Iscrizione di varieta' di specie foraggere al relativo registro nazionale. (10A10034)(GU n.195 del 21-8-2010)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha
espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di
varieta' di specie agrarie, delle varieta' indicate nel presente
decreto;
Considerato che l'iscrizione delle stesse varieta', nel relativo
registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di
controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;
Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopramenzionate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, le varieta' sotto elencate, le cui descrizioni
ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo
Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale
delle varieta' di specie di piante agrarie.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.