N. 305 ORDINANZA 20 - 28 ottobre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Norme  della  Regione  Basilicata  -  Disciplina  della
  professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada -
  Asserita  violazione   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
  comunitario, della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela della concorrenza nonche' dei  principi  fondamentali  nella
  materia  delle  «professioni»  -  Sopravvenuta  abrogazione   della
  disposizione  impugnata  -  Rinuncia  al  ricorso  in  mancanza  di
  costituzione in giudizio della Regione - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 38. 
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo,  lett.  e)  e  terzo;
  d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 2; Direttiva  2006/123/CE,  art.
  15; Trattato UE, artt. 43, 49, 81,  86;  Norme  integrative  per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.44 del 3-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intera  legge  della
Regione  Basilicata  13  novembre  2009,  n.  38  (Disciplina   della
professione di maestro di mountain bike e ciclismo  fuoristrada),  e,
in particolare, degli artt. 1, 2, 4, comma 2, 6, 7, 8,  9,  comma  1,
10, 11 e 12 della medesima, promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso spedito per la  notifica  il  14  gennaio  2010,
depositato in cancelleria il 19 gennaio 2010 ed iscritto al n. 8  del
registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica del  21  settembre  2010  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  14  gennaio  2010  e
depositato il successivo 19 gennaio, il Presidente del Consiglio  dei
ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'intera legge della Regione Basilicata del 13 novembre  2009,  n.
38 (Disciplina della  professione  di  maestro  di  mountain  bike  e
ciclismo fuoristrada), per violazione  dell'art.  117,  primo  comma,
secondo  comma,  lettera  e),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,
soffermandosi, in particolare, sul contenuto degli  artt.  1,  2,  4,
comma 2, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11 e 12; 
        che, a parere del ricorrente, l'intera legge  regionale  deve
considerarsi costituzionalmente illegittima in quanto,  istituendo  e
disciplinando la nuova figura professionale del maestro  di  mountain
bike  e  di  ciclismo  fuoristrada,  ha  contravvenuto  al   costante
insegnamento  della  giurisprudenza  costituzionale,  la   quale   ha
precisato  che  «La  potesta'  legislativa  regionale  nella  materia
concorrente delle professioni deve rispettare  il  principio  secondo
cui l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i  relativi
profili e titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario, allo  Stato,  rientrando  nella  competenza
delle Regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico collegamento con la realta' regionale. Tale  principio,  al
di la' della particolare attuazione ad  opera  dei  singoli  precetti
normativi, si configura infatti  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006); 
        che, inoltre, secondo il ricorrente, gli artt. 12 e 13, comma
4, della legge regionale n. 38 del 2009, nella parte in cui prevedono
che il Collegio regionale dei maestri fissi tariffe minime e  massime
(art. 12), il cui mancato rispetto da  parte  dei  singoli  operatori
determina  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa   di   cui
all'art.  13,  comma  4,  della  legge  medesima,  si  porrebbero  in
contrasto con l'art. 2 del decreto-legge del 4 luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1  della
legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha espunto dall'ordinamento  statale
l'obbligatorieta' delle tariffe minime, nonche' con l'art.  15  della
direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva servizi), e con gli artt.
43, 49, 81 e 86 del Trattato UE; 
        che,  pertanto,  le   disposizioni   regionali   in   oggetto
violerebbero l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  non  rispettando  i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche'  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in  materia  di  tutela  della
concorrenza; 
        che la Regione Basilicata non si e' costituita  nel  presente
giudizio; 
        che, con atto depositato il 3 agosto 2010, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato  al  ricorso,  essendone  venute
meno le ragioni in conseguenza dell'approvazione  della  legge  della
Regione Basilicata del 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  annuale  e  pluriennale  della
Regione Basilicata legge finanziaria 2010), che, con  l'art.  83,  ha
integralmente abrogato la legge regionale n. 38 del 2009. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art.
25  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
136 del 2009 e n. 48 del 2009). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola