Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, recante Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.(GU n.41 del 16-10-2010)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 12 gennaio 2020) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 ottobre 2009 n. 2455. Emana il seguente regolamento: Art. 1 Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e' cosi' sostituito: «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purche' non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti: impianti biogas 0,3 MW potenza nominale; impianto di riscaldamento da massa biologica 1 MW potenza nominale; impianti di coogenerazione a biomassa 1 MW potenza elettrica nominale; impianti eolici nessuna limitazione; pannelli fotovoltaici (solo se tale superficie non puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere) 50 m² superficie pannelli; pannelli solari termici (solo se tale superficie non puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere) 50 m² superficie»; Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 2 novembre 2010 DURNWALDER