N. 222 ORDINANZA 9 - 17 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilita'  o  rifiuto  di
  ricevere copia dell'atto - Decorrenza degli effetti della  notifica
  per il destinatario, secondo il  diritto  vivente,  dalla  data  di
  spedizione della raccomandata informativa - Mancata previsione  che
  la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci  giorni  dalla
  data di spedizione della raccomandata ovvero dalla data  di  ritiro
  della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo,
  se anteriore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza  e
  del giusto processo, nonche' asserita lesione del diritto di difesa
  - Sopravvenuta dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua della censurata disposizione - Questione  divenuta  priva
  di oggetto - Manifesta inammissibilita'. 
- Cod. proc. civ., art. 140. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge 20 novembre  1982,  n.  890,
  art. 8, quarto comma, come modificato dall'art. 2 del d.l. 14 marzo
  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio
  2005, n. 80. 
(GU n.25 del 23-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 140 del  codice
di procedura civile, promosso dal  Giudice  di  pace  di  Comiso  nel
procedimento vertente tra  G.  N.  e  S.  R.  con  ordinanza  del  25
settembre 2009, iscritta al n.  11  del  registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  6, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella Camera di consiglio del 26  maggio  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena. 
    Ritenuto che, con ordinanza  emessa  il  25  settembre  2009,  il
Giudice di pace di Comiso ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,
24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 140 del codice di procedura civile,  nella  parte  in  cui,
secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della  notifica,
per il destinatario della stessa,  dal  momento  in  cui  l'ufficiale
giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto  da  notificare
presso la casa comunale ed aver affisso  il  prescritto  avviso  alla
porta dell'abitazione del destinatario, completa l'iter notificatorio
inviando al destinatario medesimo  una  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  contenente  notizia  dell'avvenuto  deposito,   anziche'
prevedere che la notificazione  si  ha  per  eseguita  decorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione  della  lettera  raccomandata  ovvero
dalla data del ritiro della  copia  dell'atto  o  della  raccomandata
contenente quest'ultimo, se  anteriore,  in  modo  analogo  a  quanto
previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982,  n.
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni  a  mezzo
posta  connesse  con  la  notificazione  di  atti  giudiziari),  come
modificato dall'art.  2  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
        che il Giudice di pace motiva la  sussistenza  del  requisito
della rilevanza osservando che nel giudizio si discute di  quale  sia
la data di notifica del decreto ingiuntivo - effettuata ex  art.  140
cod. proc.  civ. -  da  considerare  efficace  per  il  destinatario:
seguendosi la tesi della Corte di cassazione, secondo cui  tale  data
coinciderebbe con il giorno in cui l'ufficiale  giudiziario  spedisce
al destinatario la raccomandata (nella specie il 15  febbraio  2006),
l'opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e  quindi  improcedibile,
perche' proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni  di
cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (l'atto di opposizione
essendo stato notificato in data 30 marzo 2006); mentre,  reputandosi
che la data coincida con il giorno di effettivo ritiro del piego  (20
febbraio 2006) o con il decorso  dei  dieci  giorni  successivi  alla
spedizione  (25  febbraio  2006),  l'opposizione  monitoria  dovrebbe
considerarsi tempestiva e quindi procedibile; 
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che l'art. 140 cod. proc. civ. e l'art. 8 della legge n.  890
del  1982  prevedono  modalita'  notificatorie  alquanto  simili   in
presenza di analoghi presupposti di fatto; 
        che, tuttavia, mentre nella notifica postale il  destinatario
ha dieci giorni di tempo  dalla  spedizione  della  raccomandata  per
ritirare l'atto presso l'ufficio  postale,  senza  che  tale  periodo
decorra a suo svantaggio, l'art. 140 cod.  proc.  civ. -  secondo  la
tradizionale interpretazione di legittimita' - fa coincidere la  data
della notifica con la stessa data di spedizione della raccomandata; 
        che,   cosi'   interpretata,   la   disposizione   denunciata
violerebbe l'art. 3, Cost., perche' casi identici verrebbero trattati
in modo ingiustificatamente diverso: difatti, l'art. 8, quarto comma,
della legge n. 890 del 1982, dando  un  termine  (massimo)  di  dieci
giorni per il ritiro del piego, elimina in radice l'ingiusta erosione
del termine per svolgere le successive attivita' difensive (come  nel
caso di  specie  per  proporre  opposizione  a  decreto  ingiuntivo),
riportando la situazione di garanzia delle parti in  equilibrio:  per
un verso, lascia  un  tempo  congruo  al  destinatario  per  ritirare
l'atto; mentre, per l'altro, non rende troppo onerosa la notifica per
il mittente, che, comunque, potra' dare per notificato l'atto decorso
il termine di dieci giorni; 
        che un simile effetto non e'  garantito  dall'art.  140  cod.
proc. civ., esponendo il destinatario di una notifica  effettuata  ai
sensi di tale  norma  ad  un  trattamento  meno  garantista,  pur  in
presenza di presupposti di fatto analoghi, e per di piu'  sulla  base
di una scelta della tipologia di notifica che  viene  effettuata,  di
norma, da soggetti, l'ufficiale giudiziario e il  notificante,  privi
di qualsivoglia interesse alla conoscibilita' dell'atto da parte  del
notificatario; 
        che vi sarebbe anche un contrasto con l'art. 24,  Cost.,  per
la minor tutela offerta al destinatario di una notifica ex  art.  140
cod.  proc.  civ.,  essendo  questi  costretto   a   presidiare   con
tendenziale continuita' la sua cassetta postale anche in  periodo  di
vacanza o ferie, per evitare il rischio di  perdere  tempo  utile  al
compimento  di  attivita'  difensive  che  prendano  data  a  partire
dall'avvenuta notifica, mentre molto meno rischiosa e onerosa  e'  la
situazione del destinatario di una notifica postale ex art.  8  della
legge n. 890 del 1982; 
        che, ad avviso del Giudice di pace rimettente,  identificare,
qualora il processo sia avviato con notifica ex art. 140  cod.  proc.
civ.,   l'instaurazione   del   contraddittorio   con   il    momento
perfezionativo  della  notifica  dal  punto   di   vista   solo   del
notificante, senza tenere conto del momento in cui l'atto informativo
entra (che e' cosa  diversa  dall'esservi  spedito)  nella  sfera  di
conoscibilita' del notificato, significherebbe da un lato configurare
il contraddittorio come mero simulacro e non in  modo  effettivo  (il
che contrasterebbe con l'art. 111, secondo comma, Cost.  nella  parte
in cui impone l'effettivita' del contraddittorio in  ogni  processo),
dall'altro far prevalere la posizione del notificante su  quella  del
notificato senza che cio' sia supportato da una ragionevole  esigenza
di tutela del notificante (il che contrasterebbe sia con il principio
della  parita'  delle  parti  sempre  dettato  dalla   stessa   norma
costituzionale,  sia  con  l'ancor  piu'  generale  principio   della
«giustizia del processo», rinvenibile  nell'art.  111,  primo  comma,
Cost.); 
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   che   ha   concluso   per
l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione; 
        che  successivamente,  con  atto  depositato  dall'Avvocatura
generale in data 26 febbraio 2010, il  Presidente  del  Consiglio  ha
rinunciato all'atto di intervento. 
    Considerato che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  3  del  2010,  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ.,  nella
parte  in  cui  prevede  che  la  notifica  si  perfeziona,  per   il
destinatario,  con  la  spedizione  della  raccomandata  informativa,
anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque,  decorsi  dieci
giorni dalla relativa spedizione; 
        che,  per  effetto  di  tale  sentenza,   la   questione   di
legittimita' costituzionale della medesima disposizione  e'  divenuta
manifestamente inammissibile in quanto priva di oggetto; 
        che, invero, l'efficacia ex tunc della  citata  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale preclude al giudice a quo una  nuova
valutazione della perdurante  rilevanza  della  sollevata  questione,
valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti
al giudice rimettente (da ultimo, ordinanze n. 325, n. 326 e  n.  327
del 2009). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 140  del  codice  di  procedura
civile, sollevata, in riferimento  agli  artt.  3,  24  e  111  della
Costituzione, dal Giudice di pace di Comiso con l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola