N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2010

Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010 nel
procedimento penale a carico di Howlader Shorab. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della fattispecie  come  reato  -  Violazione  del
  principio di necessaria offensivita' - Violazione del principio  di
  uguaglianza sotto diversi profili -  Violazione  del  principio  di
  ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della
  pubblica amministrazione. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. 
(GU n.27 del 7-7-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza nel processo  penale  n.  Rg  Dib
51/10 e n. RG 396/10 Notizie  di  reato  nei  confronti  di  Howlader
Shorab nato in Bangladesh il  2 marzo  1978,  difeso  da  avv.  Daria
Bonifazi, domiciliato c/o  studio  difesore d'ufficio,  imputato  del
reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 per come introdotto
dalla legge n. 94/2009. 
    L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 22  marzo
2010 e' stato presentato a giudizio  alla  indicata  udienza  per  il
reato suddetto con il  seguente  capo  di  imputazione,  art.  10-bis
d.lgs. n. 286/1998. 
    Il  G.d.P.  verificata  la  regolarita'  del  contraddittorio  ha
dichiarato la contumacia dell'imputato. 
    Nella  fase  delle  questioni  preliminari  alla   apertura   del
dibattimento  Il G.d.p.  ha  ritenuto  di  sollevare  di  ufficio  la
questione della legittimita' costituzionale del suddetto  art  10-bis
per i seguenti, anche in relazione ai  motivi  addotti  dalla  difesa
dell'imputato, 
 
                             M o t i v i 
 
    Il  surrichiamato  art.  10-bis  recita  «Salvo  che   il   fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero  si
trattiene  nel  territorio   dello   Stato,   in   violazione   delle
disposizioni di cui  al  presente  testo  unico,  nonche'  di  quelle
dell'art. 1 della legge n. 68/2007, e' punito con l'ammenda da  5.000
a 10.000 Euro. Al reato di cui  al  presente  comma  non  si  applica
l'art. 162 CP». 
    Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli. artt. 3, 25 e 27 della Costituzione; 
    1) Essa  infatti  non  rispetta  il  principio  della  necessaria
offensivita' delle condotte previste dalle norme diritto penale. 
    Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale  nel
nostro ordinamento e' ammesso esclusivamente  per  la  protezione  di
beni giuridici di rilievo costituzionale e solo  come  estrema  ratio
(impossibilita' di raggiungere lo stesso scopo  con  altri  strumenti
giuridici.) 
    Le condotte incriminate dal richiamato art. 10-bis  non  appaiono
essere lesive di per se'  del  bene  della  sicurezza  pubblica,  ne'
appaiono condotte di particolare pericolosita'  sociale  (vedi  anche
C.Cost.. 22/2007 e 78/2007). 
    Esse sono piuttosto la espressione di una condizione  individuale
(quella  di   emigrante   la   cui   incriminazione   appare   quindi
discriminatoria). 
    Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da  una
forma di subordinazione nei confronti della  sanzione  amministrativa
della espulsione, come previsto dall'art. 10-bis comma 2, e  comma  5
che prevedono la non applicabilita' o la pronuncia di una sentenza di
non luogo a procedere nel caso di respingimento e  espulsione,  cosi'
violando il principo della estrema ratio sopra richiamato. 
    2)  Il principio  della  uguaglianza  e'   poi   violato,   dalla
applicabilita' o non applicabilita'  della  sanzione  penale  non  in
funzione di volonta' o atti del soggetto incriminato, ma in  funzione
della discrezionalita' e/o  solerzia,  e/o  disponibilita'  di  mezzi
della Autorita' amministrativa che puo' disporre il provvedimento  di
espulsione, per il quale peraltro non e' neanche  richiesto  piu'  il
nulla osta della AG. 
    In  sostanza  lo  stesso  comportamento  puo'  essere  penalmente
sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera  di
intervento degli imputati. 
      
      
    Ancora in violazione del principio di uguaglianza non e' previsto
nella norma dell'art. 10-bis la scriminante del giustificato  motivo,
prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art.  14  comma  5-ter
legge  n.   68/2007,   ne'   e'   prevista   la   oblabilita'   della
contravvenzione  come  dettato  dall'art.  162  c.p.  per   i   reati
contavvenzionali. 
    Mancata previsione nullamente giustificata. 
    3) I principi di ragionevolezza e  di  buon  andamento  della  Pa
vengono  poi  violati  da  una  sanzione  penale  che  -   con   ogni
verosimiglianza- risultera' del tutto fuori della solvibilita'  della
stragrande   maggioranza   degli   stranieri    incriminati,    cosi'
compromettendo effettivita', funzione deterrente, e rieducativa della
sanzione  stessa,   e   determinando   comunque   una   irragionevole
proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche. 
 
                              P. Q. M. 
 
    E' considerata la assoluta rilevanza dei  motivi  indicati  sugli
esiti del processo,  dovendosi  mandare  assolto  l'imputato  ove  le
questioni prospettate risultassero fondate. 
    Ritenuta comunque la loro non manifesta infondatezza. 
    Il G.d.P. 
    Sospende il processo; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai
presidenti di camera e Senato. 
        Albano, addi' 5 maggio 2010 
 
                   Il giudice di pace: Chiaromonte