N. 243 ORDINANZA 5 - 7 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Instaurazione del giudizio con «sentenza-ordinanza» -  Idoneita'  del
  provvedimento - Sussistenza. 
Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche  e  di  diagnostica  di
  laboratorio rese da  strutture  private  accreditate  -  Previsione
  dell'applicazione di uno sconto tariffario sugli  importi  indicati
  con decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996 -  Denunciata
  violazione  di  numerosi  parametri  costituzionali   -   Questione
  identica   ad   altra   gia'   dichiarata   infondata   -   Mancata
  prospettazione di argomenti  differenti  ed  ulteriori  rispetto  a
  quelli gia' valutati - Manifesta infondatezza della questione. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). 
- Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Tariffe relative alle
  prestazioni di laboratorio - Previsione  dell'applicazione  di  uno
  sconto tariffario ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o),  della
  legge n. 296 del 2006 - Denunciata violazione di numerosi parametri
  costituzionali  -  Questione  identica  ad  altra  gia'  dichiarata
  infondata -  Mancata  prospettazione  di  argomenti  differenti  ed
  ulteriori rispetto a quelli gia' valutati - Manifesta  infondatezza
  della questione. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 33, comma 2,
  nel testo sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 5
  giugno 2007, n. 16. 
- Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97 e 113. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA , Gaetano SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE  ,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  1,  comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -
legge finanziaria 2007), e dell'articolo 33,  comma  2,  della  legge
della Regione Puglia 16 aprile  2007,  n.  10  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2007  e  bilancio  pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'articolo 2
della legge  della  stessa  Regione  5  giugno  2007,  n.  16  (Prima
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2007), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio
nel procedimento vertente tra l'Ordine nazionale dei biologi ed altro
e il Ministero della salute ed altri con ordinanza  del  12  dicembre
2007, iscritta al n. 75 del  registro  ordinanze  2010  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2010. 
    Visti l'atto di costituzione dell'Ordine  nazionale  dei  biologi
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che il Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
sezione III-quater, con sentenza-ordinanza del 12 dicembre  2007,  ha
sollevato, in riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97,  113  e  117,
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2007),  e  dell'articolo
33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007,  n.  10
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2007  e
bilancio pluriennale  2007-2009  della  Regione  Puglia),  nel  testo
sostituito dall'articolo 2 della legge della stessa Regione 5  giugno
2007,  n.  16  (Prima  variazione  al  bilancio  di  previsione   per
l'esercizio finanziario 2007), nella  parte  in  cui  impongono  alle
strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (di
seguito,  S.s.n.)  una  decurtazione  sulle  tariffe  concernenti  la
remunerazione delle prestazioni rese per conto di detto Servizio; 
        che nel giudizio principale l'Ordine nazionale  dei  biologi,
in persona del Presidente pro tempore, ha chiesto l'annullamento  dei
seguenti atti e provvedimenti: decreto  del  Ministro  della  salute,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
del 12 settembre 2006, recante «Ricognizione  e  primo  aggiornamento
delle  tariffe  massime  per  la  remunerazione   delle   prestazioni
sanitarie»;  provvedimento  dell'Assessorato  alle  politiche   della
salute della  Regione  Puglia,  protocollo  n.  24/796/AOSI2  del  25
gennaio 2007, avente ad oggetto «Legge finanziaria 2007 - Chiarimenti
contabilizzazione  quote  fisse   e   sconti   per   prestazioni   di
specialistica   ambulatoriale»;   nota   del    Direttore    generale
dell'Azienda unita' sanitaria Locale BR/I di Brindisi del 31  gennaio
2007, protocollo n. 5199, avente ad oggetto «DMS 12/9/2006.  Modifica
tariffe branca di patologia  clinica,  nonche'  ogni  ulteriore  atto
presupposto, connesso o conseguente»;  delibera  della  Giunta  della
Regione Puglia del 3 aprile 2007, n. 404, recante la disciplina delle
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   erogabili
nell'ambito  del  Servizio  sanitario  regionale  (S.s.r.)  e   delle
relative  tariffe,  nonche'  di  ogni  ulteriore  atto   presupposto,
connesso o conseguente; 
        che il citato art. 1, comma 796, lettera o), della  legge  n.
296 del 2006 concerne la remunerazione  delle  prestazioni  rese  per
conto del S.s.n. dalle strutture private accreditate e,  nella  parte
censurata, dispone:  «fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo
1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
come modificato dalla presente  lettera,  a  partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  le   strutture   private
accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni  rese  per
conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni  specialistiche
dal decreto del  Ministro  della  sanita'  22  luglio  1996,  recante
"Prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale  e  relative  tariffe",
pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per  cento  degli  importi
indicati  per  le  prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal
medesimo decreto»; 
        che l'art. 33, comma 2, della legge Regione Puglia n.  10  n.
2007, nel testo sostituito dalla legge Regione Puglia n. 16 del 2007,
stabilisce: «Fino all'emanazione  dei  nuovi  Livelli  di  Assistenza
Nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la  data
di approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative  alle
suddette  prestazioni  sono   quelle   riportate   nel   nomenclatore
tariffario regionale delle prestazioni  specialistiche  ambulatoriali
di patologia clinica indicata nell'allegato A) della Delib.  G.R.  22
settembre 1998, n. 3784 alle quali si applica lo sconto  del  20  per
cento previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)»; 
        che, secondo il rimettente, alcune delle censure  svolte  dal
ricorrente     sono     fondate     e,     conseguentemente,      con
«sentenza-ordinanza», ha annullato in parte qua: il  citato  d.m.  12
settembre 2006;  il  provvedimento  dell'Assessorato  alle  politiche
della salute della Regione Puglia del 25 gennaio 2007  (limitatamente
alla  parte  in  cui  dispone   l'applicazione   di   detto   decreto
ministeriale); la delibera della Giunta della Regione  Puglia  del  3
aprile 2007, n. 404 (nella parte in cui  ha  disposto  l'applicazione
delle precedenti circolari «in esecuzione del D.M.  S.  12  settembre
2006»); 
        che, a suo avviso, le norme censurate impedirebbero,  invece,
l'accoglimento degli ulteriori motivi del ricorso e  determinerebbero
la decurtazione dei compensi per le prestazioni erogate per  il  mese
di dicembre 2006 e per il 2007, almeno  fino  all'adozione  da  parte
della  Regione  Puglia  del  documento  di  indirizzo   economico   e
funzionale (DIEF), e, in ordine ad esse, sarebbe  non  manifestamente
infondato il dubbio di legittimita'  costituzionale  delle  medesime,
essenzialmente  per  le  ragioni  esposte  dal  TAR  per  la   Puglia
nell'ordinanza del 19 ottobre  2007,  n.  3631,  che  ha  rimesso  la
relativa questione a questa Corte; 
        che le questioni sarebbero rilevanti, poiche'  sono  entrambe
le norme censurate ad imporre che il finanziamento delle  prestazioni
debba  avvenire  applicando  lo  sconto  del  20  per   cento   sulle
prestazioni di laboratorio  di  analisi  e  del  2  per  cento  sulle
restanti branche, incidendo sul budget per l'anno 2007; 
        che, secondo il giudice a quo,  la  norma  statale  censurata
violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto renderebbe applicabile
il d.m. 22 luglio 1996, benche' annullato con sentenza del  Consiglio
di Stato (sez. IV, 29 marzo 2001, n.  1839),  passata  in  giudicato,
recando vulnus alle funzioni costituzionalmente attribuite al  potere
giudiziario; 
        che, inoltre, detta disposizione violerebbe l'art. 41  Cost.,
poiche' la tariffa per la remunerazione delle  prestazioni  e'  stata
stabilita con legge, imponendo  uno  sconto  sulle  tariffe  vigenti,
senza dare conto delle ragioni di detta misura e facendo  riferimento
a tariffe risalenti nel tempo, omettendo di considerare  l'incremento
dei  costi  dei  fattori  produttivi  e,  comunque,  di   accertarne,
all'esito di istruttoria, l'eventuale mancato incremento,  ovvero  la
diminuzione,   risultando   l'irragionevolezza    della    disciplina
confortata  dalla  contraddittorieta'  insita  nel   fatto   che   il
legislatore,  appena  tre  mesi  dopo  l'approvazione  del  d.m.   12
settembre 2006, il quale aveva confermato le  tariffe  del  1996,  ha
espresso una diversa opzione, procedendo ad una ulteriore riduzione; 
        che,  ad  avviso  del  TAR,  la   norma   statale   censurata
comprometterebbe la funzionalita' delle strutture private accreditate
e, in violazione dell'art. 32 Cost.,  inciderebbe  sul  diritto  alla
salute e sul diritto di libera scelta dell'assistito, anche in quanto
le  strutture  pubbliche  del  S.s.n.  non  sarebbero  in  grado   di
assicurare, da sole, l'erogazione delle prestazioni sanitarie; 
        che il mancato  svolgimento  di  una  «compiuta  istruttoria»
(comunque, l'omessa allegazione del  suo  avvenuto  espletamento)  si
porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., dato  che  il  legislatore
deve porre a base delle sue scelte «un'adeguata conoscenza dei fatti,
della quale deve dare conto», eventualmente mediante rinvio ai lavori
preparatori o ad altri atti; 
        che, secondo il rimettente, il «sistema  delineato  dall'art.
1, comma 796, lettera o)», della legge n. 296 del 2006,  si  porrebbe
«in contrasto con l'art. 117 Cost., nel momento in cui lo  Stato  non
si limita a dettare i criteri per  la  fissazione  delle  tariffe  da
parte delle regioni, ma le fissa direttamente»; 
        che le esigenze di contenimento della  spesa  pubblica  e  la
competenza legislativa statale  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) non  permetterebbero,
infatti, l'individuazione dettagliata delle voci di costo dei bilanci
regionali da ridurre e, comunque, l'indicazione della  strumentalita'
della misura rispetto all'esigenza di «garantire  il  rispetto  degli
obblighi comunitari e la realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del  protocollo  di
intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano per  un  patto  nazionale  per  la  salute  sul  quale  la
Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  nella  riunione
del 28 settembre  2006»  avrebbe  richiesto  lo  svolgimento  di  una
adeguata istruttoria e non giustificherebbe «l'incisione di interessi
privati in nome delle sempre invocate ragioni di  contenimento  della
spesa pubblica»; 
        che, infine, conclude il TAR, la  norma  regionale  censurata
sarebbe inficiata dagli stessi vizi e violerebbe il  canone  di  buon
andamento  (art.  97  Cost.),  in  quanto:  affida   ad   un   futuro
provvedimento la fissazione di nuove  tariffe,  senza  apporre  alcun
termine; non prevede alcun meccanismo di regolazione tra  le  tariffe
provvisorie e quelle  che,  eventualmente,  avrebbero  dovuto  essere
fissate, sicche' identiche prestazioni nel  2007  potrebbero  trovare
una diversa remunerazione non in considerazione della loro  oggettiva
entita',  ma  per  la  casuale  collocazione  temporale  della   loro
effettuazione nell'ambito del medesimo anno; 
        che, ad avviso del giudice a quo, le difficolta'  finanziarie
della Regione  non  potrebbero  essere  indiscriminatamente  poste  a
carico dei prestatori dei servizi e la  norma  regionale  in  oggetto
violerebbe il citato parametro costituzionale,  nella  parte  in  cui
affida ad un futuro «documento di indirizzo  economico  e  funzionale
(DIEF)» le modalita' di utilizzazione del fondo sanitario  attribuito
alla Regione per l'anno 2007, e rinvia alle tariffe delle prestazioni
al   «nomenclatore    tariffario    regionale    delle    prestazioni
specialistiche   ambulatoriali   di   patologia   clinica    indicata
nell'allegato A) della Delib. G.R. 22 settembre 1998, n.  3784»,  sui
quali applicare  lo  sconto  previsto  dall'articolo  1,  comma  796,
lettera o), della legge n. 296 del 2006; 
        che nel giudizio si  e'  costituito  l'Ordine  nazionale  dei
biologi, in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ricorrente  nel
processo  principale,  chiedendo  che  la  questione   sia   accolta,
formulando riserva di svolgere argomentazioni; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che le questione di legittimita' costituzionale  avente  ad
oggetto la norma statale sia dichiarata infondata, in quanto identica
questione e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte  con  la
sentenza n. 94 del 2009. 
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,
sezione III-quater, con sentenza-ordinanza del 12 dicembre  2007,  ha
sollevato, in riferimento agli artt.  24,  32,  41,  97,  113  e  117
(recte: art. 117, terzo  comma),  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 796,  lettera  o),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2007), e dell'articolo 33, comma 2, della legge della Regione  Puglia
16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione  2007  e  bilancio  pluriennale  2007-2009  della  Regione
Puglia), nel testo  sostituito  dall'articolo  2  della  legge  della
stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario  2007),  nella  parte  in  cui
impongono  alle  strutture  private  accreditate  con   il   Servizio
sanitario nazionale  (di  seguito,  S.s.n.)  una  decurtazione  sulle
tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto
di detto Servizio; 
        che  la   questione,   benche'   sia   stata   proposta   con
«sentenza-ordinanza», con la quale  il  TAR  ha  accolto  alcuni  dei
motivi proposti dal ricorrente, annullando in parte qua alcuni  degli
atti impugnati nel  giudizio  principale,  senza  pronunciarsi  sulle
censure  la  cui  decisione  ha  ritenuto  condizionata  alla  previa
definizione  dell'incidente   di   costituzionalita',   e'   tuttavia
ammissibile; 
        che il provvedimento contiene, infatti, un duplice ordine  di
statuizioni ed e' configurabile come «ordinanza», nella parte in  cui
il rimettente, con  esso,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale, senza avere fatto applicazione delle norme  censurate
e senza avere definito il giudizio  principale,  del  quale,  per  la
parte non definita, ha disposto la sospensione (sentenza  n.  94  del
2009); 
        che il  giudice  a  quo  ha,  inoltre,  non  implausibilmente
motivato  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  cosi'   come
proposta,  anche  in  ordine  alla  disciplina  applicabile   ratione
temporis,  in  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  processo
principale; 
        che  identica  questione,  concernente   le   stesse   norme,
sollevata in riferimento agli stessi parametri costituzionali ed agli
stessi profili, pure proposta dal TAR del Lazio, sezione  III-quater,
con due ordinanze pronunciate nella stessa data, aventi contenuto  in
larga misura identico a quella in esame,  e'  stata  gia'  decisa  da
questa  Corte,  unitamente  alle  omologhe  questioni  proposte   con
provvedimenti di rimessione sostanzialmente analoghi (uno  dei  quali
espressamente  richiamato  dal  rimettente,  per  farne  propria   la
motivazione), e dichiarata non fondata (sentenza n. 94 del 2009); 
        che,  con  detta  sentenza,   questa   Corte   ha   anzitutto
ricostruito la complessa evoluzione della disciplina  dell'erogazione
e della remunerazione delle prestazioni sanitarie e, dopo avere posto
in rilievo i fondamentali caratteri che connotano il vigente sistema,
ha sottolineato l'imprescindibilita' per il legislatore ordinario  di
procedere al bilanciamento delle esigenze di garantire  egualmente  a
tutti i  cittadini,  sull'intero  territorio  nazionale,  il  diritto
fondamentale alla salute, nella misura piu'  ampia  possibile,  e  di
rendere compatibile la  spesa  sanitaria  con  la  limitatezza  delle
disponibilita' finanziarie, nel quadro di una programmazione generale
degli interventi da realizzare in questo campo; 
        che la citata pronuncia ha  esposto  gli  argomenti  i  quali
fanno  escludere  che  il  riferimento  contenuto  nella   disciplina
censurata  a  tariffe  pregresse,  alla  luce   del   suo   carattere
temporalmente  limitato,  permetta,  da  solo,  di   farne   ritenere
l'irragionevolezza  (anche  in  considerazione  delle  sopravvenienze
normative, pure espressamente indicate), non rilevando, in contrario,
la possibilita' che prestazioni rese nello stesso anno (ma soggette a
differenti regolamentazioni) siano diversamente remunerate; 
        che  le  censure  riferite  all'art.  41  Cost.  sono   state
dichiarate infondate, non risultando comprovata la compromissione  di
ogni margine di  utile,  vieppiu'  in  considerazione  del  carattere
temporalmente limitato  della  disciplina  e  della  circostanza  che
l'erogazione di prestazioni per conto del S.s.n. e'  comunque  frutto
di una scelta delle strutture private; 
        che analoga conclusione e' stata  affermata  in  ordine  alla
censura proposta in relazione all'art. 32 Cost., poiche' il principio
di libera scelta non e'  assoluto  e  va  bilanciato  con  gli  altri
interessi costituzionalmente protetti, in considerazione  dei  limiti
oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra  in  relazione
alle  risorse  finanziarie  disponibili,  mentre  l'incidenza   della
disciplina  censurata  sulla  permanenza  delle   strutture   private
all'interno  della   organizzazione   del   S.s.n.,   con   eventuale
pregiudizio della funzionalita' di quest'ultimo,  e'  stata  ritenuta
inidonea a dare consistenza alla censura, essendo stata  la  relativa
prospettazione affidata ad un'argomentazione meramente ipotetica; 
        che il riferimento  all'art.  97  Cost.  e'  stato  giudicato
inconferente,  poiche'  detto  parametro  non  e'   riferibile   allo
svolgimento della funzione legislativa; 
        che la questione sollevata in relazione agli artt. 24, 103  e
113 Cost. e' stata dichiarata non  fondata,  poiche'  il  legislatore
ordinario ha disposto una regolamentazione della remunerazione  delle
prestazioni, attraendola, temporaneamente, alla sfera legislativa, in
virtu'  di  una  scelta   non   irragionevole,   ne'   manifestamente
arbitraria, stabilendo una disciplina priva di efficacia retroattiva,
che, quindi, non ha violato il giudicato e gli effetti della sentenza
del Consiglio di Stato (sez. IV, 29 marzo 2001,  n.  1839),  indicata
quale giudicato asseritamente leso; 
        che la sentenza n. 94 del 2009 ha  ritenuto  non  fondata  la
questione riferita all'art. 117, terzo comma, Cost., sia  perche'  la
norma statale non ha escluso il potere  delle  Regioni  di  stabilire
tariffe superiori, che restano a carico dei  bilanci  regionali,  sia
alla luce della  condivisione  dell'obiettivo  di  ridurre  la  spesa
sanitaria (espressa dalla Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome, nella riunione del  28  settembre  2006,  in  relazione  al
protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  per  un  patto  nazionale  per  la
salute),   esplicitando   altresi'   gli   argomenti    a    conforto
dell'infondatezza e dell'inconferenza delle deduzioni concernenti  la
diretta fissazione delle  tariffe  in  esame  da  parte  della  norma
statale; 
        che siffatte argomentazioni, e  quelle  ulteriori  svolte  in
detta sentenza, hanno condotto,  infine,  questa  Corte  a  giudicare
infondate le censure concernenti la norma regionale (riferite a tutti
i parametri sopra indicati, salvo l'art. 117, terzo comma, Cost.,  da
ritenere evocato soltanto in relazione alla norma statale); 
        che il giudice a quo non prospetta  argomenti  differenti  ed
ulteriori  rispetto  a  quelli  dedotti  con  due  provvedimenti   di
rimessione, di contenuto in larga misura identico a quello in  esame,
pronunciati dallo stesso TAR del  Lazio,  sezione  III-quater,  nella
stessa data, valutati, unitamente agli altri che  hanno  proposto  le
questioni decise dalla sentenza n. 94 del 2009, e,  conseguentemente,
la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 796,  lettera  o),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2007), sollevata in riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97,  113  e
117, terzo comma, della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 33, comma  2,  della  legge
della Regione Puglia 16 aprile  2007,  n.  10  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2007  e  bilancio  pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'articolo 2
della legge  della  stessa  Regione  5  giugno  2007,  n.  16  (Prima
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2007), sollevata in riferimento agli articoli 24, 32, 41,  97  e  113
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola