N. 242 ORDINANZA 5 - 7 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi  (in  specie,
  ai fini  della  determinazione  dell'imponibile  IRES)  -  Asserita
  violazione   del   principio   di   capacita'   contributiva,   con
  ingiustificata discriminazione  rispetto  ad  altre  imposte  delle
  quali e'  prevista  la  integrale  deducibilita'  -  Incompleta  e,
  quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE  ,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi),  promosso  dalla  Commissione   tributaria
provinciale  di  Prato  nel  procedimento  vertente   tra   la   Gema
Commerciale s.r.l. e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di  Prato  con
ordinanza del 4  dicembre  2009,  iscritta  al  n.  42  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una societa'  a
responsabilita' limitata avverso l'Agenzia delle entrate - Ufficio di
Prato, per ottenere l'accertamento del  silenzio  rifiuto  in  ordine
all'istanza di rimborso della maggiore  imposta  Ires  dichiarata  in
conseguenza della mancata deduzione dell'importo versato a titolo  di
Irap  dalla  base  imponibile  Ires  relativa   all'anno   2007,   la
Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata
il 4 dicembre 2009 (iscritta al r.o. n. 42 del 2010),  ha  sollevato,
in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), nella parte in cui prevede che l'Irap
non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi; 
        che la Commissione sostiene che la  questione  della  mancata
deducibilita' dell'Irap versata dalla societa' dalla base  imponibile
Ires non  sia  da  considerare  ne'  irrilevante  ne'  manifestamente
infondata, perche',  da  un  lato,  in  riferimento  alla  violazione
dell'art. 53 Cost., la mancata deduzione dal reddito complessivo Ires
di  un  componente  negativo  sostenuto  per   la   sua   produzione,
comporterebbe l'applicazione di tale  imposta  anche  su  redditi  in
realta'  inesistenti,  in  quanto   assorbiti   dall'onere   relativo
all'imposta e, dall'altro, in  ordine  alla  violazione  dell'art.  3
Cost., si determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento
tra l'Irap e le altre imposte diverse da  quelle  sui  redditi  e  da
quelle per  le  quali  e'  prevista  la  rivalsa,  essendo  la  prima
integralmente indeducibile,  mentre  le  seconde  sono  integralmente
deducibili, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); 
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  sostenendo,   innanzitutto,
l'inammissibilita'  del  ricorso  e,  in   subordine,   nel   merito,
l'infondatezza  delle  questioni   di   legittimita'   costituzionale
sollevate; 
        che, secondo la difesa statale, il ricorso e'  inammissibile,
oltre  che  per  carenza  di  motivazione  circa  la  non   manifesta
infondatezza della questione, perche' il rimettente  non  ha  neppure
menzionato l'art. 6  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185
(Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, che ha mutato in modo significativo il  quadro  normativo
di riferimento; 
        che, nel merito, l'Avvocatura dello  Stato  sostiene,  da  un
lato, anche sulla scorta  della  giurisprudenza  costituzionale,  che
l'individuazione    degli    oneri    deducibili    rientra     nella
discrezionalita'  del  legislatore  e,   dall'altro,   che   non   e'
irragionevole «non consentire la deduzione dall'imponibile  (...)  di
un  costo  di   organizzazione   che   il   lavoratore   autonomo   e
l'imprenditore puo' liberamente neutralizzare anche in modo diverso». 
    Considerato che l'art.  6  del  decreto-legge  n.  185  del  2008
prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2008, e' ammesso in  deduzione  un  importo  pari  al  10  per  cento
dell'Irap, «forfetariamente riferita all'imposta dovuta  sulla  quota
imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto  degli
interessi attivi e proventi assimilati  ovvero  delle  spese  per  il
personale  dipendente  e  assimilato   al   netto   delle   deduzioni
spettanti», e che, per i periodi di imposta anteriori,  per  i  quali
era stata presentata istanza di rimborso, e' ammesso il rimborso  per
una somma fino al 10 per cento dell'Irap dell'anno di competenza,  da
eseguirsi  secondo  l'ordine  cronologico  di   presentazione   delle
istanze, nel rispetto dei limiti di spesa indicati; 
        che l'ordinanza  di  rimessione,  successiva  all'entrata  in
vigore del citato art. 6, non menziona  tale  disposizione  e  omette
cosi' di motivare la rilevanza della questione  sollevata  a  seguito
del mutamento del quadro normativo di riferimento; 
        che la stessa non tiene conto,  altresi',  dell'ordinanza  n.
258 del 2009, con la quale la Corte -  chiamata  a  decidere  analoga
questione - ha restituito gli atti  al  giudice  rimettente  per  una
nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta  infondatezza
alla luce della mutata cornice legislativa; 
        che, in virtu' della costante  giurisprudenza  costituzionale
(tra le altre, sentenza n. 215 del 2008; ordinanze n. 89 del  2010  e
n. 315 e 292  del  2008),  occorre  procedere  alla  declaratoria  di
manifesta inammissibilita' della questione, a causa della  incompleta
e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi), sollevata, in riferimento agli articoli 3  e
53 della Costituzione, dalla Commissione  tributaria  provinciale  di
Prato con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola