ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2010 

Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009.
(Ordinanza n. 3896). (10A11291) 
(GU n.221 del 21-9-2010)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877  del  12  maggio
2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del  18  giugno  2010,  n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Considerato  che  ad  oggi  permane  una  situazione  di   assoluta
difficolta' di reperire in modo autonomo un alloggio  nel  territorio
aquilano per i nuclei familiari che hanno perso la disponibilita'  di
un'unita' abitativa classificata con esito A, B o C,  essendo  venuto
meno il rapporto di locazione a seguito  dell'evento  sismico  del  6
aprile 2009, nonche' per quelli che occupavano alloggi con  esito  di
tipo B o C, in locazione alla data del sisma, i cui  proprietari  non
hanno provveduto a richiedere i contributi necessari per  i  relativi
lavori di riparazione o non vi hanno  provveduto  con  oneri  a  loro
carico; 
  Vista la nota  del  Commissario  delegato  per  la  ricostruzione -
Presidente della regione Abruzzo prot. n. 19514AG  del  1°  settembre
2010; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I benefici di cui all'art. 13,  comma  2,  dell'ordinanza  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del  27  novembre  2009
sono prorogati fino al 31 dicembre 2010. 
  2. All'art.  14,  comma  3,  dell'ordinanza  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri n. 3857 del  10  marzo  2010  le  parole:  «31
agosto 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
  3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in
€ 1.400.000,00, si provvede a valere sulle residue disponibilita'  di
cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 settembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi