N. 244 ORDINANZA 5 - 7 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Contratti  di  lavori
  pubblici sotto soglia comunitaria  -  Selezione  dei  soggetti  cui
  rivolgere l'invito - Asserita introduzione di criteri aggiuntivi  a
  quelli stabiliti dal legislatore nazionale - Ricorso del Governo  -
  Sopravvenuta  abrogazione  della  norma  impugnata  -  Rinuncia  al
  ricorso  in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  parte
  resistente - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22, art. 8, comma  1,
  lett. b). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs.  12  aprile
  2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
  48, 49, 50 e 233; norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla
  Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
lettera b), della legge della Regione Marche 8 ottobre  2009,  n.  22
(Interventi della Regione per il riavvio delle attivita' edilizie  al
fine di fronteggiare la  crisi  economica,  difendere  l'occupazione,
migliorare la  sicurezza  degli  edifici  e  promuovere  tecniche  di
edilizia sostenibile), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato l'11  dicembre  2009,  depositato  in
cancelleria il successivo 17 dicembre, ed  iscritto  al  n.  104  del
registro ricorsi 2009. 
    Udito nella Camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che con ricorso notificato a mezzo del servizio  postale
l'11 dicembre 2009 (data di spedizione del plico a mezzo raccomandata
da parte dell'ufficiale giudiziario) e depositato  il  successivo  17
dicembre, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
lettera b), della legge della Regione Marche 8 ottobre  2009,  n.  22
(Interventi della Regione per il riavvio delle attivita' edilizie  al
fine di fronteggiare la  crisi  economica,  difendere  l'occupazione,
migliorare la  sicurezza  degli  edifici  e  promuovere  tecniche  di
edilizia sostenibile), in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, e in relazione all'art. 4,  comma  3,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
        che  il  ricorrente,  preliminarmente,  richiama  in  sintesi
l'oggetto della disciplina dettata dalla legge regionale  n.  22  del
2009; 
        che deduce, quindi, che l'art. 8, comma 1, lettera b),  della
suddetta legge regionale, nel disciplinare le modalita' con le  quali
le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti cui rivolgere la
lettera di invito per l'affidamento dei lavori di cui al comma  7-bis
dell'articolo 122 del d.lgs. n. 163 del 2006, invaderebbe la potesta'
legislativa esclusiva  dello  Stato,  ex  art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.,  come  esercitata  con  l'art.  4,  comma  3,  del
medesimo  d.lgs.  n.  163  del  2006,  relativamente  ai  criteri  di
selezione  dei  concorrenti  e  alle  procedure  di   aggiudicazione,
trattandosi  di  aspetti  riconducibili  alla  materia  tutela  della
concorrenza (e' richiamata la sentenza n. 401 del 2007); 
        che, infatti, i canoni contenuti nella  norma  sospettata  di
illegittimita' costituzionale sarebbero aggiuntivi rispetto a  quelli
dettati dagli artt. da 39 a 50 e 233 del Codice degli appalti; 
        che non si e' costituita la Regione Marche; 
        che la norma impugnata e' stata abrogata dall'art. 50,  comma
2,  della  legge  della  Regione  Marche  22  dicembre  2009,  n.  31
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2010   e
pluriennale 2010/2012 della Regione - legge finanziaria 2010); 
        che il 12 marzo 2010, l'Avvocatura generale  dello  Stato  ha
depositato atto di  rinuncia  al  ricorso,  notificato  a  mezzo  del
servizio postale il 4-9 marzo 2010, in quanto,  giusta  l'allegata  e
richiamata delibera del Consiglio dei ministri  del  1°  marzo  2010,
approvata sulla base della relazione del Ministro per i rapporti  con
le Regioni, «sono  venute  meno  le  motivazioni  del  ricorso»,  dal
momento  che  la  Regione  Marche  «ha  provveduto  ad  abrogare»  la
disposizione censurata. 
    Considerato che e' stata presentata rinuncia al ricorso; 
        che la Regione Marche  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
        che, in mancanza di costituzione della parte resistente,  non
occorre l'accettazione della rinuncia ad  opera  di  quest'ultima  ai
fini dell'estinzione del giudizio; 
        che, quando  si  verifica  tale  evenienza,  la  rinuncia  al
ricorso  determina  ex  se,  ai  sensi  dell'art.  23   delle   norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 206 del  2010  e
n. 292 del 2009). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola