ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 agosto 2010 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, recante: «Determinazione del  costo  medio
orario del lavoro per il settore antincendio a  valere  dal  mese  di
gennaio 2010 con riferimento al CCNL delle Guardie ai  fuochi  e  dal
mese  di  agosto  2010  con  riferimento  al  CCNL  per  il   settore
sorveglianza  antincendio».  (Decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2010). (10A13106) 
(GU n.256 del 2-11-2010)

    Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 15,  gli  ultimi  tre  capoversi  delle
premesse nonche' l'art. 1 sono sostituiti dai seguenti: 
    «Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per
il settore antincendio, sia per i dipendenti delle imprese esercenti,
anche se gestite in  forma  cooperativistica,  attivita'  di  servizi
integrativi antincendio  sia  terrestri  che  marittimi,  guardie  ai
fuochi, nonche' ai dipendenti delle imprese e  cooperative  esercenti
attivita'  riferite  alla  tutela  ambientale   sia   terrestre   che
marittima; sia per  i  dipendenti  delle  imprese  che  esercitano  i
servizi integrativi antincendio elencati nell'allegato X del  decreto
ministeriale del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 e s.m.i.; 
    Esaminato il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle
Guardie ai fuochi stipulato il  28  luglio  2009  tra  l'Associazione
nazionale  imprese  e  cooperative  esercenti   servizi   integrativi
antincendio  (A.N.G.a.F.)  e  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILTRASPORTI,  e
sottoscritto il 30 luglio 2009 dall'UGL; 
    Esaminato il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il
settore sorveglianza antincendio stipulato il  3  novembre  2009  tra
A.N.IS.A.  (Associazione  nazionale  delle  imprese  di  sorveglianza
antincendio)  e  CONFSAL  (Confederazione  generale   dei   sindacati
autonomi dei  lavoratori)  e  CONFSAL  (Vigili  del  fuoco  sindacato
autonomo Vigili del fuoco); 
    Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro  e  dei
lavoratori firmatarie dei sopracitati contratti collettivi,  al  fine
di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti i citati contratti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
    Il costo medio orario del lavoro per il settore antincendio, come
specificato nelle premesse, e' determinato, a livello nazionale - con
riferimento al «CCNL delle Guardie ai fuochi» - a valere dal mese  di
gennaio  2010,  e  -  con  riferimento  al  «CCNL  per   il   settore
sorveglianza antincendio» - a valere dal mese di agosto 2010. 
    Il costo del lavoro e' calcolato,  per  operai  e  impiegati,  in
distinte tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.».