depositato in cancelleria il 22 settembre  2009,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento
agli articoli 2, 51, primo comma, e 97, primo e  terzo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,
commi 4 e 6 (recte: comma 2), della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme  di  accompagnamento  alla  manovra
finanziaria di assestamento per l'anno 2009). 
    Riferisce il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che  tale
articolo, che apporta modificazioni della legge regionale 9  novembre
1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme  sullo  stato
giuridico e trattamento economico del personale), e  segnatamente  al
suo art. 24, e successive modificazioni e  integrazioni,  stabilisce,
al  comma  4  di  quest'ultima  disposizione,  che  «la  qualita'  di
dirigente e' conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per
titoli ed esami o a seguito di concorsi  per  titoli  riservati  agli
iscritti  all'albo  degli  idonei  alle  funzioni  dirigenziali».  Il
correlato comma 6, a sua  volta,  dispone  che  «con  regolamento  la
Giunta  definisce  le  ipotesi  di  ricorso  alle  diverse  procedure
concorsuali di cui  al  comma  4,  le  tipologie  delle  prove  e  le
modalita'  di  svolgimento  degli  esami,  nonche'   i   criteri   di
valutazione dei titoli». 
    Ritiene il Presidente del  Consiglio  che  entrambi  i  riportati
commi 4 e 6 siano illegittimi. Il comma 4, in particolare, disponendo
che la qualifica di dirigente  sia  conferita  anche  «a  seguito  di
concorsi per titoli riservati agli  iscritti  all'albo  degli  idonei
alle funzioni dirigenziali» e prevedendo, pertanto,  la  possibilita'
che la qualifica di dirigente sia attribuita anche con soli  concorsi
per titoli e riservati, si porrebbe in contrasto con  i  principi  di
ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione tutelati dagli articoli 3, 51,  primo  comma,  e  97,
primo e terzo comma, della Costituzione,  nonche'  con  il  principio
costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori  garanzie
di selezione dei  piu'  capaci,  in  funzione  dell'efficienza  della
stessa amministrazione, anche  per  l'accesso  dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni a funzioni piu' elevate. 
    La circostanza, poi, che tale disposizione sia  stata  introdotta
da una legge della Regione Trentino-Alto Adige, che in base  all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  ha  competenza
legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali
e del personale ad essi addetto, secondo il Presidente del  Consiglio
non inciderebbe sui termini della questione, dato che tale competenza
dovrebbe pur sempre essere esercitata in armonia con la Costituzione. 
    2. - Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e ha  chiesto  il  rigetto  del  ricorso.  Secondo  la
resistente, l'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2009,  ben  lungi
dal violare gli invocati principi, avrebbe apportato un miglioramento
al previgente sistema, basato esclusivamente  sul  concorso  interno,
con  l'introduzione,  in  suo  luogo,  di  un  duplice   canale   per
l'acquisizione  della  qualifica   dirigenziale,   articolatesi   nel
concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami,  e  nel  concorso
interno per titoli, riservato al personale iscritto  nell'albo  degli
idonei alle funzioni dirigenziali. In essa sarebbero  offerte  dunque
precise indicazioni circa le  condizioni  alle  quali  e'  consentito
derogare al principio del pubblico concorso. 
    Il sistema riservato di selezione in essa  previsto,  concorrendo
con il meccanismo aperto, presenterebbe tutti i requisiti in presenza
dei quali la  Corte  riconosce  la  legittimita'  di  tale  forma  di
selezione, dato che, nella giurisprudenza della Corte  costituzionale
il  principio  del  concorso  pubblico  e'  derogabile,  al  fine  di
consentire  il  consolidamento  di  pregresse  esperienze  lavorative
maturate nella stessa pubblica amministrazione, a condizione  che  la
legge preveda adeguate condizioni di accesso, tra le quali: a) che la
riserva in favore di personale interno non sia integrale; b)  che  la
deroga alla  regola  del  concorso  sia  giustificata  da  situazioni
differenti e peculiari rispetto a quelle che danno luogo al  concorso
pubblico,  e  in  particolare  dall'esigenza  di  garantire  il  buon
andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo
costituzionale. 
    Secondo la Regione, la previsione impugnata non contempla affatto
la possibilita' che la qualifica di dirigente  sia  attribuita  anche
con soli concorsi per  titoli  e  riservati,  ma  contemplerebbe  due
distinti meccanismi, destinati  a  concorrere  nel  reclutamento  del
personale  da  preporre  alle  qualifiche  dirigenziali,   ossia   la
selezione pubblica per esami o per titoli ed  esami,  e  il  concorso
interno per coloro che hanno  superato  l'esame  finale  di  apposito
corso; e spetta al regolamento il compito di identificare le  ipotesi
di ricorso alle diverse procedure (art. 8, comma 6). 
    La difesa della Regione sottolinea, infine, che il personale  per
il  quale  opera  il  meccanismo  di  selezione  riservato  (per  una
percentuale dei posti da coprire,  come  gia'  detto)  e'  inquadrato
nelle posizioni dell'area C - direttiva -, alla quale si  accede  con
laurea e mediante concorso pubblico,  e  ha  conseguito  l'iscrizione
all'albo degli idonei alle funzioni  dirigenziali,  al  quale  accede
solo il personale in possesso dell'idoneita' alla direzione d'ufficio
e del diploma  di  laurea  almeno  quadriennale  che  abbia  superato
l'esame finale  del  corso  di  formazione  per  aspiranti  dirigenti
indetto dall'amministrazione. 
    3.  -  Con  memoria  depositata  il  6  aprile  2010  la  Regione
illustrava ulteriormente le proprie conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita,  con
riferimento agli articoli 2, 51, primo comma, e  97,  primo  e  terzo
comma,  della   Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale
dell'art.  8  della  legge  15  luglio   2009,   n.   5   (Norme   di
accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento  per  l'anno
2009). 
    La norma regionale censurata, in materia di dirigenti  regionali,
apporta una  significativa  modifica  al  sistema  di  selezione  del
personale dirigente nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige. 
    Originariamente l'art. 24 della legge regionale n.  15  del  1983
prevedeva   che   tale   personale   dovesse    essere    selezionato
esclusivamente all'interno dell'amministrazione  regionale,  mediante
concorso interno per titoli ed esami. 
    Tale sistema era stato modificato ed integrato dall'art. 17 della
successiva legge  regionale  11  giugno  1987,  n.  5  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento
degli  uffici  regionali  e  norme  sullo  stato  giuridico   e   sul
trattamento economico  del  personale»),  e  dalla  successiva  legge
regionale  6  dicembre  1993,  n.  22  (Adeguamento  normativo  della
dirigenza  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale).  In
conseguenza delle modifiche apportate  da  tale  ultima  novella,  in
aggiunta al personale dirigente  selezionato  con  concorso  interno,
veniva   introdotta   la   possibilita'   di   distacco   da    altre
amministrazioni. 
    Rispetto  al  sistema  sopra  descritto,   la   legge   regionale
impugnata, da un lato, ha sostituito al concorso interno per esami  e
titoli, un concorso interno per soli titoli, riservato agli  iscritti
ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali; dall'altro,
ha introdotto, in alternativa alla selezione interna  dei  dirigenti,
anche il concorso aperto a personale esterno. Infine, essa ha rimesso
alla Giunta regionale il compito di  precisare,  con  apposita  norma
regolamentare, le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative. 
    Il Presidente del Consiglio reputa la norma illegittima in quanto
consentirebbe  alla  Giunta  di  coprire  i  posti  di  dirigenti   a
disposizione  soltanto  mediante  concorsi  interni  per  titoli.  Il
sistema introdotto, pertanto, sarebbe irragionevole e violerebbe  sia
i principi di  imparzialita'  e  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma,  sia  il  principio
del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97, terzo comma,  della
Costituzione. 
    La Regione,  per  contro,  ha  sottolineato  che  la  norma,  nel
prevedere  il  ricorso  a  entrambe  le  procedure   selettive,   non
consentirebbe l'esclusiva utilizzazione del  solo  sistema  selettivo
basato sul concorso interno, ma renderebbe necessario il  ricorso  ad
entrambi i metodi selettivi, rimettendo alla  Giunta  il  compito  di
stabilire, mediante regolamento, le percentuali  di  ricorso  ai  due
diversi meccanismi selettivi. 
    2. - Preliminarmente, deve rilevarsi che la questione,  sollevata
con riferimento all'art. 8, commi 4 e 6,  della  legge  regionale  15
luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra  finanziaria
regionale di assestamento per l'anno 2009), deve intendersi  riferita
all'art. 24, commi 4 e 6, della legge regionale 9 novembre  1983,  n.
15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato  giuridico
e trattamento economico del personale), cosi' come  modificato  dalla
prima. La trasposizione deve infatti ritenersi consentita poiche' non
sussistono dubbi sulla reale volonta' del ricorrente, dal momento che
l'art. 8 della norma regionale del 2009 si compone di soli due commi,
il secondo dei quali sostituisce l'art. 24 della legge del 1983, come
risultante dalle successive modifiche,  con  l'attuale  formulazione,
nella quale sono individuabili i commi censurati dal ricorrente,  per
cui non e'  dubitabile  che  le  censure  siano  rivolte  alla  norma
originaria, cosi' come modificata dall'art. 8, comma 2,  della  legge
del 2009. 
    3. - Nel merito, le questioni sollevate con riferimento  all'art.
51 Cost. e all'art. 97, terzo comma, Cost., sono fondate. 
    Questa Corte ha sempre ritenuto che il concorso  pubblico  e'  la
forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e
che puo' derogarsi a  tale  regola  solo  in  presenza  di  peculiari
situazioni giustificatrici, nell'esercizio  di  una  discrezionalita'
che trova il  suo  limite  nella  necessita'  di  garantire  il  buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della
Costituzione) e il diritto  di  tutti  i  cittadini  ad  accedere  ai
pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il cui vaglio di  costituzionalita'
passa attraverso  una  valutazione  di  ragionevolezza  della  scelta
operata dal legislatore. 
    Coerentemente, essa, se ha riconosciuto la legittimita' di  norme
che affidavano  la  scelta  dei  dirigenti  a  criteri  di  selezione
alternativi al concorso pubblico e  volti  a  valorizzare  esperienze
interne all'amministrazione (in tal senso, sentenze n. 159 del  2005,
n. 205 del 2004, n. 517 del 2002, n. 141 del 1999, n. 1 del 1999,  e,
da ultimo, n. 100 del 2010, n. 293 e n.  215  del  2009),  ha  sempre
chiarito che tali deroghe possono ritenersi consentite a  condizione,
da un lato, che siano previsti adeguati  criteri  selettivi  volti  a
garantire la necessaria professionalita' degli assunti e, dall'altro,
che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del
personale mediante concorso pubblico con i sistemi  alternativi  allo
stesso, stabilendo delle  percentuali  rigorose  entro  le  quali  e'
consentito, all'ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione
interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n.  34
del 2004). 
    Piu' specificamente, in tale prospettiva, questa Corte  ha  avuto
modo  di  chiarire  che  l'accesso  al  concorso  puo'  anche  essere
condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo
di consolidare pregresse esperienze lavorative  maturate  nell'ambito
dell'amministrazione,   purche'   l'assunzione   nell'amministrazione
pubblica non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme  di
privilegio, le possibilita' di accesso per tutti gli altri aspiranti,
con violazione del carattere pubblico del concorso  (sentenze  n.  34
del 2004 e n. 141 del 1999). 
    La legge regionale censurata, introducendo un  sistema  misto  di
selezione del personale  regionale,  allo  scopo  di  valorizzare  le
professionalita' interne  all'amministrazione,  non  solo  omette  di
prevedere i criteri in base ai  quali  la  Giunta  e'  autorizzata  a
scegliere un sistema o l'altro, ma  lascia  nell'indeterminatezza  la
proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli
e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami. 
    La mancata determinazione dei criteri in base ai quali la Giunta,
sulla scorta del comma 6 della  norma  censurata,  e'  autorizzata  a
scegliere un sistema  o  l'altro  e  la  mancata  individuazione,  in
alternativa, di  una  percentuale  di  posti  riservati  al  concorso
pubblico, lasciano all'arbitrio dell'organo esecutivo la  scelta  del
sistema di selezione del personale, rendendo astrattamente  possibile
l'obliterazione del criterio del concorso  pubblico.  Cio'  determina
un'eccessiva e non preventivabile compressione del  carattere  aperto
dei meccanismi di selezione,  consentendo,  in  ultima  analisi,  che
l'assunzione di personale a seguito di concorso pubblico sia relegata
a ipotesi marginali e sia  assicurata  entro  percentuali  esigue  e,
comunque, non predeterminate. 
    In tale prospettiva, la  circostanza,  evidenziata  dalla  difesa
regionale, che la legge censurata riservi la possibilita' di concorso
interno al personale  laureato,  a  suo  tempo  selezionato  mediante
concorso pubblico ed iscritto all'albo  degli  idonei  alle  funzioni
dirigenziali, non consente di ritenere superati tutti  i  profili  di
illegittimita'  costituzionale.  Se,  infatti,   la   previsione   di
requisiti di partecipazione al concorso interno rende  la  norma  non
irragionevole e rispettosa del principio  di  efficienza  dell'azione
amministrativa, essa non vale a salvaguardare il necessario carattere
pubblico del concorso; carattere che, pur essendo finalizzato al buon
andamento della pubblica  amministrazione,  non  si  esaurisce  nella
tutela di tale valore, essendo diretto anche  e  prima  di  tutto  ad
assicurare il diritto di tutti i cittadini di  poter  concorrere,  in
condizione di uguaglianza, agli uffici pubblici. 
    4.   -   Deve   dunque   essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale, con riferimento agli artt.  51  e  97,  terzo  comma,
Cost., sia del  comma  4  dell'art.  24  della  legge  della  Regione
Trentino-Alto Adige n.  15  del  1983,  che,  per  la  selezione  dei
dirigenti,  contempla  il  duplice  meccanismo  di  selezione   senza
predeterminare i criteri e le percentuali per la  scelta  dell'uno  o
all'altro, sia del successivo e correlato comma 6, che  rimette  tale
scelta alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione. 
    5. - L'accoglimento della questione, con riferimento ai parametri
sopra  indicati  determina  l'assorbimento  delle   altre   questioni
sollevate. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, commi 4  e
6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983,  n.
15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato  giuridico
e sul trattamento economico del personale), come modificato dall'art.
8, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige  15  luglio
2009, n. 5 (Norme di  accompagnamento  alla  manovra  finanziaria  di
assestamento per l'anno 2009). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola