MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2010 

Inapplicabilita' della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre  2007,
per il settore lattiero-caseario. (10A11293) 
(GU n.221 del 21-9-2010)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 e successive modificazioni, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli che, per
la gestione  delle  quote  nel  settore  latte,  conferma  il  potere
discrezionale per il quale ogni Stato Membro puo'  decidere  se  e  a
quali condizioni la quota inutilizzata e' riservata  in  tutto  o  in
parte nella riserva nazionale; 
  Vista la comunicazione della Commissione al  Consiglio  COM  (2009)
concernente la situazione  di  crisi  del  mercato  lattiero-caseario
nell'Unione Europea e in particolare la necessita' di adottare misure
per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di
mercato del latte nonche' sostenere il processo di ristrutturazione e
facilitare   un   atterraggio   morbido   del   settore   in    vista
dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   18   dicembre   2009,   recante
l'inapplicabilita' della procedura di cui all'art. 72,  paragrafo  2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre  2007
per il settore lattiero-caseario; 
  Considerato che, in ragione del permanere dello stato di crisi  del
settore lattiero-caseario occorre disporre che i  produttori  possano
mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale  anche  nel
caso in cui non raggiungono il livello  produttivo  di  almeno  l'85%
della propria quota individuale di riferimento; 
  Ravvisata pertanto, la necessita' di non applicare le  disposizione
dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1234/2007,  anche
per la campagna 2010-2011; 
  Considerata altresi' l'opportunita' di prevedere  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali possa,  d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e  Bolzano,  disporre  in  ragione  della
situazione  del  mercato  del  latte  la  proroga  della  misura   in
questione; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 29 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  disposizioni  recate  dall'art.  72,   paragrafo   2,   del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,  non
si applicano al periodo di commercializzazione 2010-2011. 
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  con
proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano puo' disporre, in ragione della situazione  del  mercato  del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, la proroga delle misure di cui
al comma 1. 
  3. Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, citato nelle premesse,
e' abrogato a decorrere dal periodo 2010/2011. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010 
Ufficio di controllo Ministeri delle attivita'  produttive,  registro
n. 4, foglio n. 95