LEGGE 12 luglio 2010, n. 109 

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  armate
e di polizia. (10G0133) 
(GU n.165 del 17-7-2010)
 
 Vigente al: 1-8-2010  
 

    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La carenza  accertata,  parziale  o  totale,  dell'enzima  G6PDH
(glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non puo' essere motivo di esclusione
ai fini  dell'arruolamento  nelle  Forze  armate  e  nelle  Forze  di
polizia. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i  provvedimenti
di competenza al fine di adeguare la propria normativa  al  principio
previsto dal comma 1. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano