N. 242 ORDINANZA 5 - 7 luglio 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi (in specie, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES) - Asserita violazione del principio di capacita' contributiva, con ingiustificata discriminazione rispetto ad altre imposte delle quali e' prevista la integrale deducibilita' - Incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.28 del 14-7-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE , Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Prato nel procedimento vertente tra la Gema Commerciale s.r.l. e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato con ordinanza del 4 dicembre 2009, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una societa' a responsabilita' limitata avverso l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato, per ottenere l'accertamento del silenzio rifiuto in ordine all'istanza di rimborso della maggiore imposta Ires dichiarata in conseguenza della mancata deduzione dell'importo versato a titolo di Irap dalla base imponibile Ires relativa all'anno 2007, la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2009 (iscritta al r.o. n. 42 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui prevede che l'Irap non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi; che la Commissione sostiene che la questione della mancata deducibilita' dell'Irap versata dalla societa' dalla base imponibile Ires non sia da considerare ne' irrilevante ne' manifestamente infondata, perche', da un lato, in riferimento alla violazione dell'art. 53 Cost., la mancata deduzione dal reddito complessivo Ires di un componente negativo sostenuto per la sua produzione, comporterebbe l'applicazione di tale imposta anche su redditi in realta' inesistenti, in quanto assorbiti dall'onere relativo all'imposta e, dall'altro, in ordine alla violazione dell'art. 3 Cost., si determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'Irap e le altre imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali e' prevista la rivalsa, essendo la prima integralmente indeducibile, mentre le seconde sono integralmente deducibili, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo, innanzitutto, l'inammissibilita' del ricorso e, in subordine, nel merito, l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate; che, secondo la difesa statale, il ricorso e' inammissibile, oltre che per carenza di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione, perche' il rimettente non ha neppure menzionato l'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha mutato in modo significativo il quadro normativo di riferimento; che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato sostiene, da un lato, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che l'individuazione degli oneri deducibili rientra nella discrezionalita' del legislatore e, dall'altro, che non e' irragionevole «non consentire la deduzione dall'imponibile (...) di un costo di organizzazione che il lavoratore autonomo e l'imprenditore puo' liberamente neutralizzare anche in modo diverso». Considerato che l'art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'Irap, «forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti», e che, per i periodi di imposta anteriori, per i quali era stata presentata istanza di rimborso, e' ammesso il rimborso per una somma fino al 10 per cento dell'Irap dell'anno di competenza, da eseguirsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa indicati; che l'ordinanza di rimessione, successiva all'entrata in vigore del citato art. 6, non menziona tale disposizione e omette cosi' di motivare la rilevanza della questione sollevata a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento; che la stessa non tiene conto, altresi', dell'ordinanza n. 258 del 2009, con la quale la Corte - chiamata a decidere analoga questione - ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce della mutata cornice legislativa; che, in virtu' della costante giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sentenza n. 215 del 2008; ordinanze n. 89 del 2010 e n. 315 e 292 del 2008), occorre procedere alla declaratoria di manifesta inammissibilita' della questione, a causa della incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Cassese Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola