N. 240 ORDINANZA 5 - 7 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione  Calabria  -  Disciplina
  degli  interventi  edilizi  di  carattere   strutturale   e   della
  pianificazione territoriale in prospettiva sismica  -  Ricorso  del
  Governo  -  Sopravvenuta   abrogazione   e   modifica   delle   due
  disposizioni denunciate  -  Rinuncia  al  ricorso  accettata  dalla
  controparte - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 35, artt. 3, comma
  3, e 6, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 83, 88 e 92, comma 2; norme integrative per i giudizi davanti
  alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 3, e
6, comma 2, della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 35
(Procedure  per  la  denuncia,  il  deposito  e  l'autorizzazione  di
interventi  di  carattere  strutturale  e   per   la   pianificazione
territoriale in prospettiva sismica),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 dicembre 2009,
depositato in cancelleria il 22 dicembre 2009 ed iscritto al  n.  105
del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2010  il   Giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con ricorso notificato il 22  dicembre  2009  ed  in
pari data depositato nella cancelleria di questa Corte (reg. ric.  n.
105  del  2009),  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato in  via  principale,  a  seguito  di  delibera  governativa
dell'11 dicembre 2009, questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 3, comma 3, e 6, comma 2, della legge della Regione Calabria
19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per  la  denuncia,  il  deposito  e
l'autorizzazione di interventi di  carattere  strutturale  e  per  la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica), affermandone  il
contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
        che l'art. 3  della  legge  regionale  impugnata,  dopo  aver
disposto, al comma 1,  che  qualsiasi  intervento  edilizio  in  zone
sottoposte alle norme sismiche necessita di autorizzazione  da  parte
del competente Servizio tecnico  regionale,  prevede,  al  successivo
comma 3, l'esclusione  dell'autorizzazione  sismica  per  i  progetti
presentati dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato; 
        che, ad avviso del ricorrente,  tale  disposizione  determina
una deroga all'obbligo di attenersi a specifiche  norme  tecniche  di
costruzione per ogni  tipo  di  intervento  da  realizzarsi  in  zone
sismiche, contenuto nell'art. 83 del d.P.R. 6  giugno  2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia): di qui il contrasto con l'art. 88  del  d.P.R.  n.
380 del 2001, che non contempla tale  deroga,  prevedendo,  altresi',
l'attribuzione  allo  Stato,  e   per   esso   al   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  della  possibilita'  di  concedere
deroghe all'osservanza delle  norme  tecniche  di  cui  all'art.  83,
previa  apposita  istruttoria  da   parte   dell'ufficio   periferico
competente ed il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
pubblici; 
        che,  secondo   l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   il
conferimento, al Ministro, del potere  di  deroga  all'osservanza  di
dette norme tecniche garantisce l'applicazione, in  maniera  uniforme
su tutto il territorio nazionale, di una normativa avente particolari
e delicati riflessi  sulla  tutela  della  pubblica  incolumita':  le
richiamate norme  statali  contenute  nel  d.P.R.  n.  380  del  2001
costituirebbero,  dunque,  principi   fondamentali,   vincolanti   la
potesta'  legislativa  regionale,  in   materia   di   "governo   del
territorio", ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost.; 
        che  l'art.  6,  comma  2,  della  medesima  legge  regionale
stabilisce che, nel caso di opere  di  sopraelevazione,  al  progetto
esecutivo  deve  essere   allegato   un   certificato   redatto   dal
progettista, il quale sostituisce la  certificazione  del  competente
ufficio tecnico regionale; 
        che questa disposizione, ad avviso dell'Avvocatura  erariale,
contrasta con il principio  fondamentale,  desumibile  dall'art.  90,
comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001,  che,  invece,  autorizza  dette
sopraelevazioni solo previa  certificazione  del  competente  ufficio
tecnico  regionale  che  specifichi  il  numero  massimo   di   piani
realizzabili in sopraelevazione; 
        che  poiche'  gli  atti  rilasciati   dalle   amministrazioni
preposte alla tutela della salute  e  dell'incolumita'  pubblica  non
possono essere sottoposti a discipline derogatorie ed  a  sistemi  di
controllo semplificato, anche questa norma  statale  dovrebbe  essere
considerata   principio   fondamentale,   vincolante   la    potesta'
legislativa regionale, in materia di  "governo  del  territorio",  ai
sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost.; 
        che nel giudizio dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituita  la
Regione Calabria, la quale ha concluso perche' sia dichiarata cessata
la materia del contendere e, comunque, inammissibile il ricorso o, in
subordine, non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        che la Regione Calabria rileva che la previsione  derogatoria
contenuta nel censurato comma 3 dell'art. 3 della legge regionale  n.
35 del 2009 e' stata, successivamente alla proposizione del  ricorso,
abrogata dall'art. 1, comma l, della legge della Regione  Calabria  5
gennaio 2010, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19
ottobre 2009, n. 35, recante «Procedure per la denuncia, il  deposito
e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale  e  per  la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica»); 
        che anche l'altra disposizione impugnata e' stata  modificata
dalla legge regionale n. 1 del 2010: l'art. 2 della  legge  regionale
n. 1 del 2010 ha infatti aggiunto, all'art. 6, comma 2,  della  legge
regionale  n.  35   del   2009,   dopo   le   parole   «La   predetta
certificazione», la parola «non», sicche' la nuova formulazione della
disposizione  impugnata  risulterebbe  pienamente  rispettosa   della
prescrizione contenuta nell'art. 90, comma 2, del d.P.R. n.  380  del
2001, perche' il certificato redatto dal progettista non  sostituisce
la certificazione del competente ufficio tecnico regionale. 
    Considerato che, con atto notificato in data  20  aprile  2010  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il  3  maggio  2010,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare  al
ricorso, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei ministri
nella seduta del 16 aprile 2010; 
        che nella relazione allegata alla indicata  delibera  si  da'
atto che sono venute meno le motivazioni del ricorso,  essendo  stata
una delle due disposizioni impugnate abrogata e l'altra  radicalmente
modificata ad opera della legge  della  Regione  Calabria  5  gennaio
2010, n. 1; 
        che la rinuncia e' stata formalmente accettata dalla  Regione
Calabria con atto notificato il  1°  giugno  2010  e  depositato  l'8
giugno 2010, a seguito di delibera n. 394 della Giunta  regionale  in
data 24 maggio 2010; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola