N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2010

Ordinanza del Tribunale di Torre  Annunziata  -  Sez.  distaccata  di
Gragnano - del 28 aprile 2009 nel  procedimento  civile  promosso  da
Comune di S. Antonio Abate c/ Comune di Gragnano ed altri. 
 
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva -  Devoluzione  al
  giudice amministrativo delle controversie «comunque attinenti  alla
  complessiva gestione dei rifiuti» - Esclusione delle  controversie,
  anche sub specie di  regresso,  ripetizione  ovvero  ingiustificato
  arricchimento  nei   rapporti   interni   tra   Enti   condebitori,
  concernenti  il  pagamento   di   indennita',   canoni   ed   altri
  corrispettivi connessi alla  complessiva  azione  di  gestione  dei
  rifiuti - Mancata previsione - Violazione dei principi sul  riparto
  di giurisdizione tra giudice ordinario  e  giudice  amministrativo,
  difettando l'esercizio  di  poteri  amministrativi  della  pubblica
  amministrazione in materia. 
- Decreto-legge 23 maggio 2008,  n.  90, convertito  nella  legge  14
  luglio 2008, n. 123, art. 4. 
- Costituzione, art. 103, primo comma. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il Giudice, dott. Gian Andrea Chiesi; 
    Letti gli atti; 
    Sciogliendo la riserva che precede; 
 
                            O s s e r v a 
 
    Con atto di citazione in riassunzione, notificato in  data  24/25
novembre 2008 nei confronti del comune  di  Lettere,  del  comune  di
Gragnano e del comune di S. Maria la Carita', il comune di S. Antonio
Abate, premesso che: 1) a seguito della chiusura della  discarica  di
Panzano 2 Tufino e della successiva comunicazione  proveniente  dalla
A.S.L. Napoli  5  circa  la   grave   situazione   igienico-sanitaria
derivatane in conseguenza, i sindaci della allora costituenda  Unione
dei Monti Lattari e Pedemontani (Gragnano, Pimonte, Casola di Napoli,
Lettere, S. Maria La Carita' e S.  Antonio  Abate  -  cfr.  art.  32,
d.lgs. n. 267/2000), riunitisi in data 23 gennaio 2001 presso la Casa
Comune del comune di S. Antonio Abate sottoscrissero un protocollo di
intesa (cfr. l'art. 30, d.lgs. n.  267/2000)  decidendo  di  chiedere
alla A.S.L. Napoli 5 un parere  sull'individuazione  del  nuovo  sito
destinato allo smaltimento dei rifiuti, contestualmente  deliberando,
una  volta  individuato  il  sito,  di  ripartire  i  costi  inerenti
l'occupazione, la raccolta e lo stoccaggio tra i Comuni in  relazione
al numero di abitanti di ciascuno ed affidando alla societa' L'Igiene
Urbana S.r.l. l'espletamento delle operazioni di raccolta dei  R.S.U.
e di successivo stoccaggio degli stessi nel detto sito; 2) il sito in
questione fu quindi individuato in un capannone sito  in  S.  Antonio
Abate, alla via Marna n. 145, nella disponibilita' della  Sistem  Box
S.a.s. di Abagnale Anna & C., a fronte del pagamento di un canone  di
occupazione dell'immobile pari a Lit. 2.500.000  per  i  primi  dieci
giorni e di Lit. 2.000.000 per i giorni successivi; 3) l'ASL Napoli 5
espresse il proprio parere favorevole: sicche' ciascun  Comune  della
costituenda Unione (ivi inclusi gli odierni convenuti - cfr. atto  di
citazione, p. 3, sub  7)  assunse  le  deliberazioni  consequenziali,
anche sub specie di impegno di spesa; 4) esso comune  di  S.  Antonio
Abate, disposta l'occupazione d'urgenza dell'immobile indicato sub 2,
ex  art.  13,  d.lgs.  n.  22/1997  (disciplina  applicabile  ratione
temporis) ed instaurato per conto della Unione  i  relativi  rapporti
con la societa' Sistem Box S.a.s. di Abagnale Anna  &  C.  e  con  la
societa' L'Igiene Urbana S.r.l. (cfr. doc.  4  della  produzione  del
comune di S. Maria la Carita'), provvide al pagamento  delle  fatture
emesse dall'una  e  dall'altra  relativamente  alla  occupazione  del
capannone  indicato  sub  2,   all'espletamento   del   servizio   di
smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  ed  alla  sanificazione  dei
locali oggetto  di  occupazione  all'esito  dello  stoccaggio,  cosi'
anticipando anche gli esborsi di spettanza degli  altri  Enti  locali
sottoscrittori dell'originario protocollo d'intesa; 5) inutilmente e'
stata richiesta ai Comuni oggi convenuti la ripetizione  delle  somme
di competenza di ciascuno (pari ad  €_105.696,08  per  il  comune  di
Lettere; ad €_38.154,43 per il comune di  Gragnano;  ad  € 291.73,75,
per il comune di S. Maria la Carita'), importo calcolato in base agli
accordi indicati  in  precedenza  sub  2  e  recepiti  nello  statuto
dell'Unione (cfr. doc. 10 della produzione di parte attrice, art. 27,
comma 2); tanto premesso, il comune di S. Antonio Abate  convenne  in
giudizio,  innanzi  al  Tribunale  di   Torre   Annunziata,   sezione
distaccata di Gragnano, il comune di Lettere, il comune  di  Gragnano
ed il comune  di  S.  Maria  la  Carita',  ciascuno  in  persona  del
rispettivo legale rappresentante p.t., al fine di sentire  condannare
gli stessi alla ripetizione, in favore di  esso  Ente  attore,  delle
quote di debito di competenza di ciascuno ed anticipate dal primo. Si
costituirono il comune di Gragnano  ed  il  comune  di  S.  Maria  la
Carita' i quali, contestata la fondatezza, in fatto  ed  in  diritto,
dell'avversa domanda, hanno infine  concluso  per  il  rigetto  della
stessa. Resto' contumace, benche' ritualmente evocato in giudizio, il
comune di Lettere. 
    All'udienza del 10 aprile 2009, sulla  questione  preliminare  di
giurisdizione, sottoposta alla discussione  delle  parti  (cfr.  art.
183, comma 4, novella formulazione, cod. proc. civ.) e, in ogni caso,
eccepita dalla difesa del comune di S. Maria la Carita',  il  Giudice
si riservava. 
    Orbene, appare preliminare  evidenziare  come  il  comune  di  S.
Antonio Abate abbia inteso agire nei  confronti  degli  Enti  odierni
convenuti al fine di ripetere da parte di questi ultimi la  quota  di
spettanza di  ciascuno,  relativamente  all'unico  debito  che  tutti
contrassero, per il tramite di esso Comune attore, con la Sistem  Box
S.a.s. di Abagnale Anna & C., nonche' con la societa' L'Igiene Urbana
S.r.l. (cfr. docc. 4-7 della produzione  di  parte  attrice,  nonche'
doc. 10, art. 27): debito che esso attore provvide, anticipando anche
le somme ascrivibili agli odierni convenuti, ad estinguere. 
    Trattasi, dunque, di  fattispecie  riconducibile  al  novero  dei
rapporti negoziali di carattere privatistico tra gli  enti  predetti,
conseguenti all'assunzione (in solido tra loro - cfr. art. 1292  1294
cod. civ.) di un debito nei confronti dei comuni creditori (nel  caso
di specie, la Sistem Box S.a.s. di Abagnale Anna & C. e  la  societa'
L'Igiene Urbana S.r.l.) e con adempimento richiesto (ed eseguito), in
anticipazione per tutti i condebitori, da parte di uno solo  di  essi
(i.e., l'odierno attore). 
    Sennonche', l'esame nel merito della res controversa da parte del
Tribunale e' attualmente precluso alla luce del chiaro ed  inequivoco
tenore dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito  in  legge
14 luglio 2008, n. 123,  applicabile  ratione  temporis  al  caso  di
specie (cfr. art. 5 cod. proc. civ.), alla cui stregua sono  devolute
alla giurisdizione  esclusiva  del  G.A.  «tutte  le  controversie...
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione  dei  rifiuti,
seppure  posta  in  essere  con  comportamenti   dell'amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati». 
    Dubita,  tuttavia,  il  Tribunale,  della  conformita'  al   dato
costituzionale della richiamata disposizione di legge nella parte  in
cui  devolve  alla  giurisdizione  esclusiva  del   G.A.   anche   le
controversie connesse alla azione di gestione dei  rifiuti  e  che  -
quale quella in  esame  -  hanno  carattere  meramente  patrimoniale,
concernendo il pagamento, anche tra Enti condebitori, sub  specie  di
regresso, ripetizione ovvero ingiustificato arricchimento, di canoni,
indennita' e corrispettivi. 
1. Sulla rilevanza della questione. 
    Sotto il profilo della rilevanza della  sollevanda  questione  ai
fini della decisione cui e' chiamato il  Tribunale,  va  da  se'  che
l'applicazione, al caso in esame, del richiamato  art.  4  -  la  cui
omnicomprensiva e generale formulazione impedisce  di  distinguere  a
seconda del tipo di  situazione  giuridica  soggettiva  sottesa  alla
domanda, sia  essa  ascrivibile  al  novero  dei  diritti  soggettivi
piuttosto che degli interessi legittimi - imporrebbe la  declaratoria
di difetto di giurisdizione da parte di questo Giudicante  in  favore
del G.A. Di talche', nonostante si verta in ipotesi di petium e causa
petendi pacificamente riconducibili  all'avere  azionato  un  diritto
soggettivo (di credito) del Comune attore nei  confronti  dei  Comuni
convenuti, sarebbe precluso a questo Giudice l'esame del merito della
res controversa. 
    Ne', invero, appare possibile una diversa  interpretazione  della
disposizione in commento, tale da  consentire  il  radicamento  della
giurisdizione del G.O. (e, dunque, di questo Tribunale). 
    Precisamente,   non   ignora   questo   Giudicante   che   alcuna
disposizione  di  legge  puo'  essere  dichiarata  costituzionalmente
illegittima solo  perche'  suscettibile  di  essere  interpretata  in
contrasto  con  precetti  costituzionali:  deve,  piuttosto,  esserlo
allorquando non sia possibile attribuirle un significato che la renda
conforme a Costituzione (cfr. Corte Cost., sent.  n.  188  del  1995;
Corte Cost., ord. nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 464 del 2007  e
n. 440 del 2008). In tale prospettiva, di fronte ad una pluralita' di
interpretazioni  di  una  medesima  disposizione,   il   Giudice   e'
certamente tenuto a ricercare e preferire  quella  costituzionalmente
adeguata, dovendosi rimettere la questione  al  Giudice  delle  leggi
solo quando accerti l'impossibilita' di  un'interpretazione  conforme
al  dettato  costituzionale.   Cio',   tuttavia,   implica   che   la
disposizione  sia  concretamente  suscettibile  di  una  varieta'  di
interpretazioni posto che, diversamente - laddove, cioe', si  volesse
per forza dare una diversa  lettura  della  norma,  anche  quando  la
stessa materialmente non consenta  tale  esegesi  -  il  giudice  non
opererebbe piu' nei limiti di una - pur legittima  -  interpretazione
conforme, arrogandosi piuttosto un potere (quello di disapplicare una
disposizione  di  legge  per  l'illegittimita'  costituzionale  della
stessa) che ad esso non compete. 
    Orbene, tanto premesso va anzitutto chiarito che  il  riferimento
al concetto di «azione di gestione dei rifiuti» contenuto nell'art. 4
in esame non puo' assolutamente prescindere dal dettato di  cui  agli
artt. 177 e ss., d.lgs. 3 aprile 2006,  n.  152,  recante  «Norme  in
materia ambientale» e, in specie, da quanto disposto  dall'art.  183,
comma 1, lett. d) - inserito nella parte quarte,  recante  «norme  in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti  inquinati»  -
laddove, nella nozione di «gestione» il legislatore ha  espressamente
ricompreso «la raccolta, il trasporto, il recupero e  lo  smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,  nonche'  il
controllo delle discariche dopo la chiusura». 
    Ebbene  -  come  detto  -  il  richiamato  articolo   4   devolve
indistintamente alla giurisdizione del G.A. «tutte  le  controversie»
concernenti l'azione di gestione dei rifiuti posta  in  essere  dalla
pubblica   amministrazione,   senza   operare   alcuna   distinzione,
limitazione o precisazione; l'ultimo periodo del  comma  1,  inoltre,
precisa che la giurisdizione e' devoluta al G.A. finanche in  ipotesi
di «controversie relative  a  diritti  costituzionalmente  tutelati»;
anzi, a voler  essere  ancora  piu'  precisi  la  norma,  utilizzando
l'avverbio  «comunque»  e  ricomprendendo  nel   proprio   campo   di
applicazione anche i «comportamenti» (e, dunque,  attivita'  che  non
sono riconducibili - nemmeno mediatamente - all'esercizio  di  poteri
autoritativi della P.A.), rende inequivocabile - a parere  di  questo
Giudice - che  l'intenzione  del  legislatore  sia  stata  quella  di
attribuire indiscriminatamente alla cognizione del G.A. la  totalita'
delle controversie attinenti alla attivita' posta in essere nel campo
della «gestione» - nei termini innanzi indicati - dei rifiuti. 
    Le conclusioni  che  precedono  appaiono  confermate,  per  altro
verso, anche dall'esame dei lavori preparatori aventi ad  oggetto  la
legge di conversione n. 123/2008, del d.l. n. 90/2008: ed infatti, in
sede di esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1145,
gia' la I e la II Commissione Permanente della  Camera  dei  Deputati
(rispettivamente,  Affari   Costituzionali   e   Giustizia)   avevano
sollecitato la Commissione di merito a valutare, sulla  scorta  della
consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in  materia  di
riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A., l'opportunita' di precisare
che i comportamenti della  pubblica  amministrazione,  oggetto  delle
controversie devolute alla  competenza  del  giudice  amministrativo,
dovessero essere comunque riconducibili all'esercizio di un  pubblico
potere (cfr. Atti Parlamentari n. 1145-A,  nonche'  n.  1145-A/R;  in
particolare dal resoconto della II Commissione - Mercoledi' 11 giugno
2008, si ricava che la  Commissione  Giustizia,  nel  rendere  parere
favorevole,  sollecitava  la  Commissione  di   merito   a   valutare
l'opportunita' di specificare  che  la  giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti comprende i
«comportamenti»  della  pubblica  amministrazione  o   dei   soggetti
equiparati solo qualora essi siano collegati  all'esercizio,  pur  se
illegittimo, di un pubblico potere). 
    Nondimeno, siffatte indicazioni non sono state recepite nel testo
finale, tanto che  l'art.  4  e'  rimasto  inalterato  nella  propria
formulazione,  cosi'  palesando  in   maniera   inequivoca   (e   non
diversamente interpretabile) la volonta' del legislatore di conferire
allo stesso portata generale ed omnicomprensiva. 
    Le  considerazioni  che  precedono,   tra   l'altro,   consentono
agevolmente di superare anche il tentativo - posto in essere da parte
della  giurisprudenza  amministrativa   -   di   «salvare»   in   via
interpretativa   la   disposizione    in    questione    (cfr.,    ex
plurimis, T.A.R. Lazio -  Roma,  18  febbraio  2009,  n.  1655,  pure
richiamata dalla difesa del comune di S. Maria  la  Carita',  nonche'
Cons. St., 27 marzo 2009, n. 1845), essendo  cio'  avvenuto  mediante
una esegesi di essa che, tuttavia, appare essere  andata  decisamente
ben al di la' di quanto il dato normativo consenta. 
    Sicche', in ultima analisi, ritiene  questo  Giudicante  che,  il
legislatore con formulazione (e volonta' -  cfr.  lavori  preparatori
della  legge  di  conversione  supra  riprodotti)   inequivoca,   non
suscettibile   di   diversa    (e    costituzionalmente    orientata)
interpretazione, abbia inteso devolvere alla giurisdizione  esclusiva
del G.A.,  ai  sensi  dell'art.  4,  d.l.  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito in legge 14 luglio 2008, n.  123,  tutte  le  controversie
attinenti alla «gestione» dei rifiuti (tra  le  quali  rientra  anche
quella oggetto del presente giudizio: si verte, infatti,  in  ipotesi
di rapporti tra amministrazioni in ordine al pagamento delle spese di
raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti  -  cfr.  l'art.  183,
comma 1, lett.  d),  d.lgs.  n.  152/2006),  indipendentemente  dalla
situazione  sostanziale  (attivita'  -  sia   pure   mediatamente   -
provvedimentale  o  comportamento;  diritto  soggettivo  o  interesse
legittimo) sottesa  alla  attivita'  concretamente  posta  in  essere
dall'Amministrazione  ovvero  dei  soggetti   ad   essa   equiparati.
Devoluzione, tuttavia, che per ampiezza coinvolge anche  attivita'  e
rapporti totalmente estranei all'esercizio di un potere  autoritativo
della P.A. (come ricorre nel caso di specie, in cui si controverte in
ordine a mere pretese di pagamento tra Enti, conseguenti  a  rapporti
obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale tra gli stessi
intercorrenti) ed alla naturale sfera di cognizione di quel Giudice. 
    Cio'  che  implicherebbe,  come   detto,   la   declinatoria   di
giurisdizione da parte di  questo  Tribunale  (ed  impossibilita'  di
esame,  nel  merito,  della   res   controversa),   con   contestuale
attribuzione di potestas iudicandi al G.A. 
2. Sulla non manifesta infondatezza. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della proponenda questione
di legittimita' costituzionale, ricostruito nei termini che precedono
il tenore della norma in  rassegna,  risulta  evidente  il  contrasto
della stessa rispetto al precetto contenuto all'art.  103,  comma  1,
Cost. 
    Invero,  gia'  con  la  nota  sentenza  n.  204/2004   la   Corte
costituzionale, nel dichiarare la parziale  illegittimita'  dell'art.
33, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80/1998 come sostituito dall'art. 7, lett.
a), della legge n. 205/2000, ha precisato che l'art.  103,  comma  1,
Cost. non  ha  conferito  al  legislatore  ordinario  un'assoluta  ed
incondizionata   discrezionalita'   nell'attribuzione   al    giudice
amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione  esclusiva,
avendogli piuttosto conferito esclusivamente il  potere  di  indicare
«particolari materie» rispetto alle  quali  la  cognizione  del  G.A.
investe anche le posizioni  di  diritto  soggettivo.  Dette  materie,
tuttavia, devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute alla
giurisdizione  generale  di  legittimita',  nel  senso   che   devono
partecipare della loro medesima natura, la  quale  e'  contrassegnata
dalla  circostanza  che  l'amministrazione   pubblica   agisce   come
autorita':    cio'    implica    che    la    mera     partecipazione
dell'amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento  di  un
interesse pubblico nella controversia non possono considerarsi di per
se' sufficienti a radicare la giurisdizione  esclusiva  del  G.A.  In
detta  occasione,  peraltro,  rendendo  una  pronunzia  additiva,  il
Supremo Consesso ha chiarito che la disposizione allora sottoposta al
proprio vaglio doveva intendersi costituzionalmente illegittima nella
parte in cui  devolveva  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi,
ivi compresi quelli» anziche' «le controversie in materia di pubblici
servizi relative a concessioni di pubblici  servizi,  escluse  quelle
concernenti indennita', canoni  ed  altri  corrispettivi  ...»  (cfr.
anche la formulazione dell'art. 5, comma 1, legge n. 1034/1971). 
    Sulla  scorta,  dei  medesimi  principi,  quindi,  la  Corte   ha
successivamente dichiarato l'illegittimita' dell'art. 53  del  d.P.R.
n.  327/2001  nella  parte  in  cui,  devolvendo  alla  giurisdizione
esclusiva del G.A. le controversie relative  anche  ai  comportamenti
delle  pubbliche  amministrazioni  nella  materia  espropriativa  non
esclude quei  comportamenti  che  non  siano  riconducibili,  neppure
mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Corte  cost.,
sent. n. 191 del 2006). 
    La piu' recente giurisprudenza costituzionale ha dunque  chiarito
come la possibilita', per il legislatore,  di  attribuire  in  talune
materie al G.A. anche la cognizione  sui  diritti  soggettivi  (oltre
quella generale su interessi legittimi) non  possa  tradursi  in  una
ripartizione di giurisdizione per «blocchi di materie»,  essendo  una
simile opzione contrastante con la ratio di  fondo  sottesa  all'art.
103, comma 1, della Costituzione. 
    Orbene, le considerazioni  svolte  mostrano  come  la  previsione
dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008,  n.  90,  convertito  in  legge  14
luglio 2008, n. 123, fondando un'amplissima  devoluzione  di  materie
alla giurisdizione esclusiva del G.A., devoluzione peraltro  finanche
sganciata da qualsivoglia  collegamento  con  l'esercizio  di  poteri
autoritativi  della  P.A.  (il  riferimento  e'   ai   pagamenti   ed
comportamenti) e radicata piuttosto - come supra evidenziato -  sulla
mera  inerenza  della  controversia  alla  complessiva  attivita'  di
gestione dei rifiuti, contrasti - gia' in astratto - con  il  sistema
di riparto della giurisdizione contemplato a  livello  costituzionale
dall'art. 103, comma 1, Cost. In concreto, poi, tale contrasto emerge
con ancora maggiore evidenza in casi, quale quello sottoposto oggi al
vaglio del Tribunale, in cui si versa in ipotesi  di  esperimento  di
un'azione di ripetizione (e, dunque, di mero pagamento) nei  rapporti
interni tra Enti condebitori rispetto all'unico debito contratto  nei
confronti di terzi per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio di
rifiuti. 
    3.  Conclusioni:   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008,  n.  90,  convertito  in  legge  14
luglio 2008, n. 123 per violazione dell'art. 103, comma 1, Cost. 
    Pertanto, essendo rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
prospettata   questione   di   legittimita'   costituzionale,    deve
sospendersi il giudizio e  devono  rimettersi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche' stabilisca se  l'art.  4,  d.l.  23  maggio
2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, nella  parte
in  cui  non  esclude  dalla  giurisdizione  esclusiva  del  G.A.  le
controversie,  anche  sub  specie  di  regresso,  ripetizione  ovvero
ingiustificato  arricchimento   nei   rapporti   interni   tra   Enti
condebitori, concernenti il pagamento di indennita', canoni ed  altri
corrispettivi  connessi  alla  complessiva  azione  di  gestione  dei
rifiuti,  contrasti  o  meno  con  l'articolo  103,  comma  1,  della
Costituzione. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano,
in persona del G.M. dott. Gian Andrea Chiesi, sospende  il  giudizio;
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per  la  decisione  della  questione  di  legittimita'  indicata   in
motivazione;  ordina  alla  Cancelleria  di  notificare  la  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di
comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Si comunichi altresi' alle parti costituite. 
        Gragnano, 27 aprile 2009 
 
                         Il Giudice: Chiesi