N. 241 ORDINANZA 5 - 7 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva -  Devoluzione  al
  giudice amministrativo delle controversie «comunque attinenti  alla
  complessiva azione di gestione  dei  rifiuti»  -  Misure  cautelari
  precedentemente adottate da autorita' giudiziaria diversa da quella
  amministrativa - Cessazione di ogni effetto  ove  non  riconfermate
  dal giudice competente entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore
  del d.l. n. 90 del 2008 - Asserita violazione di numerosi parametri
  costituzionali - Difetto di rilevanza della questione  -  Manifesta
  inammissibilita'. 
- D.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 14 luglio 2008, n. 123), art. 4, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 100, 101, 102, 103, 104, 111 e 113. 
Inquinamento -  Gestione  dei  rifiuti  -  Misure  straordinarie  per
  fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei  rifiuti
  nella Regione Campania - Autorizzazione della realizzazione di  una
  discarica  nel  comune  di  Serre  (SA),  localita'  «Valle   della
  Masseria»  -  Ritenuta  violazione   del   diritto   alla   salute,
  all'ambiente salubre, al  paesaggio  nonche'  di  specifiche  norme
  comunitarie  e  dei  principi   di   ragionevolezza,   equita'   ed
  eguaglianza sostanziale -  Difettosa  motivazione  sulla  rilevanza
  della questione - Manifesta inammissibilita'. 
- D.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 14 luglio 2008, n. 123), art. 9, comma 1. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 9, 32, 114, 117, primo comma, e 118. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI ,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 2, e
9,  comma  1,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza   nel   settore   dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Tribunale di Salerno
nel giudizio vertente tra il Commissario straordinario di Governo per
l'emergenza rifiuti in Campania e la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, da  un  lato,  ed  il  Comune  di  Serre  ed  altre  parti,
dall'altro, con ordinanza del 13 maggio 2009, iscritta al n.  43  del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 13 maggio 2009, il  Tribunale  di
Salerno ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 24,  32,  100,
101, 102, 103,104, 111, 113,  114,  117  e  118  della  Costituzione,
questioni  di  legittimita'  degli  artt.  4,  comma  2,  e   9   del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n. 123; 
        che l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 90 del 2008 prevede che le
misure cautelari, adottate da una autorita'  giudiziaria  diversa  da
quella  di  cui  al  comma  1  −  e   cioe'   diversa   dal   giudice
amministrativo, al quale e' attribuita la giurisdizione esclusiva per
tutte  le  controversie,  ivi  comprese  quelle  relative  alla  fase
cautelare ed  ai  «diritti  costituzionalmente  tutelati»,  «comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione  dei  rifiuti,  seppure
posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei
soggetti alla stessa equiparati» - cessano di avere effetto, ove  non
riconfermate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, dalla suddetta autorita' giudiziaria competente; 
        che l'art. 9 del medesimo d.l. n. 90 del 2008  autorizza,  al
comma 1, la realizzazione di siti da  destinare  a  discarica  presso
alcuni Comuni della Regione Campania e, tra questi, presso il  Comune
di Serre, localita' Valle della Masseria, allo scopo di consentire lo
smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella suddetta Regione; 
        che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che: a)  il
Comune di Serre - adducendo il pericolo imminente di un  danno  grave
ed  irreparabile  alla  salubrita'  ambientale  ed  alla  salute  dei
cittadini - aveva sollecitato,  con  ricorso  del  5  febbraio  2007,
proposto davanti al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art.  700  del
codice di procedura  civile,  l'emissione  di  un  provvedimento  che
inibisse al Commissario  straordinario  di  Governo  per  l'emergenza
rifiuti in Campania la costruzione e messa in opera di una  discarica
in localita' "Valle della Masseria" dello stesso Comune; b) nel corso
di tale procedimento cautelare, detto Commissario aveva  eccepito  il
difetto di giurisdizione del giudice  adito  e  l'infondatezza  della
domanda; c) il provvedimento del Tribunale con il quale, in  data  28
aprile 2007, era stato accolto  il  ricorso  del  Comune,  era  stato
confermato dallo stesso Tribunale in sede di  reclamo  ed  era  stato
successivamente  impugnato  dal  suddetto  Commissario  straordinario
mediante ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111
Cost.,  con  contestuale  richiesta  di  regolamento  preventivo   di
giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.; d) la  Corte  di
cassazione, con sentenza resa a sezioni unite il 28 dicembre 2007, n.
27187,  aveva  dichiarato  improponibile  il  ricorso   straordinario
presentato  ai  sensi  dell'art.  111  Cost.  ed   inammissibile   il
regolamento preventivo di giurisdizione; e) la stessa Corte,  con  la
medesima sentenza, aveva enunciato d'ufficio - «nell'interesse  della
legge», ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod.  proc.  civ.  -  il
duplice  principio  di  diritto  secondo  cui:  e.1.)  nella  specie,
l'eventuale  controversia  di  merito,  «tendendo   ad   inibire   la
collocazione su un'area sita nel Comune di Serre dell'opera  pubblica
particolare costituita dalla discarica», atteneva «all'uso o gestione
del  territorio  regionale»  ed  era,   pertanto,   «da   qualificare
"urbanistica" o edilizia»,  come  tale  «regolata,  sul  piano  della
tutela giurisdizionale, dal [...] d.lgs. n. 80  del  1998,  art.  34,
comma 1, come successivamente  modificato»,  attributivo  al  giudice
amministrativo della giurisdizione esclusiva; e.2.) «Anche in materia
di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto
alla salute (art. 32 Cost.), allorche' la loro  lesione  sia  dedotta
come effetto di un comportamento  materiale,  espressione  di  poteri
autoritativi e conseguente ad atti della P.A., di cui sia  denunciata
l'illegittimita', in materie riservate alla  giurisdizione  esclusiva
dei giudici amministrativi, come ad esempio in quella di gestione del
territorio, compete a detti giudici  la  cognizione  esclusiva  delle
relative controversie e circa la sussistenza in concreto dei  diritti
vantati e il contemperamento o la limitazione dei suddetti diritti in
rapporto  all'interesse  generale  pubblico  all'ambiente  salubre  e
l'emissione  di  ogni   provvedimento   cautelare,   per   assicurare
provvisoriamente gli effetti  della  futura  decisione  finale  sulle
richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente  risarcitorie  dei
soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti  o
provvedimenti»; f) nelle more di  tale  giudizio  presso  il  giudice
della legittimita', il Commissario  straordinario  di  Governo  e  la
Presidenza del Consiglio dei ministri avevano instaurato il  giudizio
di merito dinanzi al Tribunale di  Salerno;  g)  nel  corso  di  tale
giudizio di merito, era stato emanato il censurato art. 4,  comma  2,
del d.l. n. 90 del 2008, in applicazione del quale il TAR del  Lazio,
dapprima,  ed  il  Consiglio  di  Stato,   successivamente,   avevano
dichiarato  di  non  riconfermare  il  provvedimento   adottato   dal
Tribunale di Salerno; 
        che il giudice a quo premette altresi', in punto di  diritto,
di avere giurisdizione nel giudizio di merito  instaurato  a  seguito
della concessione del provvedimento cautelare; 
        che, in proposito, il Tribunale rimettente argomenta che:  a)
la giurisdizione devoluta in via esclusiva al giudice  amministrativo
dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 90 del 2008 nella  materia  de  qua
«non puo' in alcun modo influire» sul giudizio in corso,  trattandosi
di normativa entrata in  vigore  dopo  l'instaurazione  del  giudizio
stesso e priva di efficacia  retroattiva;  b)  non  spiega  efficacia
vincolante il  citato  principio  di  diritto  pronunciato  ai  sensi
dell'art. 363 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, perche' esso
«non puo' rivestire che il valore di precedente»;  c)  il  Comune  di
Serre ha dedotto in giudizio «una posizione giuridica avente il rango
di  diritto  soggettivo  assoluto  [...]  incomprimibile»,  quale  il
diritto alla salute, e,  pertanto,  la  giurisdizione  appartiene  al
giudice ordinario, «restando del tutto privi  di  rilevanza,  perche'
disapplicabili  dal  giudice   ordinario,   eventuali   provvedimenti
illegittimi posti in essere dall'autorita' amministrativa»; 
        che, secondo il giudice a quo, non e' fondata l'eccezione  di
difetto di legittimazione attiva del  Comune  di  Serre,  perche'  la
pretesa  azionata,  avendo  ad  oggetto  il   diritto   alla   salute
dell'intera collettivita', e' deducibile anche dall'ente esponenziale
della comunita' territoriale; 
        che,  in  ordine  alla  non  manifesta   infondatezza   delle
questioni relative all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 90 del 2008, come
convertito dalla legge  n.  123  del  2008,  il  rimettente  denuncia
plurime violazioni di parametri costituzionali; 
        che, in particolare, tale  disposizione  violerebbe:  a)  gli
artt. 101 e 104  Cost.,  perche'  la  cessazione  dell'efficacia  dei
provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale di Salerno per effetto
della mancata loro riconferma da parte del giudice  amministrativo  -
cioe' da parte di un giudice non  appartenente  «allo  stesso  plesso
giurisdizionale»  -  contrasta  con  il  principio  dell'indipendenza
funzionale dei giudici nei confronti sia di organi esterni, sia degli
altri giudici; b) l'art. 102  Cost.,  perche'  -  demandando  «ad  un
organo appartenente ad un diverso  plesso  giurisdizionale  [...]  il
riesame di un provvedimento emesso dal giudice ordinario» −  si  pone
in  contrasto  con  il  principio  «della  tendenziale  unita'  della
giurisdizione»  e  con  il  principio   secondo   cui   la   funzione
giurisdizionale deve essere esercitata, di regola, dalla magistratura
ordinaria; c) gli artt. 100, 103 e 113 Cost.,  perche'  realizza  una
illegittima    estensione     dell'ambito     della     giurisdizione
amministrativa; d) gli artt. 111, settimo comma, e 3 Cost., perche' -
prevedendo il riesame, da parte del giudice  amministrativo  indicato
come competente, dei  provvedimenti  cautelari  emessi  da  qualsiasi
altra autorita' giudiziaria - lede la «funzione di organo di  vertice
delle   giurisdizioni»   della   Corte   di    cassazione,    sancita
dall'ordinamento per tutelare la certezza del diritto,  l'unita'  del
diritto oggettivo nazionale e l'eguaglianza dei cittadini  di  fronte
alla legge; e) gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., perche' −
imponendo alla parte che ha gia' «esperito  con  successo  la  tutela
cautelare in tutti i gradi  previsti  dalla  legge  per  il  giudizio
dinanzi al giudice ordinario, l'onere di richiedere, perfino dopo che
il provvedimento ha  superato  il  vaglio  della  Corte  suprema,  la
conferma dello stesso da parte  di  un  giudice  appartenente  ad  un
diverso plesso giurisdizionale − contrasta  con  il  principio  della
parita' delle parti del processo (art. 111,  secondo  comma,  Cost.),
«inteso come principio della parita' delle opportunita' e degli oneri
difensivi (artt. 3 e 24,  Cost.)»;  f)  l'art.  3  Cost.,  perche'  -
imponendo, per i soli provvedimenti cautelari adottati in materia  di
gestione dei rifiuti, «l'esperimento di un ulteriore, anomalo,  grado
di giudizio» - lede il principio  di  eguaglianza  dei  cittadini  di
fronte alla legge; g) l'art.  3  Cost.,  perche',  irragionevolmente:
g.1.)  non  si  limita  a  prevedere  una  competenza  speciale,   ma
«introduce una nuova forma di  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo per le sole cause instaurate dopo l'entrata in  vigore
di tale normativa»; g.2.) sottopone indiscriminatamente alla conferma
del TAR anche le misure cautelari gia' emesse e perfino  quelle  rese
dal giudice ordinario; g.3.) sottrae al  giudice  del  merito  −  che
resta, per i giudizi in corso, quello ordinario − qualsiasi potere di
intervento (modifica o revoca) di un provvedimento cautelare  da  lui
emesso, demandandolo, invece, ad un  giudice  che  appartiene  ad  un
diverso ordine giurisdizionale; g.4.) non limita tale impropria forma
di controllo ai soli provvedimenti cautelari emessi in prime  cure  e
non ancora oggetto di gravame, ma la estende anche  ai  provvedimenti
cautelari  contro  i  quali  sono  stati  esperiti  tutti  i   rimedi
processuali previsti; g.5.) non configura  tale  forma  di  controllo
quale impugnazione, considerato che «interessato a provocarlo  e'  la
parte vittoriosa nella fase cautelare», su  cui  incombe  l'onere  di
evitare la caducazione del provvedimento  cautelare  medesimo;  g.6.)
prevede tale  forma  di  controllo  solo  in  caso  di  adozione  del
provvedimento cautelare  e  non  in  caso  di  diniego  della  misura
cautelare,  con  «un'innegabile   privilegio   processuale   per   le
amministrazioni  che  si  occupano  della   gestione   dei   rifiuti,
evidentemente controinteressate  all'adozione  di  provvedimenti  che
inibiscano la realizzazione di discariche»; 
        che,  in  ordine  alla  non  manifesta   infondatezza   delle
questioni relative alla seconda delle disposizioni denunciate (cioe',
all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90  del  2008),  il  giudice  a  quo
deduce  che  detta  disposizione,  localizzando  la  discarica  nella
localita' Valle della Masseria del Comune di Serre, viola: a)  l'art.
32 Cost., perche' crea il «pericolo di una negativa  incidenza  [...]
sul diritto alla salute dei cittadini»,  consistente  in  un  maggior
rischio «di patologie  cardiovascolari,  urogenitali  ed  al  sistema
nervoso, nonche' dei tumori, derivanti dalla vicinanza a discariche»;
b) gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., perche' - in quanto  lesiva
del diritto alla salute  -  si  pone  in  contrasto  con  un  diritto
inviolabile  della  persona  costituzionalmente   garantito   e,   di
conseguenza, con il principio per cui la potesta'  legislativa  dello
Stato deve espletarsi «nel rispetto della Costituzione»; c) l'art.  9
Cost.,  perche'  riguarda  una  localita'  «di   eccezionale   valore
naturalistico», riconosciuto a livello comunitario ed  internazionale
e, pertanto, contrasta con il principio della tutela  del  paesaggio;
d) gli artt. 9, 114 e 118 Cost., perche' «viene  ad  incidere  su  un
unicum che sottende un'identita' storica, culturale ed  economica  di
eccezionale valore, costituzionalmente protetta»; e) l'art. 3  Cost.,
perche',  in  contrasto  con  i  principi  della   ragionevolezza   e
dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini, prevede la  realizzazione
di una seconda discarica nella medesima  localita'  in  cui  e'  gia'
operante una discarica dei rifiuti solidi di tutta la Regione; 
        che il rimettente, nel corpo dell'argomentazione di una delle
suddette censure riguardanti  l'art.  9,  comma  1,  afferma  che  la
realizzazione di una discarica nel Comune di Serre,  localita'  Valle
della Masseria − autorizzata dalla disposizione denunciata −  integra
una «questione che puo' comportare una disapplicazione della norma in
questione nel presente di giudizio di merito, ma che non da' luogo  a
questione di costituzionalita'», perche' «in contrasto con specifiche
norme comunitarie»; 
        che, a tale riguardo, il rimettente osserva che il punto 1.1.
dell'art. 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13  gennaio  2003,
n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti), dispone che, di norma, i siti idonei alla  realizzazione
di un impianto di discarica per rifiuti inerti non  devono  ricadere,
tra l'altro, in territori sottoposti a tutela ai sensi  dell'articolo
146 del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali); 
        che quest'ultima disposizione − prosegue il giudice a  quo  −
fa riferimento, alla lettera i), alle zone umide incluse  nell'elenco
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  1976,
n.  448  (Esecuzione  della  convenzione  relativa  alle  zone  umide
d'importanza internazionale, soprattutto come habitat  degli  uccelli
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio  1971),  nell'ambito  delle
quali e' compresa − afferma ancora il ricorrente −  anche  quella  di
Persano «a ridosso dell'area individuata per la  realizzazione  della
discarica»; 
        che, quanto alla affermata rilevanza di  tutte  le  sollevate
questioni di legittimita' costituzionale, il giudice a quo  argomenta
che: a) benche' il giudizio di merito instaurato dopo  l'adozione  di
un provvedimento cautelare «non si atteggi come  un  vero  e  proprio
giudizio di convalida  (...)  della  misura  cautelare,  tuttavia  e'
innegabile che esso investa anche il provvedimento cautelare, le  cui
vicende  sono  strettamente  connesse  al  giudizio  di  merito»;  b)
infatti, in caso di  rigetto  totale  o  parziale  della  domanda  di
merito, la misura cautelare perde efficacia ed il giudice  di  merito
deve  dare  le  disposizioni  necessarie  per  il  ripristino   della
situazione precedente  (art.  669-nonies,  terzo  comma,  cod.  proc.
civ.); c) in caso di accoglimento della domanda di merito, parimenti,
la misura cautelare in precedenza concessa «sopravvive  e  non  viene
assorbita dalla decisione di merito favorevole»; d)  nel  giudizio  a
quo,  le  parti  hanno  chiesto  «emettersi  opposte   pronunce   sul
provvedimento cautelare», cioe', rispettivamente, la caducazione e la
conferma; 
        che si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che tutte le questioni prospettate siano  dichiarate
inammissibili o manifestamente infondate; 
        che la difesa  dello  Stato  afferma,  innanzitutto,  che  le
questioni prospettate sono inammissibili per  difetto  di  rilevanza,
posto che il giudizio  a  quo  non  puo'  che  concludersi  «con  una
pronunzia di difetto di giurisdizione dell'AGO»; 
        che, in proposito, l'Avvocatura argomenta che: a) le  sezioni
unite della Corte di cassazione hanno gia' statuito, sia pure con  lo
strumento di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che  il  Tribunale  di
Salerno  difetta  di  giurisdizione;  b)  la  realizzazione  di   una
discarica di rifiuti rientra nell'«uso del territorio» e la  gestione
dei rifiuti rientra tra i «pubblici servizi», con la conseguenza  che
le controversie che ineriscono all'uno ed agli altri rientrano  nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; c) l'art.  4  del
d.l. n. 90 del 2008, nell'attribuire la giurisdizione esclusiva della
complessiva azione di gestione dei rifiuti al giudice amministrativo,
non e'  norma  innovativa,  «bensi'  norma  che  meramente  ribadisce
principi di diritto  preesistenti»  ed  il  cui  contenuto  e'  stato
ritenuto dalla Corte costituzionale conforme a Costituzione (sentenza
n. 35 del 2010); d) in ogni caso, la giurisdizione esclusiva devoluta
al giudice amministrativo nell'ambito di una materia puo'  «avere  ad
oggetto diritti fondamentali incomprimibili; 
        che,  inoltre,  la  difesa  del  Presidente   del   Consiglio
evidenzia che la medesima questione  di  legittimita'  costituzionale
era stata eccepita dai medesimi soggetti privati, parti nel  giudizio
a quo, dinnanzi al TAR del Lazio in sede di riconferma  della  misura
cautelare ed era stata disattesa dal predetto giudice amministrativo; 
        che, quanto ai profili di merito delle  questioni  aventi  ad
oggetto l'art. 4, comma 2, del d.l.  n.  90  del  2008,  l'Avvocatura
dello Stato ne deduce la complessiva infondatezza, perche'  sarebbero
erronei i presupposi interpretativi da cui muove il giudice a quo; 
        che, infatti, sarebbe innanzitutto erroneo  ritenere  che  la
riconferma della misura cautelare da parte del giudice amministrativo
sia «frutto di un  sindacato  da  parte  del  giudice  amministrativo
svolto sul provvedimento cautelare del "giudice diverso"», laddove, a
parere dell'Avvocatura, «il giudice amministrativo  decide,  come  di
consueto, le istanze cautelari a lui rivolte»; 
        che - sempre secondo l'Avvocatura dello Stato - il meccanismo
normativo censurato  prevede  in  realta'  una  generale  perdita  di
efficacia delle misure cautelari concesse dall'autorita'  giudiziaria
diversa dal giudice amministrativo,  in  ragione  della  sopravvenuta
giurisdizione esclusiva di quest'ultimo, con la  possibilita'  per  i
soggetti che, in forza del d.l. n. 90 del 2008, adiscono il  TAR  del
Lazio, di «richiedere a questo le misure cautelari»; 
        che parimenti inammissibili e comunque  infondate  risultano,
secondo l'Avvocatura, le questioni di costituzionalita'  dell'art.  9
del d.l. n. 90 del  2008,  considerato  che  il  pregiudizio  per  il
diritto alla salute ed alla salubrita'  ambientale  e'  affermato  in
modo  «del  tutto   apodittico»   e,   pertanto,   la   denuncia   di
incostituzionalita' «si fonda solo sul generico rischio per la salute
connesso alle discariche»; 
        che in conclusione, secondo la difesa dello Stato,  tutte  le
censure avanzate «concretano questioni relative allo  stretto  merito
della scelta operata dal legislatore, vaghe e  del  tutto  dimentiche
della situazione emergenziale relativa ai rifiuti». 
    Considerato che, con ordinanza del 13 maggio 2009,  il  Tribunale
di Salerno dubita, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101,
102, 103, 104, 111, 113, 114, 117 e  118  della  Costituzione,  della
legittimita' degli artt. 4, comma 2, e 9, comma 1, del  decreto-legge
23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per   fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti  nella  regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed entrato  in
vigore, per la parte che qui interessa, il 23 maggio 2008; 
        che il censurato art. 4, comma 2, del d.l.  n.  90  del  2008
dispone che le misure cautelari adottate da una autorita' giudiziaria
diversa dal giudice amministrativo - al quale il comma 1 dello stesso
articolo  attribuisce  la  giurisdizione  esclusiva  per   tutte   le
controversie, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare ed  ai
«diritti  costituzionalmente  tutelati»,  «comunque  attinenti   alla
complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta  in  essere
con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei  soggetti  alla
stessa equiparati» - cessano di avere effetto  ove  non  riconfermate
dal giudice amministrativo entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del decreto-legge; 
        che il censurato art. 9 del medesimo  d.l.  n.  90  del  2008
autorizza, al comma 1,  la  realizzazione  di  siti  da  destinare  a
discarica presso alcuni Comuni della Regione Campania e, tra  questi,
presso il «Comune di Serre (SA),  localita'  Valle  della  Masseria»,
allo scopo di consentire lo smaltimento dei rifiuti  urbani  prodotti
nella suddetta Regione; 
        che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che: 1)  in
data 28 aprile 2007, il Tribunale di Salerno, su ricorso  del  Comune
di  Serre,  aveva  emesso  un  provvedimento  di  urgenza,  ai  sensi
dell'art. 700 del codice di procedura  civile,  con  il  quale  -  in
considerazione dell'imminente pericolo di danno grave ed irreparabile
alla salubrita' ambientale ed alla salute dei cittadini - erano state
inibite al  Commissario  straordinario  di  Governo  per  l'emergenza
rifiuti in Campania la costruzione e la messa in opera  dell'impianto
di discarica dei rifiuti in localita' «Valle  della  Masseria»  dello
stesso Comune; 2) il provvedimento era stato confermato dal  medesimo
Tribunale, in sede di reclamo; 3) il Commissario aveva  impugnato  il
suddetto provvedimento mediante ricorso straordinario per  cassazione
ai  sensi  dell'art.  111  Cost.,  con   contestuale   richiesta   di
regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi  dell'art.  41  cod.
proc. civ.; 4) la Corte di cassazione, con sentenza  resa  a  sezioni
unite il 28 dicembre 2007, n. 27187, pur dichiarando improponibile il
ricorso ed inammissibile il regolamento preventivo di  giurisdizione,
aveva  affermato  che,  nella  specie,  l'eventuale  controversia  di
merito, «tendendo ad inibire la  collocazione  su  un'area  sita  nel
Comune di Serre  dell'opera  pubblica  particolare  costituita  dalla
discarica», atteneva «all'uso o gestione del territorio regionale» ed
era, pertanto, «da qualificare "urbanistica" o edilizia»,  come  tale
«regolata, sul piano della tutela giurisdizionale, dal  [...]  d.lgs.
n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come  successivamente  modificato»,
attributivo al giudice amministrativo della  giurisdizione  esclusiva
in materia; 5) la stessa  Corte,  con  la  medesima  sentenza,  aveva
enunciato  d'ufficio  -  «nell'interesse  della  legge»,   ai   sensi
dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. - il principio di diritto
secondo cui «Anche in materia di diritti fondamentali tutelati  dalla
Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorche'
la  loro  lesione  sia  dedotta  come  effetto  di  un  comportamento
materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente  ad  atti
della P.A.,  di  cui  sia  denunciata  l'illegittimita',  in  materie
riservate alla giurisdizione esclusiva  dei  giudici  amministrativi,
come ad esempio in quella di gestione del territorio, compete a detti
giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie  e  circa
la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o
la  limitazione  dei  suddetti  diritti  in  rapporto   all'interesse
generale  pubblico  all'ambiente  salubre  e  l'emissione   di   ogni
provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli  effetti
della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie
ed eventualmente risarcitorie dei soggetti  che  deducono  di  essere
danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti»;  6)  nelle  more
del  giudizio  davanti  alla  Corte  di  cassazione,  il  Commissario
straordinario di Governo ed il Presidente del Consiglio dei  ministri
avevano instaurato il giudizio  di  merito  presso  il  Tribunale  di
Salerno; 7) durante lo svolgimento di tale  giudizio  di  merito  era
entrato in vigore il denunciato comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge
n. 90 del 2008, convertito dalla legge n. 123 del 2008, ai sensi  del
quale  il  TAR  del  Lazio,  dapprima,  ed  il  Consiglio  di  Stato,
successivamente,  avevano   dichiarato   di   non   riconfermare   il
provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Salerno; 
        che, il rimettente premette altresi', in punto di diritto, di
avere giurisdizione nel giudizio di merito instaurato dal Commissario
straordinario  di  Governo  e  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri a seguito della concessione del provvedimento cautelare, sia
perche', in base all'art. 363 cod. proc. civ., il contrario principio
di diritto espresso dalla Corte di  cassazione  nell'interesse  della
legge non ha efficacia vincolante nel giudizio a  quo;  sia  perche',
comunque, diversamente da quanto affermato della Corte di cassazione,
la   controversia   non   rientra   nella   giurisdizione   esclusiva
amministrativa in materia di edilizia ed urbanistica; sia perche'  il
comma  1  dall'art.  4  del  decreto-legge  n.  90  del  2008  -  che
attribuisce al  giudice  amministrativo  la  giurisdizione  esclusiva
nelle controversie in materia  di  gestione  dei  rifiuti  -  non  ha
efficacia  retroattiva  e,  pertanto,  non  e'  applicabile   ratione
temporis al giudizio principale, il quale era gia' pendente alla data
dell'entrata in  vigore  del  decreto-legge  medesimo;  sia  perche',
infine, il diritto alla «salute o all'ambiente salubre», fatto valere
dall'attore nel giudizio a quo, ha «il rango  di  diritto  soggettivo
assoluto [...] incomprimibile»,  con  conseguente  appartenenza  alla
giurisdizione ordinaria  della  controversia  nella  quale  e'  fatto
valere; 
        che  il  rimettente  motiva  la  sussistenza  della   propria
giurisdizione  nel  giudizio  principale  di  merito  in   modo   non
palesemente implausibile,  almeno  quanto:  alla  non  incidenza  nel
giudizio a quo del principio  di  diritto  espresso  della  Corte  di
cassazione  ai  sensi  dell'art.  363  cod.  proc.  civ.;  alla   non
riconducibilita' della  controversia  alla  materia  dell'edilizia  e
urbanistica; alla  irretroattivita'  del  comma  1  dall'art.  4  del
decreto-legge  n.  90  del  2008  in  ordine  all'attribuzione  della
giurisdizione esclusiva  al  giudice  amministrativo  in  materia  di
controversie attinenti alla «gestione dei rifiuti»; 
        che,  anche  a  voler   considerare   non   implausibile   la
giurisdizione affermata dal rimettente, tutte le sollevate  questioni
esposte  nel  Ritenuto  in   fatto   sono   comunque   manifestamente
inammissibili, per difetto di rilevanza; 
        che, con riferimento alle  questioni  riguardanti  l'art.  4,
comma 2, del decreto-legge n. 90  del  2008,  il  giudice  a  quo  ne
afferma la rilevanza sul presupposto che le vicende del provvedimento
cautelare  «sono  strettamente  connesse  al  giudizio   di   merito»
instaurato dopo l'adozione del provvedimento; 
        che,  in  particolare,  tale  connessione  sussisterebbe  sia
perche', in caso di  rigetto  totale  o  parziale  della  domanda  di
merito, la misura cautelare perde efficacia e il  giudice  di  merito
deve  dare  le  disposizioni  necessarie  per  il  ripristino   della
situazione precedente  (art.  669-nonies,  terzo  comma,  cod.  proc.
civ.); sia perche', in caso di accoglimento della domanda di  merito,
la misura cautelare in precedenza concessa «sopravvive  e  non  viene
assorbita dalla decisione di merito favorevole»; 
        che l'affermata connessione  tra  provvedimento  cautelare  e
giudizio di  merito  non  sussiste,  nella  specie,  perche':  a)  il
giudizio  di  merito  non  costituisce  -  come  pure  riconosce   il
rimettente - «un [...]  giudizio  di  convalida  [...]  della  misura
cautelare» e, pertanto non ha ad oggetto il riesame della correttezza
e dell'efficacia della misura, ma solo l'accertamento del  diritto  a
tutela del quale e' stato richiesto il provvedimento cautelare; b) in
particolare, le vicende del giudizio di merito influenzano quelle del
provvedimento cautelare, ma non viceversa, in quanto i  provvedimenti
di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  669-nonies  cod.  proc.   civ.,
ripristinatori della situazione precedente al provvedimento cautelare
e richiamati dal ricorrente, conseguono alla pronuncia di merito  che
dichiara l'inesistenza del  diritto  a  tutela  del  quale  e'  stato
concesso il provvedimento e  non  certo  alla  perdita  di  efficacia
verificatasi prima di tale pronuncia; c) la cessazione degli  effetti
del provvedimento cautelare si e' gia' verificata a seguito della sua
mancata riconferma da  parte  del  giudice  amministrativo  e  deriva
direttamente  dalla  denunciata  disposizione;  d)  la  sentenza   di
accoglimento della  domanda  di  merito  e'  dotata  di  una  propria
efficacia  esecutiva,  ai  sensi  dell'art.  282  cod.  proc.   civ.,
indipendente dall'efficacia o inefficacia dei provvedimenti cautelari
precedentemente emessi; 
        che, sempre in punto di rilevanza delle questioni riguardanti
la medesima disposizione, il rimettente evidenzia che, nel giudizio a
quo,  le  parti  hanno  chiesto  «emettersi  opposte   pronunce   sul
provvedimento cautelare», cioe', rispettivamente, la caducazione e la
conferma; 
        che  anche  tale  osservazione  del  rimettente  non   appare
conferente,  perche'  i  sottolineati  profili  di  indipendenza  del
giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito  rendono  prive  di
rilievo le eventuali richieste delle parti di conferma o  caducazione
del provvedimento cautelare con la pronuncia di merito; 
        che,  in  conclusione,  il  rimettente,  quale  giudice   del
giudizio di merito instaurato dopo il  provvedimento  cautelare,  non
deve fare applicazione della  disposizione  denunciata,  non  essendo
egli il giudice della riconferma di detto provvedimento; 
        che,  di  conseguenza,  non  ponendosi  l'applicazione  della
disposizione censurata «come necessaria ai fini della definizione del
giudizio» principale,  le  sollevate  questioni  non  sono  rilevanti
(sentenza n. 241 del 2008; analogamente, ex plurimis, sentenze n.  53
e n. 50 del 2010; n. 173 del 2009); 
        che, con riferimento alle  questioni  riguardanti  l'art.  9,
comma 1, del decreto-legge n. 90  del  2008,  il  rimettente  afferma
espressamente  che  tale  disposizione  «puo'»  essere  disapplicata,
perche'  in  «contrasto  con  specifiche   norme   comunitarie»   (in
particolare con la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche  di
rifiuti); 
    che dette questioni non sono rilevanti, perche'  sollevate  prima
della risoluzione, da parte del giudice a quo, del problema - da  lui
stesso posto - della compatibilita' della disposizione censurata  con
l'ordinamento comunitario; 
        che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  il
«dubbio manifestato dal rimettente con riguardo alla possibilita'  di
non applicare  la  norma  impugnata  per  contrasto  con  il  diritto
comunitario rende difettosa  la  motivazione  sulla  rilevanza  della
questione di legittimita' costituzionale,  rispetto  alla  quale  "la
questione di compatibilita' comunitaria costituisce un prius logico e
giuridico"» (ordinanza n. 100 del 2009; nello stesso senso,  sentenza
n. 284 del 2007 ed ordinanza n. 415 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4,  comma  2,  e  dell'art.  9,
comma  1,  del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90   (Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza   nel   settore   dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevate − in  riferimento  agli
artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 103,104, 111, 113, 114,  117  e
118 della Costituzione − dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola