N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2009
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 2 aprile 2010 nel procedimento vertente tra C. Masia Prefabbricati in Cemento S.n.c. contro Comune di Decimomannu ed altri. Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - Previsione della non applicabilita' dell'esclusione automatica in caso di offerte ammesse inferiori a cinque (come previsto dalla previgente legislazione statale), anziche' inferiori a dieci (come previsto dall'attuale legislazione statale) - Lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 9. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. e).(GU n.28 del 14-7-2010 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 787 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: C. Masia Prefabbricati in Cemento S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eulo Cotza e Paolo Cotza, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14; Contro Comune di Decimomannu, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Macciotta in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30; Comune di Decimomannu - Servizio Tecnico, non costituito; Nei confronti di Edilizia Loi di Loi Fabrizio e C. S.n.c., Coed S.r.l., Pige di Pisano e Gessa S.n.c., Alba Costruzioni S.c.p.a., Verde Verticale Soc. coop. soc.; Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico - Servizio lavori pubblici del Comune di Decimomannu, distinta col n. 483 del 16 giugno 2009, mediante la quale si e' provveduto: ad «approvare il verbale di gara del 27 maggio 2009, relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ''Costruzione di n. 160 loculi cimiteriali''» (doc. n. 5); ad «aggiudicare definitivamente» i lavori all'impresa Edilizia Loi di Loi Fabrizio. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Decimomannu in persona del Sindaco pro tempore; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009, il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in epigrafe la ditta C. Masia Prefabbricati in Cemento S.n.c., impugnava i provvedimenti del Comune di Decimomannu, con i quali veniva aggiudicata ad altra partecipante la gara per la costruzione di 160 loculi nel cimitero comunale, di cui al bando approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 324 del 21 aprile 2009. La ditta ricorrente partecipava alla gara presentando regolare offerta. A fronte di un importo a corpo, a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 77.250,00, il ribasso offerto era pari al 16,52% con il risultato di pervenire ad un'offerta di € 64.488,30. La ricorrente veniva esclusa dalla gara per anomalia dell'offerta e l'aggiudicazione veniva disposta in favore della ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio & C. S.n.c., di Elmas, che invece aveva offerto un ribasso del 14,15%. Il ricorso, affidato a due diversi articolati motivi, poggia anche, al primo motivo, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale del primo periodo dell'art. 20, comma 9, della legge reg. Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, laddove essa continua a parametrare la non esercitabilita' della facolta' di previsione, nel bando, dell'esclusione automatica ad un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, secondo la previgente legislazione nazionale, anziche' a dieci, secondo la legislazione nazionale vigente, per violazione degli artt. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e 117 Costituzione. Il secondo motivo di ricorso poggia invece sulla asserita violazione dell'art. 86, comma 3, Codice contratti e dell'art. 3 legge n. 241 del 1990. Esso pero' sarebbe accoglibile solo in caso di accertata applicabilita' dell'art. 122, comma 9, del Codice dei contratti nel caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, della l.r. n. 5/2007. Si e' costituito in giudizio il Comune di Decimomannu, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonche' della proposta questione di costituzionalita', da dichiararsi manifestamente infondata. Il Comune ha altresi' sollevato eccezione di inammissibilita' del ricorso perche' il ricorrente non avrebbe impugnato il bando di gara. Ai fini della rilevanza della questione, il Collegio ritiene di dovere, in questa sede, esaminare tale eccezione di inammissibilita' del ricorso che e' infondata. In disparte la circostanza che entro i termini decadenziali il ricorrente ha depositato in data 25 settembre 2009 atto di «integrazione dei motivi impugnatori» notificato in data 17 settembre 2009, al fine di neutralizzare tale eccezione, essa e' comunque infondata. Sul punto la giurisprudenza e' ormai del tutto consolidata nel senso di ritenere che se e' vero che l'indicazione dell'atto o provvedimento impugnato e' elemento essenziale del ricorso, e' altrettanto vero che l'onere di tale indicazione e' da ritenersi assolto se essa sia desumibile dal contenuto del ricorso. E tale onere e' stato chiaramente assolto dal ricorrente gia' nell'atto introduttivo del giudizio. Il Collegio sul punto ricorda che l'«identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non gia' con formalistico riferimento all'epigrafe del ricorso, bensi' in relazione all'effettiva volonta' del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile» (Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1643). Neanche possono essere condivise le argomentazioni della difesa del Comune laddove si sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando perche' immediatamente lesivo (si veda in particolare memoria del 1° ottobre 2009). Anche sul punto il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione, semplicemente ricordando che l'onere di immediata impugnazione del bando di gara e' configurabile solo con riferimento alle clausole (riguardanti requisiti soggettivi di ammissione o contemplanti oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili oppure del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara; ne' la partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta nelle forme imposte dal bando implicano acquiescenza, cosi' impedendo la successiva proposizione di un eventuale gravame. Cio' premesso, in punto di rilevanza della questione, su cui ci si soffermera' ulteriormente, va aggiunto che con memoria depositata in data 1° ottobre 2009 il difensore della ditta ricorrente ha ulteriormente illustrato le sue tesi, insistendo, in particolare, per la declaratoria di non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale e per la conseguente rimessione degli atti al Giudice delle leggi. Brevemente ricostruendo il corpus normativo formante oggetto del dubbio di infrazione costituzionale, osserva il Collegio come la questione dell'anomalia delle offerte, dopo un lungo periodo di «sofferto adeguamento» alla disciplina comunitaria, abbia ormai raggiunto una apprezzata stabilita'. Per gli appalti di lavori di importo inferiore o pari al milione di euro, il c.d. codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche) prevede, all'art. 122, comma 9, quanto segue: «Per lavori d'importo inferiore o pari a un milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3». In sostanza, a seguito del c.d. «terzo correttivo» (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), il dato normativo sopra riportato prevede un residuo utilizzo della facolta' di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, implicando per l'effetto la non applicabilita' dell'art. 86, comma 5, cioe' l'esclusione dell'ulteriore fase delle giustificazioni rese con il procedimento in contraddittorio. Per altro, secondo la legislazione nazionale vigente all'epoca della pubblicazione del bando di gara, la facolta' di esclusione automatica non sarebbe esercitabile quando le offerte ammesse siano meno di dieci. L'art. 20, comma 9 della legge reg. sarda n. 5 del 2007 prevede invece: «Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica la media aritmetica di cui al comma 7 e l'esclusione automatica di cui al comma 8. In tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa». Il riportato corpus normativo, in sintesi, e' quindi cosi' di seguito descrivibile. La facolta' di previsione, nel bando di gara, dell'esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci (quindi non piu' a cinque) secondo il codice dei contratti, nel testo oggi applicabile. L'art. 20, comma 9, della legge reg. n. 5/2007 continua invece a parametrare la non esercitabilita' della menzionata facolta' di previsione nel bando dell'esclusione automatica ad un numero di offerte ammesse inferiore a cinque (secondo la previgente legislazione nazionale). Siffatto quadro normativo appare al ricorrente contrastante con gli articoli 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e 117 della Costituzione. Ritiene sul punto il remittente Collegio che la questione di legittimita' costituzionale in argomento sia rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni appresso illustrate. Quanto al requisito della rilevanza, oltre a quanto sopra gia' premesso, lo stesso si deduce, nel caso all'esame, dalla considerazione della circostanza, emergente dagli atti, secondo cui, fatta salva la verifica di congruita', il ribasso offerto dalla ditta C. Masia prefabbricati era il piu' elevato, rispetto a quello delle altre ditte partecipanti; per conseguenza era presumibile l'aggiudicazione della gara in favore della stessa ditta (essendo le ditte ammesse alla gara in numero di cinque e quindi in numero inferiore rispetto alla soglia prevista dall'art. 122, comma 9, del Codice dei contratti). Da cio' la ragione della proposizione della questione in questa sede di giustizia, questione che appare rilevante poiche', se venisse dichiarata fondata, il ricorso meriterebbe accoglimento per il solo motivo in esame (nodo centrale e sostanzialmente unico del ricorso). Il Collegio, come anticipato, e' dell'avviso che la questione sia anche non manifestamente infondata. Codesta Corte si e' gia' espressa sulla legge reg. sarda n. 5/2007 con sentenza n. 411/2008, con la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 6, dell'art. 9, dell'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'art. 13, commi 3, 4 e 10, dell'art. 16, comma 12, dell'art. 20, comma 5, dell'art. 21, comma 1, dell'art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell'art. 24, dell'art. 26, comma 2, dell'art. 30, comma 3, dell'art. 34, comma 1, degli artt. 35, comma 2, e 36, degli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3, degli artt. 40 e 41, dell'art. 46, commi 4,e 7, dell'art. 51, commi 1 e 3, dell'art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, degli artt. 57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25). Le norme regionali censurate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime poiche', in contrasto con l'art. 3, lettera e), dello Statuto speciale, delineano una disciplina difforme da quella statale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi, conformandosi all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in materie - quelle della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - riservate alla legislazione statale. Codesta Corte ha gia' osservato che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi «ambiti legislazione» che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006. Quanto alla identificazione dei predetti «ambiti di legislazione», e' stato inoltre precisato che la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze nn. 401 del 2007 e 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure, la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attivita' economiche, puo' influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007). Sulla base di tali indicazioni deve leggersi l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia speciale di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso. Nella specie, lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, per altro, in relazione ai principi su esposti, non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori sono oggetto delle disposizioni del citato codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi. La Regione Sardegna ha invece legiferato in ambiti gia' espressamente ricondotti, per un verso, alla materia della «tutela della concorrenza» (oltre che, per altro verso, alla materia dell'«ordinamento civile»), dettando una disciplina difforme rispetto a quella stabilita dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive, senza adempiere all'obbligo di adeguamento. Alla medesima materia della «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, appunto, deve ricondursi, ad avviso del remittente Collegio l'art. 20 della legge regionale n. 5 del 2007. Riassumendo: A) in punto di rilevanza della questione di legittimita', non e' revocabile in dubbio che la decisione in ordine alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, formulata con il ricorso in esame, dipende dall'applicazione, o non, del comma 9, dell'art. 20, della legge regionale sarda n. 5/2007. B) in ordine alla non manifesta infondatezza, ritiene il remittente Collegio che una disciplina quale quella sarda, che estenda le ipotesi di esclusione automatica per anomalia delle offerte, al di la' dei casi previsti dal legislatore statale, urta contro la finalita' di fondo del procedimento ad evidenza pubblica, informato alle regole della concorrenza e, pertanto, oggetto esclusivo dell'intervento statale anche di dettaglio ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. La disciplina del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte e', dunque, ad avviso del remittente Collegio, riservata integralmente alla competenza legislativa, anche di dettaglio, dello Stato, in quanto ricade nella materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Con la conseguenza che la legge regionale non puo' dettare una disciplina diversa da quella statale. Alla luce del quadro sinora esposto, il Collegio, in conclusione, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, rispetto all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ed all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, della legge regionale della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui continua a parametrare la non esercitabilita' della facolta' di previsione nel bando dell'esclusione automatica ad un numero di offerte ammesse inferiore a cinque (secondo la previgente legislazione nazionale) e non inferiore a dieci (secondo la vigente disciplina nazionale). Il giudizio va nel frattempo sospeso mentre gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, della legge regionale della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui continua a parametrare la non esercitabilita' della facolta' di previsione, nel bando, dell'esclusione automatica ad un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, secondo la previgente legislazione nazionale, anziche' a dieci, secondo la vigente legislazione nazionale. Sospende medio tempore il presente giudizio con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Sardegna, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. Cosi' deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009. Il Presidente: Numerico Il consigliere: Maggio L'estensore: Rovelli