N. 251 ORDINANZA 5 - 8 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Istruzione pubblica - Accesso al  lavoro  delle  persone  disabili  -
  Mancato riconoscimento del diritto alla conservazione  dello  stato
  di  disoccupazione  per  i  docenti   inclusi   nelle   graduatorie
  scolastiche  ad  esaurimento  che  abbiano  accettato  un  incarico
  annuale di  supplenza  -  Estensione  della  previsione  anche  nei
  confronti degli aventi diritto alla quota di riserva  di  posti  in
  quanto invalidi civili  -  Ritenuta  ingiustificata  disparita'  di
  trattamento, asserita lesione dei principi a tutela del diritto  al
  lavoro e delle  persone  disabili  -  Censure  fondate  su  di  una
  parziale  ricostruzione  del  quadro  normativo  di  riferimento  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, come sostituito dall'art. 5,
  comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. 
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 38. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4  del  decreto
legislativo 21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per  agevolare
l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di   lavoro,   in   attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144), sostituito dall'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  19
dicembre  2002,  n.  297,  promosso  dal   Tribunale   amministrativo
regionale per la  Puglia  -  Sezione  di  Lecce  -  nel  procedimento
vertente tra B.M.D. e il Ministero della pubblica istruzione ed altri
con ordinanza del 30 luglio 2009, iscritta al  n.  315  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visti l'atto di costituzione di D.F.A. ed altra nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  maggio  2010  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi l'avvocato Ariosto Ammassari  per  D.  F.  A.  ed  altra  e
l'avvocato  dello  Stato  Giustina  Novello  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la  Puglia
- Sezione di Lecce, nel corso  del  procedimento  avviato  da  B.M.D.
contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Istituto «Costa» di
Lecce e nei confronti di D.F.A., G.E. e S.P., con ordinanza emessa il
30 luglio 2009 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 35  e
38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,   n.   181
(Disposizioni per agevolare l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro,  in  attuazione  dell'articolo  45,  comma  1,  lettera   a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144),  come  sostituito  dall'art.  5,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n.  297,  «nella
parte in cui non riconosce il diritto alla conservazione dello  stato
di disoccupazione per i docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche
ad esaurimento  e  che  abbiano  accettato  un  incarico  annuale  di
supplenza»; 
        che il giudizio principale ha ad oggetto l'annullamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per  il
conferimento di incarichi nelle  scuole  ed  istituti  di  istruzione
secondaria, pubblicate il  18  luglio  2008  dall'Ufficio  scolastico
provinciale di Lecce, relative alla classe di concorso  A037  (Storia
della filosofia) e AD02 (sostegno); 
        che, in particolare, la ricorrente nel giudizio a quo  chiede
che le suddette graduatorie siano annullate nella parte in  cui  esse
includono, quali docenti aventi diritto alla  quota  di  riserva  dei
posti, in quanto invalidi civili, persone che non hanno  piu'  titolo
alla cennata riserva per aver accettato una proposta di assunzione  a
tempo indeterminato o determinato per un  periodo  superiore  a  otto
mesi; 
        che il  rimettente,  dopo  essersi  dichiarato  competente  a
decidere della controversia in esame, poiche' essa avrebbe ad oggetto
la  posizione  di  interesse  legittimo  di  cui  e'  portatrice   la
ricorrente ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), osserva che ai fini  del
riconoscimento della sopra indicata riserva dei posti occorre  che  i
docenti siano in  possesso  di  due  requisiti,  ossia  lo  stato  di
disabilita' e quello di disoccupazione; 
        che, in particolare, il  giudice  a  quo  riferisce  che,  in
applicazione della norma impugnata, la giurisprudenza  amministrativa
ha affermato che lo svolgimento da parte di una persona  disabile  di
un incarico di supplenza superiore agli otto mesi comporta  il  venir
meno  dello  stato  di  disoccupazione  e,  quindi,  il  diritto   al
riconoscimento della riserva dei posti; 
        che tale disciplina determina, a parere del  TAR  rimettente,
una ingiustificata «disparita' di trattamento tra  l'insegnante  che,
beneficiando  della  riserva  in  un  momento  in  cui  vi   era   la
disponibilita' di cattedra, abbia conseguito una stabile collocazione
nella scuola, rispetto al  docente  che  abbia  invece  consumato  la
riserva ottenendo un incarico a tempo determinato»; 
        che il giudice a quo ritiene che la norma censurata, nel  far
discendere  la  perdita  dello  stato  di  disoccupazione   sia   dal
conferimento di un incarico a tempo  indeterminato  che  determinato,
non tiene conto che il reclutamento del personale docente avviene  in
entrambi  i  casi  attingendo  alla  medesima  graduatoria,  con   la
conseguenza che al docente disabile destinatario di  un  incarico  di
supplenza, in quanto  riservista,  e'  preclusa  la  possibilita'  di
potersi avvalere per l'anno successivo dell'identico diritto  per  il
venir meno del requisito della disoccupazione; 
        che il rimettente ritiene che l'art. 4 del d.lgs. n. 181  del
2000, oltre a porsi in contrasto con il principio di uguaglianza,  in
quanto sottopone allo stesso  trattamento  situazioni  differenziate,
violerebbe anche i principi costituzionali posti  sia  a  tutela  del
diritto al lavoro sia delle persone disabili; 
        che, in punto di rilevanza, il  TAR  rimettente  osserva  che
l'eventuale accoglimento della questione  proposta  permetterebbe  ai
controinteressati  nel   giudizio   principale   di   mantenere   gli
insegnamenti conseguiti  per  effetto  della  loro  inclusione  nelle
graduatorie ad esaurimento in  qualita'  di  riservisti,  seppure  in
precedenza destinatari di incarichi di supplenza; 
        che si sono costituiti i controinteressati nel giudizio a quo
i quali chiedono - anche  con  successiva  memoria  depositata  fuori
termine - che la Corte dichiari fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione  inammissibile  o
manifestamente infondata; 
        che,  in  via  preliminare,  l'Avvocatura  ritiene   che   il
rimettente non  abbia  assolto  all'onere  di  fornire  una  adeguata
motivazione in  ordine  agli  effetti  sul  giudizio  a  quo  di  una
eventuale pronuncia di accoglimento da parte della Corte, non avendo,
peraltro, neanche indicato le ragioni del  presunto  contrasto  della
norma impugnata con gli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione; 
        che, infine, il rimettente non avrebbe tentato  di  pervenire
ad una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 4 impugnato,
in quanto non avrebbe tenuto conto del piu' generale quadro normativo
in  cui  tale  articolo  si   colloca   e   in   virtu'   del   quale
l'Amministrazione  ha  incluso   nelle   graduatorie   in   esame   i
controinteressati, seppur destinatari di atti di incarico di docenza; 
        che, in proposito, l'Avvocatura rileva che il rimettente, nel
sollevare il dubbio di costituzionalita', ha  omesso  di  considerare
l'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68  (Norme  per  il
diritto al lavoro dei  disabili),  il  quale  stabilisce  che  per  i
disabili, al fine di ottenere i benefici della  quota  di  riserva  a
loro destinata, e'  irrilevante  la  circostanza  di  essere  o  meno
disoccupati al  momento  della  assunzione,  dovendo  tale  requisito
sussistere solo al momento della domanda al concorso; 
        che,   nel   merito   la   questione    sarebbe,    comunque,
manifestamente  infondata,  in  quanto  le  censure  prospettate  dal
rimettente troverebbero fondamento esclusivamente in inconvenienti di
mero fatto del tutto estranei alla portata precettiva della norma. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Puglia - Sezione di Lecce - dubita, in riferimento agli artt.  3,  4,
35  e  38  della  Costituzione,  della  legittimita'   costituzionale
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,   n.   181
(Disposizioni per agevolare l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  lettera  a),  della
legge 17 maggio 1999, n. 144), come sostituito dall'art. 5, comma  1,
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nella parte in  cui
dispone la «sospensione dello stato  di  disoccupazione  in  caso  di
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di  lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani»; 
        che il giudizio a quo  ha  ad  oggetto  l'annullamento  delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente nella parte  in  cui
esse includono, quali docenti aventi diritto alla  quota  di  riserva
dei posti, in quanto invalidi civili, persone che  non  ne  avrebbero
piu' titolo avendo accettato  una  proposta  di  assunzione  a  tempo
indeterminato o determinato per un periodo superiore a otto mesi; 
        che il rimettente dopo aver rilevato  che  il  riconoscimento
della indicata riserva, utile al fine del collocamento nel mondo  del
lavoro delle persone disabili, si  fonda  sulla  sussistenza  di  due
requisiti, ossia lo stato di disabilita' e di disoccupazione, osserva
che quest'ultimo, per effetto della norma censurata, viene  meno  nel
caso in cui un docente riservista abbia accettato un incarico annuale
di supplenza; 
        che da cio' consegue, sempre a parere del giudice a quo,  una
lesione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto l'art. 4 del d.lgs.
n.  181  del  2000,  nel  riconnettere  la  perdita  dello  stato  di
disoccupazione all'accettazione di  un'offerta  di  lavoro  superiore
agli otto mesi, non tiene conto del fatto  che  il  reclutamento  dei
docenti avviene,  sia  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo
indeterminato  che  di  supplenza,  attingendo  alle  graduatorie  ad
esaurimento; 
        che, pertanto, per effetto della norma censurata si  verrebbe
a  creare  una  ingiustificata   «disparita'   di   trattamento   tra
l'insegnante che, beneficiando della riserva in un momento in cui  vi
era la disponibilita'  di  cattedra,  abbia  conseguito  una  stabile
collocazione nella scuola,  rispetto  al  docente  che  abbia  invece
consumato la riserva ottenendo  un  incarico  a  tempo  determinato»,
comportando cio'  l'ulteriore  lesione  dei  principi  costituzionali
posti a tutela del diritto al lavoro e delle persone disabili; 
        che la questione e' manifestamente inammissibile,  in  quanto
il rimettente non tiene conto delle norme che disciplinano  l'accesso
al lavoro delle persone disabili (artt. 3, 7, 8 e 16 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»); 
        che, in particolare, l'art. 7, comma 2,  della  legge  appena
citata dispone che i lavoratori disabili, per poter beneficiare della
riserva dei posti nell'ambito  delle  procedure  concorsuali,  devono
essere iscritti negli elenchi menzionati  all'art.  8,  comma  2,  e,
quindi, risultare disoccupati; 
        che il  successivo  art.  16,  comma  2,  stabilisce  che  «i
disabili che abbiano conseguito le idoneita'  nei  concorsi  pubblici
possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di  cui
all'articolo 3, anche se non versino in  stato  di  disoccupazione  e
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»; 
        che dal quadro normativo sopra riportato si evince che, ferma
la regola generale secondo la quale lo stato di disoccupazione  resta
un presupposto indefettibile per il riconoscimento  del  titolo  alla
riserva  dei  posti  in  favore  degli  invalidi  nell'ambito   delle
assunzioni da parte delle pubbliche  amministrazioni  (art.  7),  per
quanto attiene alla assunzione degli idonei e, quindi, ad un  momento
successivo all'espletamento del concorso, per effetto  dell'art.  16,
la sussistenza del suddetto stato non e' piu'  richiesta  al  momento
del conferimento dell'incarico dovendo, pero', ricorrere all'atto  di
partecipazione  al  concorso,  di  iscrizione  nelle  graduatorie  ad
esaurimento o del loro aggiornamento; 
        che, pertanto, le censure proposte dal rimettente si  fondano
su di una parziale ricostruzione del quadro normativo. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del  decreto  legislativo  21
aprile 2000,  n.  181  (Disposizioni  per  agevolare  l'incontro  fra
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo  45,  comma
1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144),  come  sostituito
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19  dicembre  2002,  n.
297, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -
Sezione di Lecce, in riferimento agli artt.  3,  4,  35  e  38  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositato in cancelleria l'8 luglio 2010 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola