MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (10A11135) 
(GU n.221 del 21-9-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, nata  il  28
giugno 1966 a Lima (Peru'), cittadina peruviana, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto
con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6,  norme  di  attuazione
del citato d. lgs. n. 286/98, , e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato  che  ha  conseguito  nel  febbraio  1997   il   titolo
accademico di "Bachiller en Derecho" presso la "Universidad  Nacional
Federico Villareal" di Lima; 
  Considerato che ha  conseguito  presso  la  stessa  Universita'  il
titolo di "Abogado" nel settembre 1997; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'"Ilustre
Colegio de Abogados" di Lima da ottobre 1997; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 luglio 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31  agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visti gli artt. 6 del d. lgs. 286/98, e successive modificazioni, e
14 e 39 co. 7 del d. P. R. 394/99, e  successive  modificazioni,  per
cui la verifica del  rispetto  delle  quote  relative  ai  flussi  di
ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art.  3  del  d.  lgs.
286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta per i  cittadini
stranieri gia' in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; 
  Considerato che la richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per motivi familiari rilasciato in  data  22.2.2008  valido  fino  al
21.2.2013; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, nata il 28 giugno 1966 a Lima
(Peru'), cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale
di "abogado" quale titolo valido per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati", salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e
il rispetto delle quote dei flussi migratori . 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto  penale,  3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato . 
  b) Unica prova orale su  6  materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . 
  La  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 2 settembre 2010 
 
                                      Il direttore generale:Saragnano