COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 

Modifica alla direttiva in  materia  di  regolazione  tariffaria  dei
servizi aeroportuali offerti in regime di  esclusiva.  (Deliberazione
n. 96/2009) (10A08509) 
(GU n.161 del 13-7-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia  di  diritti  per  l'uso
degli aeroporti aperti al traffico civile; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  cosi'  come  parzialmente
modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.  2  (Misure  in
materia  di  servizi  di  pubblica  utilita'  e   per   il   sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.  250,  riguardante
l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,  che  demanda
al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le
amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita',  ferme  restando  le  competenze  delle
autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di  attuazione
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a  terra  negli  aeroporti  della  Comunita'  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,  riguardante  la
revisione della parte aeronautica del  Codice  della  navigazione,  a
norma dell'art.  2  della  legge  9  novembre  2004,  n.  265,  e  le
successive  modificazioni  ed  integrazioni  introdotte  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che, sostituendo  l'art.  704  del
Codice suddetto, prevede che l'E.N.A.C. ed il  gestore  stipulino  un
contratto  di  programma  che  recepisce  la  vigente  disciplina  di
regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti,
corrispettivi e qualita' e  quella  recata  dall'art.  11-nonies  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito  dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,   che   ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Visto il decreto legislativo  15  marzo  2006,  n.  151,  che  reca
ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del Codice
della navigazione e che, in particolare, sostituisce  l'art.  704  di
detto codice, prevedendo che l'E.N.A.C. ed il  gestore  stipulino  un
contratto  di  programma  che  recepisca  la  disciplina  regolatoria
emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia  di
investimenti, corrispettivi e  qualita'  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies  del  citato  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla
legge 29 gennaio 2009, n. 2, che, all'art. 3,  dispone,  sino  al  31
dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione  dell'efficacia  di  norme
che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe
a carico di persone fisiche o  persone  giuridiche  in  relazione  al
tasso d'inflazione  ovvero  ad  altri  meccanismi  automatici,  fatta
eccezione per i provvedimenti volti al  recupero  dei  soli  maggiori
oneri effettivamente sostenuti; 
  Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102  ed  in  particolare
l'art.17, comma 34-bis che,  al  fine  di  incentivare  l'adeguamento
delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza  nazionale,
individua specifiche procedure per l'approvazione  dei  contratti  di
programma relativi  ad  aeroporti  con  traffico  superiore  a  dieci
milioni di passeggeri annui; 
  Vista  la  propria  delibera  15  giugno  2007,  n.  38   (Gazzetta
Ufficiale n. 221/2007), di approvazione della «Direttiva  in  materia
di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in  regime
di esclusiva»; 
  Vista  la  propria  delibera  27  marzo  2008,  n.   51   (Gazzetta
Ufficiale n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della
sentenza n. 51/2008 della  Corte  costituzionale  e  preso  atto  del
parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008,  questo
Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il  documento  tecnico
allegato alla citata delibera n. 38 del 2008; 
  Considerata la necessita' di migliorare il livello qualitativo  dei
servizi aeroportuali italiani; 
  Considerato che gli  investimenti  infrastrutturali  hanno  effetti
positivi, oltre che sulla qualita' dei servizi offerti,  anche  sullo
sviluppo della concorrenza tra gli scali; 
  Considerato che la direttiva  2009/12/CE,  nel  premettere  che  il
prefinanziamento  e'   una   delle   modalita'   possibili   per   la
remunerazione  degli  investimenti,  invita  gli  Stati  membri   che
adottano tale modalita' ad istituire proprie misure di salvaguardia; 
  Considerato opportuno, in ragione del contesto economico,  adottare
misure per l'accelerazione e  anticipazione  degli  investimenti  nel
settore, anche tramite il meccanismo del prefinanziamento, nelle more
del  completamento  della  procedura  di  stipula  dei  contratti  di
programma; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  disciplinare,  con  opportune  misure  di
salvaguardia nel rispetto del principio di aderenza delle tariffe  ai
costi,  anticipazioni  tariffarie  dei   diritti   aeroportuali   per
l'imbarco    di    passeggeri    vincolate    all'effettuazione    in
autofinanziamento di investimenti infrastrutturali con  carattere  di
urgenza relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Il  documento  tecnico  intitolato  «Direttiva  in  materia  di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva» allegato alla propria delibera  15  giugno  2007,  n.  38,
richiamata in premessa,  e'  modificato  come  di  seguito:  dopo  il
paragrafo 4.2 e' aggiunto il seguente: 
    «4.3 - Anticipazione tariffaria. - Nelle more della  stipula  dei
contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'art.  17,
comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  autorizzata
una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali  per  l'imbarco
di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro  tre
per  passeggero   in   partenza,   vincolata   all'effettuazione   in
autofinanziamento  di  nuovi  investimenti  infrastrutturali  urgenti
relativi all'esercizio delle attivita'  aeronautiche,  alle  seguenti
condizioni: 
      a)  presentazione  ad  E.N.A.C.,  da   parte   delle   societa'
concessionarie, di istanza corredata  da  un  Piano  di  sviluppo  ed
ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere  ritenute
urgenti ed indifferibili, nonche' relativo cronoprogramma; 
      b) validazione da parte di E.N.A.C. dei Piani  di  sviluppo  di
cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita',  necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,  nonche'  conseguente
proposta da parte di E.N.A.C. della misura di cui alla lettera c); 
      c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della
anticipazione   tariffaria   con   decreto   del    Ministro    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere  del  CIPE,  sentita  la
Conferenza unificata, correlata ai  Piani  di  sviluppo  validati  in
funzione dei seguenti parametri: 
        fabbisogno relativo ai costi  riconosciuti  degli  interventi
validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio; 
        volume delle unita' di carico (WLU)  registrate  nel  singolo
aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato
da E.N.A.C.; 
      d) accantonamento delle entrate conseguenti alla  anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa'  concessionarie,  in  apposito
fondo vincolato di bilancio; 
      e) svincolo delle somme  accantonate  a  fronte  dell'effettiva
realizzazione  da   parte   delle   societa'   concessionarie   degli
investimenti urgenti e  sulla  base  di  SAL  (Stati  di  avanzamento
lavori) convalidati da E.N.A.C.; 
      f) utilizzabilita', nell'ambito  dei  contratti  di  programma,
delle  somme  che  restano  accantonate,  da  parte  delle   societa'
concessionarie, ove queste ultime, nel  termine  di  sei  mesi  dalla
validazione  di  cui   alla   lettera   b),   depositino   tutta   la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma  e,
entro  un  anno  dal  deposito  della  documentazione,  stipulino   i
contratti di programma. 
  La misura della anticipazione determinata ai  sensi  del  punto  c)
puo' contenere anche i costi riconosciuti delle opere  autofinanziate
dalle societa'  concessionarie,  relativi  a  progetti  approvati  da
E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che  non  risultino
remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalita' di
cui alla presente direttiva. 
  Qualora nei termini di cui alla lettera f) non venga effettuato  il
deposito  della  documentazione  ovvero  non  vengano   stipulati   i
contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. 
  L'anticipazione tariffaria decade, altresi', nel  caso  di  mancato
avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e  modalita'
fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non
puo' essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte
di E.N.A.C., del procedimento di consultazione pubblica sul contratto
di programma previsto dalla disciplina vigente. 
  In  caso  di  decadenza  dell'anticipazione  tariffaria,  le  somme
iscritte  dalla  societa'  concessionaria  nel  fondo   di   bilancio
vincolato sono trasferite a E.N.A.C. e da questa  versate,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del  2009,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 102 del  2009,  su  apposito  conto  di
Tesoreria, dove le stesse restano vincolate  all'effettuazione  degli
investimenti  previsti  ovvero,  in  difetto,  di  altri   interventi
infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della societa'
concessionaria, su disposizione di E.N.A.C. 
  In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui  alla
lettera a) del primo comma non si fara'  luogo  in  alcun  caso  alla
anticipazione tariffaria. 
  Il Fondo vincolato presso la societa' concessionaria e'  rivalutato
annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In
sede  di  stipula  dei  contratti  di  programma,  gli   investimenti
realizzati  mediante  utilizzi  del  Fondo  non  producono  ulteriori
aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo  3.1.  Al
termine della concessione, le somme affluite al fondo,  eventualmente
non  ancora  utilizzate,  sono   trasferite   al   subentrante,   con
mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C. 
  2. Restano confermate tutte le altre determinazioni della  delibera
n.  38/2007,  e  dell'allegato  che  ne  e'  parte  integrante,   non
modificate con la presente delibera. 
 
    Roma, 6 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,registro   n.   3
Economia e finanze, foglio n. 317