N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2010
Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Gragnano - del 28 aprile 2009 nel procedimento civile promosso da Comune di S. Antonio Abate c/ Comune di Gragnano ed altri. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie «comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti» - Esclusione delle controversie, anche sub specie di regresso, ripetizione ovvero ingiustificato arricchimento nei rapporti interni tra Enti condebitori, concernenti il pagamento di indennita', canoni ed altri corrispettivi connessi alla complessiva azione di gestione dei rifiuti - Mancata previsione - Violazione dei principi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, difettando l'esercizio di poteri amministrativi della pubblica amministrazione in materia. - Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, art. 4. - Costituzione, art. 103, primo comma.(GU n.28 del 14-7-2010 )
IL TRIBUNALE Il Giudice, dott. Gian Andrea Chiesi; Letti gli atti; Sciogliendo la riserva che precede; O s s e r v a Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 24/25 novembre 2008 nei confronti del comune di Lettere, del comune di Gragnano e del comune di S. Maria la Carita', il comune di S. Antonio Abate, premesso che: 1) a seguito della chiusura della discarica di Panzano 2 Tufino e della successiva comunicazione proveniente dalla A.S.L. Napoli 5 circa la grave situazione igienico-sanitaria derivatane in conseguenza, i sindaci della allora costituenda Unione dei Monti Lattari e Pedemontani (Gragnano, Pimonte, Casola di Napoli, Lettere, S. Maria La Carita' e S. Antonio Abate - cfr. art. 32, d.lgs. n. 267/2000), riunitisi in data 23 gennaio 2001 presso la Casa Comune del comune di S. Antonio Abate sottoscrissero un protocollo di intesa (cfr. l'art. 30, d.lgs. n. 267/2000) decidendo di chiedere alla A.S.L. Napoli 5 un parere sull'individuazione del nuovo sito destinato allo smaltimento dei rifiuti, contestualmente deliberando, una volta individuato il sito, di ripartire i costi inerenti l'occupazione, la raccolta e lo stoccaggio tra i Comuni in relazione al numero di abitanti di ciascuno ed affidando alla societa' L'Igiene Urbana S.r.l. l'espletamento delle operazioni di raccolta dei R.S.U. e di successivo stoccaggio degli stessi nel detto sito; 2) il sito in questione fu quindi individuato in un capannone sito in S. Antonio Abate, alla via Marna n. 145, nella disponibilita' della Sistem Box S.a.s. di Abagnale Anna & C., a fronte del pagamento di un canone di occupazione dell'immobile pari a Lit. 2.500.000 per i primi dieci giorni e di Lit. 2.000.000 per i giorni successivi; 3) l'ASL Napoli 5 espresse il proprio parere favorevole: sicche' ciascun Comune della costituenda Unione (ivi inclusi gli odierni convenuti - cfr. atto di citazione, p. 3, sub 7) assunse le deliberazioni consequenziali, anche sub specie di impegno di spesa; 4) esso comune di S. Antonio Abate, disposta l'occupazione d'urgenza dell'immobile indicato sub 2, ex art. 13, d.lgs. n. 22/1997 (disciplina applicabile ratione temporis) ed instaurato per conto della Unione i relativi rapporti con la societa' Sistem Box S.a.s. di Abagnale Anna & C. e con la societa' L'Igiene Urbana S.r.l. (cfr. doc. 4 della produzione del comune di S. Maria la Carita'), provvide al pagamento delle fatture emesse dall'una e dall'altra relativamente alla occupazione del capannone indicato sub 2, all'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla sanificazione dei locali oggetto di occupazione all'esito dello stoccaggio, cosi' anticipando anche gli esborsi di spettanza degli altri Enti locali sottoscrittori dell'originario protocollo d'intesa; 5) inutilmente e' stata richiesta ai Comuni oggi convenuti la ripetizione delle somme di competenza di ciascuno (pari ad €_105.696,08 per il comune di Lettere; ad €_38.154,43 per il comune di Gragnano; ad € 291.73,75, per il comune di S. Maria la Carita'), importo calcolato in base agli accordi indicati in precedenza sub 2 e recepiti nello statuto dell'Unione (cfr. doc. 10 della produzione di parte attrice, art. 27, comma 2); tanto premesso, il comune di S. Antonio Abate convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, il comune di Lettere, il comune di Gragnano ed il comune di S. Maria la Carita', ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al fine di sentire condannare gli stessi alla ripetizione, in favore di esso Ente attore, delle quote di debito di competenza di ciascuno ed anticipate dal primo. Si costituirono il comune di Gragnano ed il comune di S. Maria la Carita' i quali, contestata la fondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversa domanda, hanno infine concluso per il rigetto della stessa. Resto' contumace, benche' ritualmente evocato in giudizio, il comune di Lettere. All'udienza del 10 aprile 2009, sulla questione preliminare di giurisdizione, sottoposta alla discussione delle parti (cfr. art. 183, comma 4, novella formulazione, cod. proc. civ.) e, in ogni caso, eccepita dalla difesa del comune di S. Maria la Carita', il Giudice si riservava. Orbene, appare preliminare evidenziare come il comune di S. Antonio Abate abbia inteso agire nei confronti degli Enti odierni convenuti al fine di ripetere da parte di questi ultimi la quota di spettanza di ciascuno, relativamente all'unico debito che tutti contrassero, per il tramite di esso Comune attore, con la Sistem Box S.a.s. di Abagnale Anna & C., nonche' con la societa' L'Igiene Urbana S.r.l. (cfr. docc. 4-7 della produzione di parte attrice, nonche' doc. 10, art. 27): debito che esso attore provvide, anticipando anche le somme ascrivibili agli odierni convenuti, ad estinguere. Trattasi, dunque, di fattispecie riconducibile al novero dei rapporti negoziali di carattere privatistico tra gli enti predetti, conseguenti all'assunzione (in solido tra loro - cfr. art. 1292 1294 cod. civ.) di un debito nei confronti dei comuni creditori (nel caso di specie, la Sistem Box S.a.s. di Abagnale Anna & C. e la societa' L'Igiene Urbana S.r.l.) e con adempimento richiesto (ed eseguito), in anticipazione per tutti i condebitori, da parte di uno solo di essi (i.e., l'odierno attore). Sennonche', l'esame nel merito della res controversa da parte del Tribunale e' attualmente precluso alla luce del chiaro ed inequivoco tenore dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. art. 5 cod. proc. civ.), alla cui stregua sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. «tutte le controversie... comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati». Dubita, tuttavia, il Tribunale, della conformita' al dato costituzionale della richiamata disposizione di legge nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. anche le controversie connesse alla azione di gestione dei rifiuti e che - quale quella in esame - hanno carattere meramente patrimoniale, concernendo il pagamento, anche tra Enti condebitori, sub specie di regresso, ripetizione ovvero ingiustificato arricchimento, di canoni, indennita' e corrispettivi. 1. Sulla rilevanza della questione. Sotto il profilo della rilevanza della sollevanda questione ai fini della decisione cui e' chiamato il Tribunale, va da se' che l'applicazione, al caso in esame, del richiamato art. 4 - la cui omnicomprensiva e generale formulazione impedisce di distinguere a seconda del tipo di situazione giuridica soggettiva sottesa alla domanda, sia essa ascrivibile al novero dei diritti soggettivi piuttosto che degli interessi legittimi - imporrebbe la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di questo Giudicante in favore del G.A. Di talche', nonostante si verta in ipotesi di petium e causa petendi pacificamente riconducibili all'avere azionato un diritto soggettivo (di credito) del Comune attore nei confronti dei Comuni convenuti, sarebbe precluso a questo Giudice l'esame del merito della res controversa. Ne', invero, appare possibile una diversa interpretazione della disposizione in commento, tale da consentire il radicamento della giurisdizione del G.O. (e, dunque, di questo Tribunale). Precisamente, non ignora questo Giudicante che alcuna disposizione di legge puo' essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perche' suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali: deve, piuttosto, esserlo allorquando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (cfr. Corte Cost., sent. n. 188 del 1995; Corte Cost., ord. nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 464 del 2007 e n. 440 del 2008). In tale prospettiva, di fronte ad una pluralita' di interpretazioni di una medesima disposizione, il Giudice e' certamente tenuto a ricercare e preferire quella costituzionalmente adeguata, dovendosi rimettere la questione al Giudice delle leggi solo quando accerti l'impossibilita' di un'interpretazione conforme al dettato costituzionale. Cio', tuttavia, implica che la disposizione sia concretamente suscettibile di una varieta' di interpretazioni posto che, diversamente - laddove, cioe', si volesse per forza dare una diversa lettura della norma, anche quando la stessa materialmente non consenta tale esegesi - il giudice non opererebbe piu' nei limiti di una - pur legittima - interpretazione conforme, arrogandosi piuttosto un potere (quello di disapplicare una disposizione di legge per l'illegittimita' costituzionale della stessa) che ad esso non compete. Orbene, tanto premesso va anzitutto chiarito che il riferimento al concetto di «azione di gestione dei rifiuti» contenuto nell'art. 4 in esame non puo' assolutamente prescindere dal dettato di cui agli artt. 177 e ss., d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in specie, da quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. d) - inserito nella parte quarte, recante «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» - laddove, nella nozione di «gestione» il legislatore ha espressamente ricompreso «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura». Ebbene - come detto - il richiamato articolo 4 devolve indistintamente alla giurisdizione del G.A. «tutte le controversie» concernenti l'azione di gestione dei rifiuti posta in essere dalla pubblica amministrazione, senza operare alcuna distinzione, limitazione o precisazione; l'ultimo periodo del comma 1, inoltre, precisa che la giurisdizione e' devoluta al G.A. finanche in ipotesi di «controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati»; anzi, a voler essere ancora piu' precisi la norma, utilizzando l'avverbio «comunque» e ricomprendendo nel proprio campo di applicazione anche i «comportamenti» (e, dunque, attivita' che non sono riconducibili - nemmeno mediatamente - all'esercizio di poteri autoritativi della P.A.), rende inequivocabile - a parere di questo Giudice - che l'intenzione del legislatore sia stata quella di attribuire indiscriminatamente alla cognizione del G.A. la totalita' delle controversie attinenti alla attivita' posta in essere nel campo della «gestione» - nei termini innanzi indicati - dei rifiuti. Le conclusioni che precedono appaiono confermate, per altro verso, anche dall'esame dei lavori preparatori aventi ad oggetto la legge di conversione n. 123/2008, del d.l. n. 90/2008: ed infatti, in sede di esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1145, gia' la I e la II Commissione Permanente della Camera dei Deputati (rispettivamente, Affari Costituzionali e Giustizia) avevano sollecitato la Commissione di merito a valutare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A., l'opportunita' di precisare che i comportamenti della pubblica amministrazione, oggetto delle controversie devolute alla competenza del giudice amministrativo, dovessero essere comunque riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Atti Parlamentari n. 1145-A, nonche' n. 1145-A/R; in particolare dal resoconto della II Commissione - Mercoledi' 11 giugno 2008, si ricava che la Commissione Giustizia, nel rendere parere favorevole, sollecitava la Commissione di merito a valutare l'opportunita' di specificare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti comprende i «comportamenti» della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati solo qualora essi siano collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere). Nondimeno, siffatte indicazioni non sono state recepite nel testo finale, tanto che l'art. 4 e' rimasto inalterato nella propria formulazione, cosi' palesando in maniera inequivoca (e non diversamente interpretabile) la volonta' del legislatore di conferire allo stesso portata generale ed omnicomprensiva. Le considerazioni che precedono, tra l'altro, consentono agevolmente di superare anche il tentativo - posto in essere da parte della giurisprudenza amministrativa - di «salvare» in via interpretativa la disposizione in questione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio - Roma, 18 febbraio 2009, n. 1655, pure richiamata dalla difesa del comune di S. Maria la Carita', nonche' Cons. St., 27 marzo 2009, n. 1845), essendo cio' avvenuto mediante una esegesi di essa che, tuttavia, appare essere andata decisamente ben al di la' di quanto il dato normativo consenta. Sicche', in ultima analisi, ritiene questo Giudicante che, il legislatore con formulazione (e volonta' - cfr. lavori preparatori della legge di conversione supra riprodotti) inequivoca, non suscettibile di diversa (e costituzionalmente orientata) interpretazione, abbia inteso devolvere alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, tutte le controversie attinenti alla «gestione» dei rifiuti (tra le quali rientra anche quella oggetto del presente giudizio: si verte, infatti, in ipotesi di rapporti tra amministrazioni in ordine al pagamento delle spese di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti - cfr. l'art. 183, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/2006), indipendentemente dalla situazione sostanziale (attivita' - sia pure mediatamente - provvedimentale o comportamento; diritto soggettivo o interesse legittimo) sottesa alla attivita' concretamente posta in essere dall'Amministrazione ovvero dei soggetti ad essa equiparati. Devoluzione, tuttavia, che per ampiezza coinvolge anche attivita' e rapporti totalmente estranei all'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (come ricorre nel caso di specie, in cui si controverte in ordine a mere pretese di pagamento tra Enti, conseguenti a rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale tra gli stessi intercorrenti) ed alla naturale sfera di cognizione di quel Giudice. Cio' che implicherebbe, come detto, la declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale (ed impossibilita' di esame, nel merito, della res controversa), con contestuale attribuzione di potestas iudicandi al G.A. 2. Sulla non manifesta infondatezza. Quanto alla non manifesta infondatezza della proponenda questione di legittimita' costituzionale, ricostruito nei termini che precedono il tenore della norma in rassegna, risulta evidente il contrasto della stessa rispetto al precetto contenuto all'art. 103, comma 1, Cost. Invero, gia' con la nota sentenza n. 204/2004 la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimita' dell'art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80/1998 come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205/2000, ha precisato che l'art. 103, comma 1, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalita' nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, avendogli piuttosto conferito esclusivamente il potere di indicare «particolari materie» rispetto alle quali la cognizione del G.A. investe anche le posizioni di diritto soggettivo. Dette materie, tuttavia, devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimita', nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, la quale e' contrassegnata dalla circostanza che l'amministrazione pubblica agisce come autorita': cio' implica che la mera partecipazione dell'amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia non possono considerarsi di per se' sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A. In detta occasione, peraltro, rendendo una pronunzia additiva, il Supremo Consesso ha chiarito che la disposizione allora sottoposta al proprio vaglio doveva intendersi costituzionalmente illegittima nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziche' «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi ...» (cfr. anche la formulazione dell'art. 5, comma 1, legge n. 1034/1971). Sulla scorta, dei medesimi principi, quindi, la Corte ha successivamente dichiarato l'illegittimita' dell'art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative anche ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni nella materia espropriativa non esclude quei comportamenti che non siano riconducibili, neppure mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Corte cost., sent. n. 191 del 2006). La piu' recente giurisprudenza costituzionale ha dunque chiarito come la possibilita', per il legislatore, di attribuire in talune materie al G.A. anche la cognizione sui diritti soggettivi (oltre quella generale su interessi legittimi) non possa tradursi in una ripartizione di giurisdizione per «blocchi di materie», essendo una simile opzione contrastante con la ratio di fondo sottesa all'art. 103, comma 1, della Costituzione. Orbene, le considerazioni svolte mostrano come la previsione dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, fondando un'amplissima devoluzione di materie alla giurisdizione esclusiva del G.A., devoluzione peraltro finanche sganciata da qualsivoglia collegamento con l'esercizio di poteri autoritativi della P.A. (il riferimento e' ai pagamenti ed comportamenti) e radicata piuttosto - come supra evidenziato - sulla mera inerenza della controversia alla complessiva attivita' di gestione dei rifiuti, contrasti - gia' in astratto - con il sistema di riparto della giurisdizione contemplato a livello costituzionale dall'art. 103, comma 1, Cost. In concreto, poi, tale contrasto emerge con ancora maggiore evidenza in casi, quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, in cui si versa in ipotesi di esperimento di un'azione di ripetizione (e, dunque, di mero pagamento) nei rapporti interni tra Enti condebitori rispetto all'unico debito contratto nei confronti di terzi per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti. 3. Conclusioni: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123 per violazione dell'art. 103, comma 1, Cost. Pertanto, essendo rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale, deve sospendersi il giudizio e devono rimettersi gli atti alla Corte costituzionale, affinche' stabilisca se l'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie, anche sub specie di regresso, ripetizione ovvero ingiustificato arricchimento nei rapporti interni tra Enti condebitori, concernenti il pagamento di indennita', canoni ed altri corrispettivi connessi alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, contrasti o meno con l'articolo 103, comma 1, della Costituzione.
P. Q. M. Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, in persona del G.M. dott. Gian Andrea Chiesi, sospende il giudizio; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' indicata in motivazione; ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi altresi' alle parti costituite. Gragnano, 27 aprile 2009 Il Giudice: Chiesi