N. 216 SENTENZA 9 - 17 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna  -  Imposta  regionale
  sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti a trasporto  privato
  di persone e delle unita' da diporto  -  Applicabilita'  unicamente
  nei confronti delle persone fisiche e giuridiche  aventi  domicilio
  fiscale   fuori   dal   territorio   della   Regione   Sardegna   -
  Incompatibilita'  della  disposizione  denunciata  con   la   norma
  interposta dell'art. 49 del Trattato CE,  come  interpretata  dalla
  Corte di giustizia su questione pregiudiziale sollevata dalla Corte
  costituzionale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli
  ulteriori  profili  di  censura  -  Illegittimita'   costituzionale
  consequenziale della disposizione impugnata nella sua  formulazione
  originaria. 
- Legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006,  n.  4,  art.  4,  nel
  testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della  legge  della  Regione
  Sardegna 29 maggio 2007, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato CE, art. 49 (artt. 87
  e 81); sentenza della Corte  di  Giustizia  CE  17  novembre  2009,
  C-169/08; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4  della  legge
della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4  (Disposizioni  varie  in
materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e
di sviluppo), quale sostituito dall'art.  3,  comma  3,  della  legge
della Regione Sardegna 29 maggio 2007,  n.  2  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione -  Legge
finanziaria 2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 2 agosto 2007, depositato in cancelleria il
7 agosto 2007 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2007. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  maggio  2010  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Graziano  Campus  per  la
Regione Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con i ricorsi n. 91 del 2006 e n. 36 del 2007, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha promosso, nei confronti  della  Regione
Sardegna, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e
4  della  legge  della  Regione  Sardegna  11  maggio  2006,   n.   4
(Disposizioni varie in materia  di  entrate,  riqualificazione  della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), sia nel testo originario sia
nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3
della legge reg. 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge  finanziaria
2007), nonche' dell'art. 5 della citata legge reg.  n.  2  del  2007.
Ciascuno  degli  articoli  denunciati  stabilisce  e  disciplina   un
particolare tributo regionale. 
    Viene qui in rilievo, in particolare, l'art. 4 della  legge  reg.
n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge
reg. n. 2 del 2007, istitutivo  dell'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico degli aeromobili e delle unita' da diporto,  censurato  con
il ricorso n. 36 del 2007. 
    La norma denunciata disciplina l'imposta regionale su  aeromobili
ed unita' da diporto, applicabile, nel periodo dal 1°  giugno  al  30
settembre, al soggetto avente domicilio fiscale fuori dal  territorio
regionale che assume l'esercizio  dell'aeromobile  o  dell'unita'  da
diporto (con l'esenzione dall'imposta: delle imbarcazioni  che  fanno
scalo per partecipare a regate di carattere  sportivo,  a  raduni  di
barche d'epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche
non agonistiche, il cui evento sia stato  preventivamente  comunicato
all'Autorita' marittima da parte degli organizzatori; delle unita' da
diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali  regionali;
della  sosta  tecnica,  limitatamente   al   tempo   necessario   per
l'effettuazione della  stessa),  dovuta:  1)  per  ogni  scalo  negli
aerodromi  del  territorio  regionale  degli  aeromobili  adibiti  al
trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero  dei
passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente,  per  lo
scalo nei porti, negli approdi e nei punti di  ormeggio  ubicati  nel
territorio  regionale  delle  unita'  da  diporto,  per   classi   di
lunghezza, a partire da 14 metri. 
    La questione proposta dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
relativa alle imprese, e' stata sollevata con riferimento  a  diversi
parametri costituzionali  e,  in  particolare,  all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione, per violazione delle norme del Trattato CE
relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art.  49),
alla tutela della concorrenza (art. 81 «coordinato con  gli  art.  3,
lett. g) e 10»), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87): rispetto a
tali parametri, il ricorrente ha richiesto che  fosse  effettuato  il
rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE. 
    Con la sentenza n. 102 del  2008,  pronunziata  nei  due  giudizi
riuniti,  la  Corte  costituzionale  ha  deciso   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse con il ricorso n. 91 del 2006  e
parte  di  quelle  promosse  con  il  ricorso  n.  36  del  2007.  In
particolare, quanto all'imposta regionale sullo scalo turistico degli
aeromobili e delle unita'  da  diporto  denunciata  con  quest'ultimo
ricorso, con la indicata sentenza sono state dichiarate inammissibili
o non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale  sollevate
con riferimento a parametri costituzionali diversi  dal  primo  comma
dell'art. 117 Cost.;  con  la  stessa  sentenza,  e'  stata  altresi'
disposta la separazione del  giudizio  concernente  la  questione  di
legittimita' costituzionale della suddetta  imposta  regionale  sullo
scalo turistico promossa con riferimento al primo comma dell'art. 117
Cost. e  relativa  all'assoggettamento  a  tassazione  delle  imprese
esercenti aeromobili o unita' da diporto. Quanto alle violazioni  del
diritto comunitario denunciate dal ricorrente, la Corte  ha  ritenuto
di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di  giustizia
CE, ai sensi  dell'art.  234  del  Trattato  CE,  esclusivamente  con
riguardo alle violazioni  degli  artt.  49  e  87  del  Trattato  CE,
riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla  violazione
dell'art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g)  e  10»,  anche  in
relazione alla pertinenza di tale combinato  disposto  con  la  norma
censurata. 
    2. - Con l'ordinanza n. 103 del 2008,  pronunziata  nel  giudizio
separato, la Corte costituzionale ha sospeso  il  procedimento  e  ha
sottoposto alla Corte  di  giustizia  CE  in  via  pregiudiziale,  le
seguenti questioni  di  interpretazione  degli  artt.  49  e  87  del
Trattato CE: a) se l'art. 49 del Trattato debba  essere  interpretato
nel senso che  osti  all'applicazione  di  una  norma,  quale  quella
prevista dall'art. 4 della legge della  Regione  Sardegna  11  maggio
2006,   n.   4   (Disposizioni   varie   in   materia   di   entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di  sviluppo),  nel
testo sostituito dall'art. 3, comma  3,  della  legge  della  Regione
Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione -  Legge  finanziaria
2007), secondo la quale l'imposta  regionale  sullo  scalo  turistico
degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale
fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti  aeromobili  da
esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello  svolgimento
di attivita' di aviazione generale d'affari; b) se lo stesso  art.  4
della  legge  della  Regione  Sardegna  n.  4  del  2006,  nel  testo
sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Sardegna
n. 2 del 2007, nel prevedere  che  l'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico  degli  aeromobili  grava  sulle  sole  imprese  che  hanno
domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione   Sardegna
esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per  il  trasporto  di
persone  nello  svolgimento  di  attivita'  di   aviazione   generale
d'affari, configuri - ai sensi dell'art. 87 del Trattato -  un  aiuto
di Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita' con  domicilio
fiscale nel territorio della Regione Sardegna; c) se  l'art.  49  del
Trattato   debba   essere   interpretato   nel   senso    che    osti
all'applicazione di una norma, quale  quella  prevista  dallo  stesso
art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del  2006,  nel  testo
sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Sardegna
n. 2 del 2007, secondo  la  quale  l'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che  hanno
domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione   Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita'; d) se lo stesso art.
4 della legge della  Regione  Sardegna  n.  4  del  2006,  nel  testo
sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Sardegna
n. 2 del 2007, nel prevedere  che  l'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che  hanno
domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione   Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita', configuri - ai sensi
dell'art. 87 del Trattato -  un  aiuto  di  Stato  alle  imprese  che
svolgono la stessa attivita' con  domicilio  fiscale  nel  territorio
della Regione Sardegna. 
    Quanto  al   merito   delle   questioni   sollevate,   la   Corte
costituzionale ha evidenziato che l'art. 4 della legge regionale n. 4
del 2006 disciplina un tributo che, essendo applicabile alle  persone
fisiche e giuridiche, riguarda le imprese che assumono l'esercizio di
unita' da diporto e aeromobili  dell'aviazione  generale  adibiti  al
trasporto privato  di  persone.  Ha  sottolineato,  inoltre,  che  la
disposizione, nell'assoggettare a tassazione le  imprese  non  aventi
domicilio fiscale in  Sardegna,  sembra  creare  una  discriminazione
rispetto alle imprese che, pur svolgendo  la  stessa  attivita',  non
sono tenute al pagamento del tributo  per  il  solo  fatto  di  avere
domicilio fiscale in Sardegna e che, di conseguenza, essa sembra dare
luogo a un aggravio del costo dei servizi resi,  a  detrimento  delle
imprese non residenti. La stessa Corte costituzionale  ha  sollevato,
poi, dubbi in  ordine  alle  giustificazioni  addotte  dalla  Regione
Sardegna e fondate, da un  lato,  sul  fatto  che  tali  imprese  non
residenti fruirebbero, analogamente  alle  imprese  aventi  domicilio
fiscale in detta Regione, dei servizi pubblici regionali e locali, ma
senza contribuire al finanziamento di tali  servizi,  e,  dall'altro,
sulla necessita' di compensare i maggiori costi  sostenuti,  a  causa
delle peculiarita' geografiche ed economiche  legate  all'insularita'
della Regione Sardegna, dalle imprese domiciliate in quest'ultima. In
particolare, per quanto attiene alla lamentata  violazione  dell'art.
87 CE, ha rilevato che si pone il problema se il vantaggio  economico
concorrenziale derivante alle imprese  aventi  domicilio  fiscale  in
Sardegna dal loro non  assoggettamento  all'imposta  regionale  sullo
scalo rientri nella  nozione  di  aiuto  di  Stato,  dato  che  detto
vantaggio deriva non dalla concessione di un'agevolazione fiscale, ma
indirettamente dal minor costo da esse sopportato rispetto  a  quelle
stabilite fuori dal territorio regionale. 
    3. - Con la sentenza 17 novembre  2009,  C‑169/08,  la  Corte  di
giustizia CE  ha  dichiarato  che:  «1)  L'art.  49  CE  deve  essere
interpretato nel senso che esso  osta  ad  una  norma  tributaria  di
un'autorita' regionale, quale quella di cui all'art.  4  della  legge
della Regione Sardegna 11 maggio 2006,  n.  4,  recante  disposizioni
varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,  politiche
sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall'art.  3,  comma
3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n.  2,  recante
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
della  Regione  -  Legge  finanziaria  2007,  la   quale   istituisce
un'imposta regionale sullo scalo turistico degli  aeromobili  adibiti
al trasporto privato di persone nonche' delle unita' da  diporto  che
grava  unicamente  sulle  persone  fisiche  e  giuridiche  aventi  il
domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. 2) L'art. 87, n. 1,
CE deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di
un'autorita' regionale che istituisce un'imposta sullo  scalo,  quale
quella di  cui  trattasi  nella  causa  principale,  la  quale  grava
unicamente sulle persone fisiche e  giuridiche  aventi  il  domicilio
fiscale fuori dal territorio regionale,  costituisce  una  misura  di
aiuto di Stato a favore delle  imprese  stabilite  su  questo  stesso
territorio». 
    3.1. - Per giungere a tali conclusioni, la Corte di giustizia  CE
esamina, in primo luogo, la prima  e  la  terza  questione,  relative
all'art. 49 CE, con le quali la Corte costituzionale  aveva  chiesto,
in sintesi, se l'art. 49 CE dovesse essere interpretato nel senso che
osta a una norma tributaria di un'autorita' regionale, come l'art.  4
della legge regionale n. 4 del 2006, la quale  istituisce  un'imposta
regionale sullo scalo turistico di aeromobili  adibiti  al  trasporto
privato di persone nonche' di unita' da diporto, qualora tale imposta
gravi unicamente sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori  dal
territorio regionale. 
    3.1.1. - Quanto ai presupposti per l'applicazione del citato art.
49 CE, la Corte di giustizia afferma che occorre accertare  anzitutto
se  la  legge  regionale  n.  4  del  2006  rientri  nell'ambito   di
applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi  dell'art.
50 CE. 
    Osserva la stessa Corte che l'imposta regionale sullo  scalo  non
concerne le imprese di trasporto civile di persone e di  merci  e  si
applica, in particolare, alle imprese che eserciscono aeromobili  per
effettuare operazioni di  trasporto  aereo  senza  remunerazione  per
motivi relativi alla loro attivita' di impresa e alle imprese la  cui
attivita' consiste nel porre le unita' da diporto a  disposizione  di
terzi dietro remunerazione. Secondo la  giurisprudenza  della  stessa
Corte, la nozione di «servizi» ai sensi dell'art. 50 CE  implica  che
si tratti di prestazioni fornite normalmente  dietro  retribuzione  e
che  quest'ultima  costituisce  il  corrispettivo   economico   della
prestazione ed e' pattuita fra il prestatore ed il  destinatario  del
servizio. L'imposta regionale in questione riguarda gli esercenti  di
mezzi di trasporto che si recano sul territorio della Regione  e  non
le imprese di trasporto che esercitano la  loro  attivita'  in  detta
Regione. Tuttavia, dalla semplice circostanza che  tale  imposta  non
riguarda le prestazioni di trasporto non puo'  dedursi -  secondo  la
Corte - che la normativa  tributaria  di  cui  trattasi  nella  causa
principale non presenti alcun nesso con  la  libera  prestazione  dei
servizi. Deve  essere,  infatti,  dato  rilievo  alla  giurisprudenza
consolidata secondo cui, sebbene l'art.  50,  terzo  comma,  CE  citi
soltanto la libera prestazione dei servizi attiva - nell'ambito della
quale il prestatore si sposta verso il destinatario  dei  servizi  -,
quest'ultima  comprende  altresi'  la  liberta'  dei  destinatari  di
servizi, segnatamente dei turisti,  di  recarsi  in  un  altro  Stato
membro nel quale e' stabilito il prestatore per fruire ivi  di  detti
servizi. Nel caso di specie, le persone che assumono  l'esercizio  di
un mezzo di  trasporto  nonche'  quelle  che  utilizzino  tale  mezzo
usufruiscono di vari servizi sul territorio della  Regione  Sardegna,
quali  i  servizi  forniti  negli  aerodromi  e  nei  porti;  con  la
conseguenza che lo scalo costituisce un  presupposto  necessario  per
fruire di detti servizi e l'imposta regionale sullo scalo presenta un
certo nesso con una tale prestazione. Inoltre, i  servizi  sui  quali
l'imposta regionale sullo scalo ha un'incidenza possono rivestire  un
carattere transfrontaliero poiche' tale imposta,  da  un  lato,  puo'
incidere sulla possibilita' delle imprese stabilite  in  Sardegna  di
offrire servizi di scalo negli aerodromi e nei porti a cittadini e ad
imprese  stabiliti  in  un  altro  Stato  membro  e,  dall'altro,  ha
un'incidenza sull'attivita' delle imprese straniere  aventi  la  loro
sede in uno Stato membro diverso  dalla  Repubblica  italiana  e  che
assumono l'esercizio di unita' da diporto in Sardegna. 
    Ne deriva - secondo  la  Corte  -  che  la  Regione  Sardegna  ha
istituito un'imposta che grava  direttamente  sulla  prestazione  dei
servizi ai sensi dell'art. 50 CE. 
    3.1.2. - Quanto alla questione se la normativa  di  cui  trattasi
nella  causa  principale  costituisca  una  restrizione  alla  libera
prestazione dei servizi, la  Corte  rileva  innanzi  tutto  che,  nel
settore  della  libera  prestazione  dei  servizi,  un  provvedimento
fiscale nazionale che ostacoli  l'esercizio  di  tale  liberta'  puo'
costituire una misura vietata, sia che esso emani dallo Stato  stesso
sia che emani da un ente locale. 
    Con riferimento al caso in esame - osserva la Corte - e' pacifico
che l'imposta regionale  sullo  scalo  grava  sugli  esercenti  degli
aeromobili e delle unita' da  diporto  aventi  il  domicilio  fiscale
fuori dal territorio regionale e che il fatto generatore dell'imposta
e' lo  scalo  dell'aeromobile  o  dell'unita'  da  diporto  in  detto
territorio. L'imposta, anche se si  applica  soltanto  in  una  parte
circoscritta di uno Stato membro, grava sugli scali degli  aeromobili
e delle unita' da diporto di cui trattasi senza distinguere a seconda
che essi provengano da un'altra regione d'Italia o da un altro  Stato
membro. L'applicazione di detta normativa  tributaria  comporta  che,
per tutti i soggetti passivi dell'imposta aventi il domicilio fiscale
fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati  membri,  i
servizi considerati sono resi piu' onerosi  di  quelli  forniti  agli
esercenti stabiliti su tale territorio. E cio' perche' tale normativa
introduce un costo supplementare per le  operazioni  di  scalo  degli
aeromobili e delle imbarcazioni a carico degli  operatori  aventi  il
domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri
Stati membri e crea  cosi'  un  vantaggio  per  talune  categorie  di
imprese stabilite in tale territorio. 
    Quanto al trattamento differenziato dei non residenti rispetto ai
residenti nel caso in esame, la Corte - premesso di avere  affermato,
nelle sue  pronunce  in  tema  di  fiscalita'  diretta,  che  le  due
posizioni non sono  di  regola  paragonabili,  in  quanto  presentano
differenze oggettive per quanto attiene sia alla  fonte  dei  redditi
sia alla capacita' contributiva personale  del  contribuente  o  alla
presa in considerazione della sua situazione personale e familiare  -
rileva che occorre  prendere  in  considerazione  le  caratteristiche
specifiche dell'imposta di cui e' causa; con la conseguenza  che  una
disparita' di trattamento tra residenti e non  residenti  costituisce
una restrizione alla libera  circolazione  vietata  dall'art.  49  CE
qualora non  sussista  alcuna  obiettiva  diversita'  di  situazione,
rispetto all'imposta  di  cui  e'  causa,  tale  da  giustificare  la
disparita' di trattamento tra le  varie  categorie  di  contribuenti.
Cio' vale in particolare per l'imposta di cui  trattasi  nella  causa
principale, perche' essa e' dovuta  per  effetto  dello  scalo  degli
aeromobili  adibiti  al  trasporto  privato  di   persone   e   delle
imbarcazioni da diporto e non in ragione della situazione finanziaria
dei contribuenti interessati. Ne consegue che, indipendentemente  dal
luogo in cui risiedono o sono stabilite, tutte le persone  fisiche  o
giuridiche che fruiscono dei servizi di  cui  trattasi  sono  in  una
situazione oggettivamente paragonabile con riguardo a  detta  imposta
in relazione alle conseguenze per l'ambiente. Il fatto che le persone
soggette  all'imposta  in  Sardegna  contribuiscano,  attraverso   il
gettito  generale  e,  in  particolare,  le  imposte   sui   redditi,
all'azione della Regione Sardegna  per  la  tutela  dell'ambiente  e'
irrilevante ai fini del raffronto della situazione  dei  residenti  e
dei non residenti con  riguardo  all'imposta  in  questione,  perche'
quest'ultima non ha la  stessa  natura  e  non  persegue  gli  stessi
obiettivi delle altre imposte corrisposte dai contribuenti sardi, che
mirano segnatamente  ad  alimentare  in  modo  generale  il  bilancio
pubblico e, pertanto, a finanziare l'insieme delle azioni regionali. 
    Se ne conclude  che  la  normativa  tributaria  di  cui  trattasi
costituisce una restrizione alla libera prestazione dei  servizi,  in
quanto essa grava unicamente  sugli  operatori  esercenti  aeromobili
adibiti al trasporto privato di persone  e  imbarcazioni  da  diporto
aventi il domicilio fiscale fuori  dal  territorio  regionale,  senza
assoggettare  alla  stessa  imposta  gli   operatori   stabiliti   in
quest'ultimo. 
    3.1.3.  -  La  Corte  di  giustizia  CE  passa  poi  a   trattare
dell'eventuale giustificazione della  normativa  in  esame,  sotto  i
profili delle  esigenze  di  tutela  dell'ambiente  e  della  sanita'
pubblica e della coerenza del sistema tributario. 
    3.1.3.1. - Quanto al primo profilo,  la  Corte  richiama  il  suo
orientamento, secondo cui, a prescindere dall'esistenza di uno  scopo
legittimo che corrisponda a motivi imperativi di interesse  generale,
la giustificazione di  una  restrizione  alle  liberta'  fondamentali
garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in  questione  sia
idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada
oltre quanto e' necessario per il suo raggiungimento. 
    Nel caso di specie - rileva la stessa Corte -, ammettendo che gli
aeromobili privati e le unita' da diporto che fanno scalo in Sardegna
costituiscano  una  fonte  di   inquinamento,   questo   si   produce
indipendentemente dalla provenienza di detti aerei e  imbarcazioni  e
non presenta, in particolare, alcun legame con il  domicilio  fiscale
degli esercenti stessi, perche' gli aeromobili e le imbarcazioni  dei
residenti contribuiscono al degrado dell'ambiente tanto quanto quelli
dei non  residenti.  Ne  consegue  che  la  restrizione  alla  libera
prestazione di servizi, quale essa risulta dalla normativa tributaria
di cui trattasi nella causa principale, non puo' essere  giustificata
da   motivi   relativi   alla   tutela   dell'ambiente,   in   quanto
l'applicazione dell'imposta regionale sullo scalo che essa istituisce
si basa su una differenziazione tra le persone priva di relazione con
detto obiettivo ambientale.  Ne'  una  restrizione  del  genere  puo'
essere  giustificata  da  motivi  sanitari,  non  avendo  la  Regione
Sardegna fornito alcun elemento che consenta di constatare  che  tale
normativa mira a tutelare la sanita' pubblica. 
    3.1.3.2. - Quanto al secondo profilo,  relativo  ad  un'eventuale
giustificazione della disciplina in esame fondata sulla coerenza  del
sistema tributario, la Corte premette che,  in  linea  di  principio,
l'esigenza di salvaguardare la coerenza del sistema  tributario  puo'
giustificare   una   restrizione   all'esercizio    delle    liberta'
fondamentali  garantite   dal   Trattato,   ma   siffatto   argomento
giustificativo esige un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui
trattasi e la compensazione di  tale  beneficio  con  un  determinato
prelievo fiscale, dovendosi  determinare  il  carattere  diretto  del
suddetto nesso alla luce  della  finalita'  della  normativa  di  cui
trattasi. L'imposta regionale sullo scalo - prosegue la Corte  -  non
persegue gli stessi obiettivi  delle  imposte  versate  dai  soggetti
passivi residenti in Sardegna,  le  quali  mirano  ad  alimentare  in
generale il bilancio pubblico della Regione Sardegna e,  percio',  il
non assoggettamento a tale imposta di detti residenti non puo' essere
considerato come una compensazione delle  altre  imposte  cui  questi
sono soggetti. 
    Ne deriva che la restrizione alla libera prestazione dei servizi,
quale risulta dalla normativa tributaria di cui trattasi nella  causa
principale, non puo' essere  giustificata  da  motivi  relativi  alla
coerenza del sistema tributario della Regione Sardegna. 
    3.2. - La Corte di giustizia CE esamina, poi,  la  seconda  e  la
quarta questione, relative all'art. 87 CE,  con  le  quali  la  Corte
costituzionale  aveva  chiesto  se  l'art.  87  CE   dovesse   essere
interpretato nel senso che la normativa  tributaria  di  un'autorita'
regionale che istituisca  un'imposta  regionale  sullo  scalo,  quale
quella prevista all'art. 4 della legge regionale n. 4 del  2006,  che
grava unicamente sugli esercenti aventi  il  loro  domicilio  fiscale
fuori dal territorio regionale, costituisca una misura  di  aiuto  di
Stato a favore delle imprese stabilite sullo stesso territorio. 
    La Corte conclude - come visto al punto 3. -  che  una  normativa
tributaria  come  quella  di  cui  trattasi  nella  causa  principale
costituisce una misura di aiuto  di  Stato  a  favore  delle  imprese
stabilite in Sardegna e che e' compito del giudice a  quo  trarre  da
tale constatazione le opportune conseguenze. 
    La stessa Corte CE premette che la qualificazione di  una  misura
quale aiuto ai sensi del  Trattato  presuppone  che  sia  soddisfatto
ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda  l'art.  87,
n. 1, CE. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato
ovvero effettuato mediante risorse statali, in  secondo  luogo,  tale
intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri,  in
terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo  beneficiario  e,  in
quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. 
    Nella fattispecie - prosegue la Corte - e' pacifico che l'imposta
di cui trattasi nella causa  principale  risponde  al  secondo  e  al
quarto  criterio  in  quanto  essa  incide  sui  servizi  forniti  in
relazione allo scalo di  aeromobili  e  di  unita'  da  diporto,  che
riguardano il commercio intracomunitario,  e  che  siffatta  imposta,
attribuendo  un  vantaggio  economico  agli  operatori  stabiliti  in
Sardegna, come e' stato rilevato al punto  32  della  sentenza,  puo'
falsare  la  concorrenza.  Ne  deriva  che  le   questioni   relative
all'interpretazione dell'art. 87 CE riguardano, nel caso  di  specie,
l'applicazione degli altri due criteri di qualificazione dell'imposta
regionale sullo scalo come aiuto di Stato, posto che  la  Commissione
conclude, nelle sue osservazioni scritte, che detta imposta  risponde
a tutti i quattro criteri enunciati. 
    3.2.1. - Quanto all'uso delle risorse pubbliche, la Corte ricorda
che la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni  positive,
come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale
delle imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano
gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e  che  di
conseguenza, senza essere sovvenzioni  in  senso  stretto,  hanno  la
stessa natura e producono identici effetti. 
    Una normativa tributaria  come  quella  controversa  nella  causa
principale, che conceda  a  talune  imprese  un  non  assoggettamento
all'imposta di cui trattasi, costituisce, dunque, un aiuto di  Stato,
pur non comportando un trasferimento di risorse  statali,  in  quanto
consiste nella rinuncia  da  parte  delle  autorita'  interessate  al
gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere. 
    3.2.2. - Quanto alla selettivita' della normativa  tributaria  in
esame, la Corte premette che, nel caso di una misura adottata non dal
legislatore nazionale, ma da un'autorita' infrastatale,  tale  misura
non e' selettiva ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE solo perche' concede
vantaggi esclusivamente nella parte del  territorio  nazionale  nella
quale la  misura  si  applica.  Tuttavia,  al  fine  di  valutare  la
selettivita' di una misura adottata da un  ente  infrastatale  avente
uno statuto autonomo rispetto al governo centrale, come quello di cui
gode  la  Regione  Sardegna,  occorre  esaminare  se,  tenuto   conto
dell'obiettivo perseguito da  detta  misura,  questa  costituisca  un
vantaggio per  talune  imprese  rispetto  ad  altre  imprese  che  si
trovino, all'interno  dell'ordinamento  giuridico  nel  quale  l'ente
esercita le sue competenze, in una situazione  fattuale  e  giuridica
analoga.  Occorre,  cioe',   stabilire   se,   tenuto   conto   della
caratteristiche dell'imposta regionale sullo scalo, le imprese aventi
il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale  siano,  rispetto
all'ambito giuridico di riferimento, in  una  situazione  fattuale  e
giuridica paragonabile a quella delle imprese stabilite sullo  stesso
territorio. 
    Come gia' rilevato - conclude la Corte - si deve constatare  che,
tenuto conto della natura e della finalita' di detta  imposta,  tutte
le persone fisiche e giuridiche che fruiscono dei servizi di scalo in
Sardegna  sono  in   una   situazione   oggettivamente   paragonabile
indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite; con la
conseguenza che la  misura  non  puo'  essere  considerata  generale,
perche' essa non si applica a tutti gli esercenti di aeromobili e  di
imbarcazioni da diporto facenti scalo in Sardegna. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l'art.
4  della  legge  della  Regione  Sardegna  11  maggio  2006,   n.   4
(Disposizioni varie in materia  di  entrate,  riqualificazione  della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), quale  sostituito  dall'art.
3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007,  n.  2
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione - Legge finanziaria  2007),  che  disciplina  l'imposta
regionale su  aeromobili  ed  unita'  da  diporto,  applicabile,  nel
periodo dal 1° giugno al 30  settembre  di  ogni  anno,  al  soggetto
avente domicilio fiscale fuori dal territorio  regionale  che  assume
l'esercizio dell'aeromobile o dell'unita' da diporto (con l'esenzione
dall'imposta: delle imbarcazioni che fanno scalo  per  partecipare  a
regate di carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca,  di  barche
monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche,  il  cui
evento sia stato preventivamente comunicato  all'Autorita'  marittima
da parte degli organizzatori; delle unita'  da  diporto  che  sostano
tutto l'anno nelle strutture portuali regionali; della sosta tecnica,
limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della  stessa),
dovuta: 1) per ogni scalo negli aerodromi  del  territorio  regionale
degli aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi determinate
in  relazione  al  numero  dei  passeggeri  che  sono   abilitati   a
trasportare; 2) annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi  e
nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale  delle  unita'
da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri. 
    Secondo il ricorrente, la disposizione  censurata  contrasta  con
l'art. 117, primo comma, Cost.,  perche'  viola:  a)  l'art.  49  del
Trattato CE, «introducendo una restrizione  alla  libera  prestazione
dei servizi nel mercato  sardo  dei  servizi  nautici  e  aerei,  che
costituisce una parte rilevante del mercato europeo»;  b)  l'art.  87
del Trattato CE, perche' istituisce un aiuto alle imprese con sede in
Sardegna; c) l'art. 81 del Trattato CE, «coordinato con gli  art.  3,
lett. g) e 10», perche'  ha  l'effetto  di  falsare  il  gioco  della
concorrenza all'interno del mercato comune. 
    1.1. - Con la sentenza n. 102 del 2008 questa Corte  ha  ritenuto
di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di  giustizia
CE, ai sensi  dell'art.  234  del  Trattato  CE,  esclusivamente  con
riguardo alle violazioni  degli  artt.  49  e  87  del  Trattato  CE,
riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla  violazione
dell'art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g)  e  10»,  anche  in
relazione alla pertinenza di tale combinato  disposto  con  la  norma
censurata. 
    1.2. - Di conseguenza, la Corte, con l'ordinanza n. 103 del 2008,
ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla  Corte  di  giustizia
CE, in via pregiudiziale, le seguenti  questioni  di  interpretazione
degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: a) se  l'art.  49  del  Trattato
debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di  una
norma, quale quella prevista dall'art. 4 della  legge  della  Regione
Sardegna 11 maggio 2006, n.  4  (Disposizioni  varie  in  materia  di
entrate,  riqualificazione  della  spesa,  politiche  sociali  e   di
sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3,  comma  3,  della  legge
della Regione Sardegna 29 maggio 2007,  n.  2  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione -  Legge
finanziaria 2007), secondo la quale l'imposta regionale  sullo  scalo
turistico  degli  aeromobili  grava  sulle  sole  imprese  che  hanno
domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione   Sardegna
esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per  il  trasporto  di
persone  nello  svolgimento  di  attivita'  di   aviazione   generale
d'affari; b) se lo stesso art. 4 della legge della  Regione  Sardegna
n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge
della Regione Sardegna n. 2 del 2007,  nel  prevedere  che  l'imposta
regionale sullo scalo turistico degli  aeromobili  grava  sulle  sole
imprese che  hanno  domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della
Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse  utilizzati  per
il trasporto di persone nello svolgimento di attivita'  di  aviazione
generale d'affari, configuri - ai sensi dell'art. 87  del  Trattato -
un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa  attivita'  con
domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna; c) se l'art.
49  del  Trattato  debba  essere  interpretato  nel  senso  che  osti
all'applicazione di una norma, quale  quella  prevista  dallo  stesso
art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del  2006,  nel  testo
sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Sardegna
n. 2 del 2007, secondo  la  quale  l'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che  hanno
domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione   Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita'; d) se lo stesso art.
4 della legge della  Regione  Sardegna  n.  4  del  2006,  nel  testo
sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Sardegna
n. 2 del 2007, nel prevedere  che  l'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che  hanno
domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione   Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita', configuri - ai sensi
dell'art. 87 del Trattato -  un  aiuto  di  Stato  alle  imprese  che
svolgono la stessa attivita' con  domicilio  fiscale  nel  territorio
della Regione Sardegna. 
    2. - Con la sentenza 17 novembre  2009,  C-169/08,  la  Corte  di
giustizia CE, pronunciando  sulle  questioni  pregiudiziali  ad  essa
sottoposte, ha dichiarato, in primo luogo, che l'art. 49 del Trattato
CE deve essere interpretato nel senso che detta disposizione osta  ad
una norma tributaria di un'autorita' regionale, quale quella  di  cui
all'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del  2006 -  nella
versione risultante dall'art. 3, comma 3, della legge reg. n.  2  del
2007 - la quale istituisce un'imposta regionale sullo scalo turistico
degli aeromobili adibiti al  trasporto  privato  di  persone  nonche'
delle unita' da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche  e
giuridiche  aventi  il  domicilio  fiscale   fuori   dal   territorio
regionale. 
    In particolare,  la  Corte  di  giustizia  ha  rilevato  che:  a)
l'imposta sullo  scalo  rientra  nell'ambito  di  applicazione  della
libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 50 del Trattato CE,
perche' le persone che assumono l'esercizio di un mezzo di trasporto,
nonche' quelle che utilizzano tale mezzo usufruiscono di vari servizi
sul territorio della  Regione  Sardegna,  che  possono  rivestire  un
carattere transfrontaliero, quali i servizi forniti negli aerodromi e
nei porti; b) la normativa regionale di cui trattasi costituisce  una
restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa grava
unicamente sugli operatori aventi  il  domicilio  fiscale  fuori  dal
territorio  regionale,  che  esercitano  sia  aeromobili  adibiti  al
trasporto privato di  persone  sia  imbarcazioni  da  diporto,  senza
assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti nel suddetto
territorio; c) la normativa in esame non trova giustificazione  sotto
il profilo della tutela dell'ambiente, perche',  ammettendo  che  gli
aeromobili privati e le unita' da diporto che fanno scalo in Sardegna
costituiscano una fonte di inquinamento, questo  non  presenta  alcun
legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi,  contribuendo
gli  aeromobili  e  le  imbarcazioni   dei   residenti   al   degrado
dell'ambiente tanto quanto quelli dei non residenti; d) la  normativa
in esame non trova giustificazione neanche  sotto  il  profilo  della
coerenza del sistema tributario, perche'  l'imposta  regionale  sullo
scalo non persegue gli stessi obiettivi  delle  imposte  versate  dai
soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare
in generale il bilancio  pubblico  della  Regione  Sardegna,  con  la
conseguenza che il non assoggettamento a tale imposta  dei  residenti
non puo'  essere  considerato  come  una  compensazione  delle  altre
imposte cui questi sono soggetti. 
    3. - Dall'interpretazione  della  normativa  comunitaria  fornita
dalla Corte di giustizia con tale pronuncia consegue la  declaratoria
di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata. 
    Infatti, con la sentenza n. 102 e l'ordinanza n.  103  del  2008,
questa Corte ha sollevato davanti  alla  Corte  di  giustizia  CE  le
suddette questioni pregiudiziali, sul presupposto  che,  nei  giudizi
promossi in via principale - come quello in esame - in cui si  dubiti
della compatibilita' di leggi regionali con norme comunitarie  dotate
di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte  atte
ad integrare il parametro per la  valutazione  di  conformita'  della
normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129
del 2006; n. 406 del 2005; n. 166  e  n.  7  del  2004).  Poiche'  il
denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4  del  2006,
nella versione risultante dall'art. 3, comma  3,  della  legge  della
Regione Sardegna n.  2  del  2007,  e'  incompatibile  con  la  norma
interposta dell'art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte
di  giustizia,  esso  deve   essere   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    4. - Restano assorbiti gli ulteriori  profili  di  illegittimita'
costituzionale della norma censurata  prospettati  dal  ricorrente  e
relativi alla  violazione:  a)  dell'art.  87  del  Trattato  CE;  b)
dell'art. 81 del Trattato CE, «coordinato con gli art. 3, lett. g)  e
10». 
    5. - Le indicate ragioni di contrasto dell'impugnato art.  4  con
l'art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per il suddetto articolo
nella  sua  formulazione  originaria  -  precedente   alla   modifica
introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Sardegna
n. 2 del  2007  -  il  quale  stabiliva,  al  pari  della  successiva
formulazione oggetto del ricorso in esame, che  il  soggetto  passivo
dell'imposta dovesse avere domicilio  fiscale  fuori  dal  territorio
regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
pronuncia di illegittimita' costituzionale deve pertanto  estendersi,
in via consequenziale, a tale previgente formulazione normativa. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie
in  materia  di  entrate,  riqualificazione  della  spesa,  politiche
sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall'art.  3,  comma  3,
della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione -
Legge finanziaria 2007); 
    2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,  n.
87, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4  della  legge  della
Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola